Articolo 62 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 61Articolo 63
Versione
5 maggio 1964
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Versione
25 novembre 1973
Art. 62. Norme in materia di trattamento economico

Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che l'assegno personale pensionabile previsto dall' articolo 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193 e' soppresso.
Entrata in vigore il 25 novembre 1973
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