Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 1
Il provvedimento di designazione del sostituto del difensore, di ufficio o di fiducia, previsto dal quarto comma dell'art. 97 cod. proc. pen. Non richiede atti formali, ma soltanto l'accertamento, da parte del giudice dell'esistenza delle condizioni che impongono di procedere alla sostituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2000, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO ANTONIO Presidente del 15/03/2000
1. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DI NUBILA VINCENZO " N.01069/2000
3. Dott. PICCIALLI LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO CARLO " N.41830/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) DI AR CA n. il 06.06.1957
2) OT PP n. il 07.04.1967
3) OT RI NC n. il 12.06.1969
avverso sentenza del 07.07.1999 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. MELONI che ha concluso per rigetto del ricorso.
Uditi i difensori avv.ti Spedale Luigi e Lupo Francesco MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 20.10.98 del PR di Cefalù, Di LE EL, TO RI AN e TO SE furono condannati, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale subordinatamente alla demolizione dell'opera, alla pena di mesi tre di arresto e lire trenta milioni di ammenda ciascuno, perché riconosciuti colpevoli, in concorso tra di loro, dei reati, unificati in continuazione, di cui agli, artt.: A) 20 lett. c l. 47/85; B) 17 e 20 l. 64/74; C) 18 e 20 l. 64/74; D) 2 e 13 l. 1086/71; acc. In Campofelice di Roccella il 31.10.95.
Su impugnazione degli imputati, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 7.7.99 in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui alla l.64/74 (capi B e C), rideterminò la pena in mesi tre di arresto e lire 29.600.000 di ammenda ed eliminò la subordinazione apposta alla sospensione condizionale, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di tutti gli imputati, con motivi parzialmente coincidenti. Il Di LE ha denunciato, in relazione alla sua specifica posizione, violazione degli artt. 24 Cost., 484 c.p.p. e 97 co.1 e 4 c.p.p., in quanto "anche ammettendo che, in assenza di una espressa revoca da parte del Di LE ex art. 97 co.6 c.p.p., fosse ancora valida per costui la nomina d'ufficio dell'avv. Francesco Coco, inizialmente fatta per tutti e tre gli imputati (si veda verbale di udienza del 6.5.97), nelle udienze successive non si è proceduto alla sua sostituzione a norma dell'art. 97 co.4". La Corte ha rigettato la relativa eccezione di nullità, rilevando che "nelle numerose udienze di primo grado l'imputato Di LE è sempre stato assistito dal difensore d'ufficio o da un sostituto del difensore d'ufficio non essendovi in atti una espressa nomina dell'avv. Lupo, difensore di fiducia delle coimputate, anche come difensore di fiducia del Di LE. È evidente che nelle predette udienze l'avv. Lupo, come risulta dai relativi verbali, ha assistito tutti gli imputati, per cui in relazione alla posizione del Di LE ha svolto le sue funzioni in qualità di difensore di ufficio". Tali rilievi sono ineccepibili, non essendo necessario che il provvedimento di sostituzione ex art. 97 co.4 sia esplicito. L'art. 97 co.4 c.p.p. è espressione della volontà del legislatore di assicurare l'effettività e continuità dell'assistenza tecnica, in vista della quale è stata attuata la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria;
da ciò è stato fatto derivare che il difensore d'ufficio, al pari di quello di fiducia, non può essere sostituito se non in conseguenza del verificarsi di una delle situazioni specificamente previste dall'art.97 co.4 c.p.p. (mancato reperimento, mancata comparizione, abbandono della difesa); ma, una volta accertata l'esistenza di una di tali cause, è sufficiente che il giudice provveda alla sostituzione, nominando un diverso difensore, senza necessità di formule esplicite. Appunto perché nessuna norma stabilisce che la sostituzione deve essere espressamente indicata come tale, non può essere ritenuta fondata l'ulteriore obiezione del ricorrente, secondo cui non potrebbe ritenersi che "la difesa d'ufficio è stata attribuita all'avv. Franco Lupo, il quale, in mancanza di una espressa designazione da parte del Di LE o del PR, ha sempre svolto la sua attività di difesa, assistenza e rappresentanza solo ed esclusivamente e rispetto agli imputati TO AF AN e TO SE". Quanto, poi, alla concreta esplicazione della linea difensiva è quasi superfluo ribadire la completa identità delle posizioni degli imputati, la quale, in mancanza peraltro di prove di segno contrario, impedisce di ipotizzare una difesa svolta solo nei confronti di taluno degli imputati, e non anche degli altri.
Gli altri motivi sono comuni ai ricorsi dello stesso Di LE e delle altre due ricorrenti TO e tutti incentrati sulla tesi della ultimazione dell'attività di costruzione entro il 31.12.93 e, quindi della condonabililità dell'opera (difetto di motivazione in ordine alla errata valutazione delle risultanze processuali che, in realtà, non avevano offerto la prova della non ultimazione dell'opera entro il 31.12.93, primo motivo comune a entrambi i ricorsi;
violazione e falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 31 l. 47/85 e 39 l. 724/94, terzo motivo ricorso Di LE e secondo ricorso TO); violazione e falsa applicazione dell'art.603 c.p.p., quarto motivo ricorso Di LE e terzo ricorso
TO). Tale censure non meritano accoglimento, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che la costruzione incriminata non era ultimata alla dara del 31.12.93 e la motivazione sul punto è pienamente convincente sia dal punto di vista logico che da quello giuridico ("al momento del primo accertamento, avvenuto in data 31.10.95, la villa abusiva era priva di copertura e il tetto era a copertura piana, mentre i muri erano tampognati, privi solo degli intonaci e degli infissi;
in occasione del sopralluogo eseguito in data 26.4.96, veniva rinvenuto sui luoghi il Di LE, il quale stava eseguendo la copertura del fabbricato abusivo, non ancora ultimata"). Una siffatta formulazione, nel punto in cui si afferma che la villa abusiva era priva di copertura e il tetto era a copertura piana, è solo apparentemente contraddittoria. È, infatti, evidente che, ai fini della ultimazione dell'opera non è sufficiente una qualsiasi copertura, ma solo quella che, in una accezione che non può non essere rigorosamente tecnico - giuridica, può essere ritenuta propria della costruzione in esame (non sarebbe sufficiente, estremizzando il discorso, ad esempio, una copertura con un telone, o con lamiere o altrimenti precaria ovvero provvisoria) In altri termini, la voluntas legis è stata nel senso di condonare le opere che fossero complete, e cioè ultimate, nella identità e negli elementi strutturali propri di ciascuna di esse, senza che per le rispettive funzionalità fossero necessarie opere ulteriori. E, nel caso in esame, non vi è dubbio che la copertura piana era solo una fase intermedia, propedeutica alla realizzazione del vero e proprio letto dell'edificio, se è vero, come è vero, che tale tetto era ancora in fase di realizzazione alla data del 26.4.96. D'altra parte, è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, trattandosi di un'opera unica e unitaria, non e concepibile una sorta di scindibilità ovvero di scansione dell'opera stessa, nel senso che il manufatto sarebbe stato realizzato in due tempi: "il piano terra - con una semplice copertura piana - che costituisce la parte abitabile prima del dicembre 1993; la struttura di copertura formata da un tetto con tegole a tre falde e con abbaini, a seguito dell'autorizzazione edilizia del 27 nov.1995 (così, in particolare, ricorso Di LE a pagg. 12 - 13). Occorre ribadire che il piano terra non era stato dotato, entro la data - limite del 31.12.93, di una copertura idonea (da un punto di vista costruttivo e propriamente tecnico) a farlo ritenere ultimato entro la data stessa;
che il piano in questione fu ultimato, nel corso degli anni 1995 - 96, con la vera e propria copertura attuata mediante la realizzazione del tetto a tre falde di cui si è detto.
Alla luce di tali considerazioni, risulta, quindi, del tutto giustificata la conclusione della sentenza impugnata, della non condonabilità dell'opera in base al rilievo che alla data degli accertamenti la costruzione non era ultimata ed anzi erano in corso lavori di realizzazione del tetto dell'edificio.
In relazione a tale conclusione, va rilevato da un lato che non sono prospettabili in sede di legittimità diverse valutazioni delle risultanze processuali (premesse, con particolare riferimento alle dichiarazioni di alcuni testimoni, ai ricorsi in esame); che correttamente i giudici di merito hanno respinto le richieste di rinnovazione dell'istruzione, contenute in entrambi i ricorsi, risultando i dati di fatto essenziali ai fini della decisione pacificamente dal verbali di sopralluogo - che nessuna confusione è stata fatta dai giudici di merito tra cessazione della permanenza del reato e ultimazione dell'opera.
e dall'altro. che le conclusioni stesse non possono essere infirmate a seguito della concessione in sanatoria n.26/99 del 12.8.99 rilasciata, ai sensi dell'art. 39 l. 724/94, dal comune di Campofelice di Roccella. Infatti, è pacifico che è sindacabile dal giudice ordinario ex art. 5 l. 20.3.1865 n.2248, all.E, la concessione edilizia in sanatoria, in quanto la stessa non rimuove diritti o è costitutiva di diritti per il cittadino, ma svolge la finzione di atto estintivo di un reato già commesso e, in quanto tale, deve essere controllato dal giudice pari di ogni altro fatto estintivo di condotte penalmente rilevanti (interpretazione assolutamente consolidata di questa Corte: cfr., ad es., le sentenze sez.III, 7.3.97 n. 134, Tessari e altro, rv.207.204; 4421/96 rv. 204.88 5; 3445/93 rv. 193.85 9). Infondato è anche l'ultimo motivo (quinto del ricorso Di LE e quarto del ricorso TO) con cui è stata denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 157 c.p., sostenendosi che avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto il reato di cui alla l.1086/71 (capo D). Infatti, tale contravvenzione, essendo punita con pena alternativa dello arresto o dell'ammenda, si prescrive (come quella di cui all'art. 20 lett. c l. 47/85) in quattro anni e sei mesi, non ancora integralmente decorsi dalla data di cessazione della permanenza del reati (da riferire all'ultimo accertamento del 26.4.96).
Sulla base di tali rilievi deve concludersi che, essendo rifondate la censure mosse, i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna del ricorrente in solido alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000