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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1704/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Pietro Carè Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1704 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza camerale del 12.12.2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in GI (CZ), alla Contrada Pellegrina, N. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo UA,
(C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia, in Catanzaro Lido, al C.F._2
Viale Magna Grecia n. 249, giusta procura in atti,
E
(C.F.: , nata il [...] a [...], e Controparte_1 C.F._3 residente a[...], in GI (CZ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare
UA (C.F.: ), con studio in Catanzaro Lido, in Viale Magna Grecia n. CodiceFiscale_4
249, giusta procura speciale in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27 ottobre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 21 ottobre 2005, in GI (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2000 n. 24, parte II, Serie A, Uff. 1); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: (19.10.2001) e (02.06.2003). Persona_1 Persona_2
Le parti precisavano che erano trascorso oltre un anno dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro nel procedimento di separazione R.G. n. 2556/2011, terminato con sentenza n. 182/2021 del 16.02.2021, e che la separazione si era protratta per oltre tre anni, senza possibilità di ricostruire la comunione materiale né quella spirituale;
per tali ragioni domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 12 dicembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto ed in tale data il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro nel procedimento R.G. n. 2556/2011, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dell'uno nei confronti dell'altro, in quanto economicamente autosufficienti;
3. I figli , nato a [...] il [...], e , nato a [...]_4
Catanzaro il 02.06.2003, sono ormai maggiorenni ed economicamente sufficienti e regoleranno autonomamente il rapporto con il padre;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio della prole minorenne;
6. Che i ricorrenti non hanno beni immobili o mobili da dividere, avendo già regolato i rapporti patrimoniali di beni immobili e mobili, e si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni reciproca pendenza economica e di non aver nulla a che pretendere per spese/oneri/crediti, precedenti la data del deposito del presente ricorso".
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Si dichiarano compensate le spese di lite, alla luce della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a GI (CZ), in data 21.10.2000, tra (C.F. Parte_1
), nato il [...] a [...] e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
, nata il [...] a [...], e trascritto nei registri degli atti di C.F._3 matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 24, Parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2000;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Pietro Carè Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1704 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza camerale del 12.12.2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in GI (CZ), alla Contrada Pellegrina, N. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo UA,
(C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia, in Catanzaro Lido, al C.F._2
Viale Magna Grecia n. 249, giusta procura in atti,
E
(C.F.: , nata il [...] a [...], e Controparte_1 C.F._3 residente a[...], in GI (CZ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare
UA (C.F.: ), con studio in Catanzaro Lido, in Viale Magna Grecia n. CodiceFiscale_4
249, giusta procura speciale in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27 ottobre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 21 ottobre 2005, in GI (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2000 n. 24, parte II, Serie A, Uff. 1); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: (19.10.2001) e (02.06.2003). Persona_1 Persona_2
Le parti precisavano che erano trascorso oltre un anno dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro nel procedimento di separazione R.G. n. 2556/2011, terminato con sentenza n. 182/2021 del 16.02.2021, e che la separazione si era protratta per oltre tre anni, senza possibilità di ricostruire la comunione materiale né quella spirituale;
per tali ragioni domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 12 dicembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto ed in tale data il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro nel procedimento R.G. n. 2556/2011, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dell'uno nei confronti dell'altro, in quanto economicamente autosufficienti;
3. I figli , nato a [...] il [...], e , nato a [...]_4
Catanzaro il 02.06.2003, sono ormai maggiorenni ed economicamente sufficienti e regoleranno autonomamente il rapporto con il padre;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio della prole minorenne;
6. Che i ricorrenti non hanno beni immobili o mobili da dividere, avendo già regolato i rapporti patrimoniali di beni immobili e mobili, e si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni reciproca pendenza economica e di non aver nulla a che pretendere per spese/oneri/crediti, precedenti la data del deposito del presente ricorso".
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Si dichiarano compensate le spese di lite, alla luce della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a GI (CZ), in data 21.10.2000, tra (C.F. Parte_1
), nato il [...] a [...] e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
, nata il [...] a [...], e trascritto nei registri degli atti di C.F._3 matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 24, Parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2000;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo