CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
Massime • 2
In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115.
Non è legittimato all'impugnazione di un provvedimento ritenuto abnorme il soggetto che non sia ordinariamente legittimato alla stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, in quanto soggetto non legittimato ad impugnare, non assumendo rilievo la dedotta abnormità del provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20960 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BEL AL AI nato il [...] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOI, nel senso dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20960 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice monocratico del Tribunale di Macerata ha accolto il ricorso proposto, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Macerata ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di K- NA. 2. Avverso l'ordinanza di cui innanzi ella Procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce in particolare l'abnormità dell'ordinanza, o comunque la sua nullità ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen, per difetto di capacità del giudice, in quanto emessa da autorità giudiziaria incompetente: il giudice monocratico del Tribunale di Macerata in luogo del presidente del Tribunale di sorveglianze ‘ di appartenenza del Magistrato di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al beneficio. 3. Ha depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto (il Pubblico Ministero) non legittimato a proporre impugnazione contro l'ordinanza emessa ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, l'interessato, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97 dello stesso decreto, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. sensi del secondo comma del detto art. 99, il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo, che, come chiarito del successivo terzo comma, è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato ed e trattato dall'ufficio giudiziario in composizione monocratica (per l'esclusione ()cm:: qua e Ci parte nel procedimento in esame in capo al Ministero della Custza di veda, ex plurimis: Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022, Aissani, Rv. 283585) 2.2, Ne consegue, già dalle norme di cui innanzi, che il Pubblico Ministero non é parte nel procedimento in oggetto e ciò è confermato dalla lettura congiunta con il terzo comma dello stesso art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 per cui ce quella di specie) che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Sicché, nel procedimento in esame, il Pubblico Ministero, diversamente dall'interessato e dall'ufficio finanziario, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, diversamente da quanto (esplicitamente) previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti alle attività espletate nei giudizi civili e penali, dall'art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002. 3. Quanto innanzi, peraltro, è in linea con la natura di procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale di cui quella in esame è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Con la conseguente necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità (ex plurimis, Sez. U, 30181 del 24/05/2004, Graziano, Rv. 228118, in motivazione;
si veda altresì Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, Rv. 283018, in motivazione, la quale ha chiarito che la detta natura è rimasta ferma anche dopo la tipizzazione dei procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato - artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ. - di cui al rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990). Orbene, circa la fase d'impugnazione dell'ordinanza emessa ex art. 99 d.P.R. -rket C.' >iav n. 115 del 2002, -3-09—Ter-i-g90). nell'indicare in maniera specifica i soggetti legittimati (l'ufficio finanziario e l'interessato), non fa menzione del Pubblico Ministero e ciò implica l'esclusione della sua legittimazione a ricorrere per cassazione in linea con il principio generale, proprio del procedimento principale, di cui all'art. 570 cod. proc. pen., per cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore generale presso la Corte d'appello possono sì proporre impugnazione ma nei casi stabiliti dalla legge. 4. Le conclusioni appena tratte, in termini di carenza di legittimazione del Pubblico Ministero a proporre ricorso per cassazione, non mutano in ragione della prospettazione, da parte del ricorrente, in termini di abnormità del provvedimento emesso nella specie dal giudice monocratico del Tribunale di Macerata. Ciò in quanto non è legittimato all'impugnazione di un provvedimento ritenuto abnorme il soggetto che non sia ordinariamente legittimato alla sua impugnazione (Sez. 6, n. 31273 del 21/06/2016, Palomba, Rv. 267435).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 marzo 2023 Il Preidnte
lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOI, nel senso dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20960 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice monocratico del Tribunale di Macerata ha accolto il ricorso proposto, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Macerata ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di K- NA. 2. Avverso l'ordinanza di cui innanzi ella Procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce in particolare l'abnormità dell'ordinanza, o comunque la sua nullità ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen, per difetto di capacità del giudice, in quanto emessa da autorità giudiziaria incompetente: il giudice monocratico del Tribunale di Macerata in luogo del presidente del Tribunale di sorveglianze ‘ di appartenenza del Magistrato di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al beneficio. 3. Ha depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto (il Pubblico Ministero) non legittimato a proporre impugnazione contro l'ordinanza emessa ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, l'interessato, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97 dello stesso decreto, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. sensi del secondo comma del detto art. 99, il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo, che, come chiarito del successivo terzo comma, è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato ed e trattato dall'ufficio giudiziario in composizione monocratica (per l'esclusione ()cm:: qua e Ci parte nel procedimento in esame in capo al Ministero della Custza di veda, ex plurimis: Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022, Aissani, Rv. 283585) 2.2, Ne consegue, già dalle norme di cui innanzi, che il Pubblico Ministero non é parte nel procedimento in oggetto e ciò è confermato dalla lettura congiunta con il terzo comma dello stesso art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 per cui ce quella di specie) che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Sicché, nel procedimento in esame, il Pubblico Ministero, diversamente dall'interessato e dall'ufficio finanziario, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, diversamente da quanto (esplicitamente) previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti alle attività espletate nei giudizi civili e penali, dall'art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002. 3. Quanto innanzi, peraltro, è in linea con la natura di procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale di cui quella in esame è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Con la conseguente necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità (ex plurimis, Sez. U, 30181 del 24/05/2004, Graziano, Rv. 228118, in motivazione;
si veda altresì Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, Rv. 283018, in motivazione, la quale ha chiarito che la detta natura è rimasta ferma anche dopo la tipizzazione dei procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato - artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ. - di cui al rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990). Orbene, circa la fase d'impugnazione dell'ordinanza emessa ex art. 99 d.P.R. -rket C.' >iav n. 115 del 2002, -3-09—Ter-i-g90). nell'indicare in maniera specifica i soggetti legittimati (l'ufficio finanziario e l'interessato), non fa menzione del Pubblico Ministero e ciò implica l'esclusione della sua legittimazione a ricorrere per cassazione in linea con il principio generale, proprio del procedimento principale, di cui all'art. 570 cod. proc. pen., per cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore generale presso la Corte d'appello possono sì proporre impugnazione ma nei casi stabiliti dalla legge. 4. Le conclusioni appena tratte, in termini di carenza di legittimazione del Pubblico Ministero a proporre ricorso per cassazione, non mutano in ragione della prospettazione, da parte del ricorrente, in termini di abnormità del provvedimento emesso nella specie dal giudice monocratico del Tribunale di Macerata. Ciò in quanto non è legittimato all'impugnazione di un provvedimento ritenuto abnorme il soggetto che non sia ordinariamente legittimato alla sua impugnazione (Sez. 6, n. 31273 del 21/06/2016, Palomba, Rv. 267435).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 marzo 2023 Il Preidnte