Articolo 5 del Decreto 11 novembre 1998, n. 470
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 gennaio 1999
Art. 5. Voto difforme 1. Il rappresentante puo' esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il socio avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi l'intermediario deve dare immediata comunicazione al socio, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione di voto.
2. La possibilita' di cui al comma 1 deve essere indicata nel modulo; tuttavia il socio puo' specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potra' essere espresso differentemente da quanto indicato.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1999