Art. 62. Norme in materia di trattamento economico
Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che l'assegno personale pensionabile previsto dall' articolo 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193 e' soppresso.
Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che l'assegno personale pensionabile previsto dall' articolo 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193 e' soppresso.