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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1381/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6142/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INT. PAGAMENTO n. 29320249009448347 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 Luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320249009448347, notificata in data 23.05.2024, relativamente all'avviso di accertamento n. TXNM03543, relativo a IRPEF anno 2007, recante la somma di euro 10.323,03
e
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Preliminarmente e pregiudizialmente si eccepisce la inammissibilità, nullità, annullabilità, irregolarità ed erroneità della intimazione oggi opposta per avvenuta prescrizione di legge relativamente alla richiesta
IRPEF per gli anni 2007.
Ed invero, anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n.TXNM03543 avvenuta in data
01/08/2013, non v'è chi non veda come sia maturata ulteriormente la prescrizione di legge. Manca, quindi, la prova dell'avvenuta notifica dei presunti debiti che oggi si muovono nei confronti dell'attore e, dunque, le pretese avanzate nei confronti dell'odierno istante risultano destituite di ogni fondamento oltre che illegittime e/o ingiustificate perché prescritte.
Partendo dall'anno in cui sarebbe maturato il presunto mancato pagamento dell'IRPEF (anno 2007) e successiva notifica dell'avviso di accertamento senza che l'ente impositore e/o l'agente della riscossione abbiano mai posto in essere atti interruttivi sino alla odierna notifica non v'è chi non veda come, stante il lungo lasso di tempo, sia certamente superato il termine decennale di prescrizione previsto dalla legge.
2) In subordine si eccepisce la nullità irregolarità ed annullabilità delle pretese oggi in contesa per avvenuta prescrizione quinquennale a seguito della notifica dell'avviso di accertamento sopra indicato, portata dalla impugnata intimazione
Ed invero, seguendo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria di Bari ha ritenuto che il termine di prescrizione da applicare in caso di riscossione di tributi erariali (IRPEF
e IVA), a seguito della notifica della cartella di pagamento, è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c..
Alla luce di ciò, considerato che l'avviso di accertamento indicato dalla intimazione oggi opposta, sarebbe stata notificata in data 1/08/2013 mentre l'unica successiva notifica è avvenuta in data 23/05/2024
(intimazione di pagamento de qua) non v'è chi non veda come sia abbondantemente maturato il termine di prescrizione quinquennale di legge.
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Decidente dovesse ritenere non applicabile il termine breve di prescrizione, si eccepisce, in ogni caso e comunque, la avvenuta prescrizione decennale, essendo trascorsi oltre 10 anni tra le due notifiche (notifica cartella 1/08/2013, successiva notifica della intimazione 23/05/2024).
3) Si eccepisce, inoltre, la violazione del termine decadenziale normativamente previsto: "quando l'accertamento è divenuto definitivo le somme non pagate devono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo" (articolo 17, co. 3°, D.P.R. n. 602/1973).
In ogni caso e comunque, anche sotto un profilo formale, la tardiva iscrizione a ruolo inficia la validità e l'efficacia dell'impugnato documento;
nel caso di specie appare evidente tale vizio dell'atto impugnato in quanto l'avvenuta iscrizione a ruolo è avvenuta anni dopo il verificarsi delle presunte violazioni. Ed, invero,
I'IRPEF di cui si chiede oggi il pagamento si riferisce all'anno 2007, la notifica della intimazione di pagamento è avvenuta nel Maggio 2024 e quindi ben oltre il termine decadenziale prescritto dalla legge, con la consequenziale perdita del diritto ad agire per il recupero del proprio credito da parte dell'ente impositore e/o dall'agente della riscossione.
4) Si eccepisce la nullità, irregolarità ed annullabilità della intimazione di pagamento opposta per prescrizione e decadenza delle somme oggi richieste a titolo di sanzioni e interessi maturati dal 2007. Ed invero, la Corte di Cassazione con la sentenza n.13781/2023 ha ribadito che la riscossione degli interessi deve avvenire nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 n.4 c.c., indipendentemente dalla tipologia di interessi maturati e dalla natura della obbligazione principale.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso i carichi tributari portati dall'avviso di accertamento n. TXNM03543 indicato in ricorso, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, con riguardo ai pretesi vizi delle stesse iscrizioni a ruolo, perché proposto oltre lo spirare del termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dello stesso avviso di accertamento. Al riguardo si rileva infatti che, nella fattispecie, come confermato altresì dallo stesso ricorrente, il predetto avviso di accertamento è stato notificato al contribuente l'1/08/2013, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 602/73, come si evince dal relativo estratto ruolo allegato (doc. 2), mentre il ricorso è stato tardivamente proposto il 14/04/2024, ben oltre il termine perentorio previsto di 60 giorni dalla notifica dello stesso avviso di accertamento.
Sempre preliminarmente, si eccepisce altresì il difetto di legittimazione passiva e/o di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con riguardo alle domande ed eccezioni formulate nel ricorso introduttivo, riguardanti il merito delle iscrizioni a ruolo in oggetto, circa la pretesa "mancata specificazione delle singole voci ivi indicate", in violazione degli articoli 12 e 25 del d.p.r. 602/73, e la pretesa decadenza dal termine di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. 602/73, e conseguente decadenza dalla relativa potestà impositiva, posto che le stesse attengono alla formazione ed esistenza dei carichi iscritti a ruolo ed all'attività posta in essere dall'Ente impositore creditore (Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania).
Nel merito, pur insistendo nelle predette eccezioni preliminari, si rileva altresì, per mero scrupolo, che le domande proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio risultano infondate e, comunque, non pertinenti all'attività dell'Agente della riscossione e, come tali, inammissibili nei suoi confronti, almeno per i seguenti motivi.
In relazione all'eccezione di illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per prescrizione quinquennale e/o decennale dei carichi iscritti a ruolo portati dall'avviso di accertamento ivi indicato ad essa sotteso, successiva alla notifica dello stesso avviso di accertamento, si rileva che la medesima eccezione risulta infondata, posto che, contrariamente a quanto assunto dall'opponente, in materia di recupero dei carichi tributari iscritti a ruolo a titolo di irpef, quali quelli in oggetto, trova applicazione il termine di prescrizione ordinaria decennale dei crediti erariali non quello quinquennale, e che tale termine decennale, nel caso di specie, non risulta violato alla data del 23/05/2024 di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Al riguardo si rileva infatti che, all'esito della notifica dell'1/08/2013 dell'avviso accertamento indicato in ricorso e successiva dichiarazione di esecutiva del ruolo relativo (n. 802055/2014) e sua consegna da parte dell'Ente impositore (Agenzia Entrate – Ufficio di Catania), l'Agente della riscossione ha tempestivamente provveduto a notificare al contribuente il 23/05/2024, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 602/73, l'intimazione di pagamento impugnata (n. 29320249009448347), in virtù dell'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione relativi agli atti dell'Agente della riscossione dall'8/03/2020 fino al 31/12/2023, introdotta dall'art. 68, commi 1 e 2 (c.d. decreto cura Italia).
La giurisprudenza di legittimità inoltre ha precisato che agli interessi accessori del credito erariale, conseguenti all'inadempimento di una somma da versare a titolo di tributo e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non può applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.civ., relativa a "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto tale natura periodica dell'obbligazione non è rinvenibile nel caso delle obbligazioni tributarie, posto che in tale materia si tratti di interessi dovuti per mora ex re, discendente da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non si configura il presupposto di applicazione dell'art. 2948, n. 4 cod.civ. (vedi Cass. n. 18432 del 2005).
Pertanto, in virtù dei superiori principi, quando si tratti "prestazione unitaria" e di interessi e sanzioni dovuti, come nella specie, per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non vi è il presupposto di applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) cod.civ. e trova applicazione, piuttosto, lo stesso termine di prescrizione decennale previsto per l'imposta.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto l'avviso di accertamento non è mai stato notificato alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Infatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare, in data 1 Agosto 2013 (cfr. documentazione versata in atti). Inoltre, dopo la notifica dell'avviso di accertameno, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 23 Maggio 2024
l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti "di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della "notifica" di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 23 Maggio 2024, dell'intimazione per cui si procede
(cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché ... sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. n.Il termine prescrizionale, per quanto concerne i tributi citati nell'avviso di accertamento
TXNM03543 è senz'altro decennale trattandosi di tributi erariali (IV. Cassazione Ordinanza n. 224092024).
Il termine di prescrizione è certamente rispettato con riguardo ai tributi erariali anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID.
E' però decorso, tra la notifica dell'avviso di accertamento n. TXNM03543 (2013) e quella della intimazione oggi impugnata (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi ( Cassazione n. 4969/2024), non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento e il sottostante avviso di accertamento n. TXNM03543 limitatamente a sanzioni ed interessi;
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Antonino Angelo Matarazzo) (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6142/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INT. PAGAMENTO n. 29320249009448347 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 Luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320249009448347, notificata in data 23.05.2024, relativamente all'avviso di accertamento n. TXNM03543, relativo a IRPEF anno 2007, recante la somma di euro 10.323,03
e
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Preliminarmente e pregiudizialmente si eccepisce la inammissibilità, nullità, annullabilità, irregolarità ed erroneità della intimazione oggi opposta per avvenuta prescrizione di legge relativamente alla richiesta
IRPEF per gli anni 2007.
Ed invero, anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n.TXNM03543 avvenuta in data
01/08/2013, non v'è chi non veda come sia maturata ulteriormente la prescrizione di legge. Manca, quindi, la prova dell'avvenuta notifica dei presunti debiti che oggi si muovono nei confronti dell'attore e, dunque, le pretese avanzate nei confronti dell'odierno istante risultano destituite di ogni fondamento oltre che illegittime e/o ingiustificate perché prescritte.
Partendo dall'anno in cui sarebbe maturato il presunto mancato pagamento dell'IRPEF (anno 2007) e successiva notifica dell'avviso di accertamento senza che l'ente impositore e/o l'agente della riscossione abbiano mai posto in essere atti interruttivi sino alla odierna notifica non v'è chi non veda come, stante il lungo lasso di tempo, sia certamente superato il termine decennale di prescrizione previsto dalla legge.
2) In subordine si eccepisce la nullità irregolarità ed annullabilità delle pretese oggi in contesa per avvenuta prescrizione quinquennale a seguito della notifica dell'avviso di accertamento sopra indicato, portata dalla impugnata intimazione
Ed invero, seguendo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria di Bari ha ritenuto che il termine di prescrizione da applicare in caso di riscossione di tributi erariali (IRPEF
e IVA), a seguito della notifica della cartella di pagamento, è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c..
Alla luce di ciò, considerato che l'avviso di accertamento indicato dalla intimazione oggi opposta, sarebbe stata notificata in data 1/08/2013 mentre l'unica successiva notifica è avvenuta in data 23/05/2024
(intimazione di pagamento de qua) non v'è chi non veda come sia abbondantemente maturato il termine di prescrizione quinquennale di legge.
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Decidente dovesse ritenere non applicabile il termine breve di prescrizione, si eccepisce, in ogni caso e comunque, la avvenuta prescrizione decennale, essendo trascorsi oltre 10 anni tra le due notifiche (notifica cartella 1/08/2013, successiva notifica della intimazione 23/05/2024).
3) Si eccepisce, inoltre, la violazione del termine decadenziale normativamente previsto: "quando l'accertamento è divenuto definitivo le somme non pagate devono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo" (articolo 17, co. 3°, D.P.R. n. 602/1973).
In ogni caso e comunque, anche sotto un profilo formale, la tardiva iscrizione a ruolo inficia la validità e l'efficacia dell'impugnato documento;
nel caso di specie appare evidente tale vizio dell'atto impugnato in quanto l'avvenuta iscrizione a ruolo è avvenuta anni dopo il verificarsi delle presunte violazioni. Ed, invero,
I'IRPEF di cui si chiede oggi il pagamento si riferisce all'anno 2007, la notifica della intimazione di pagamento è avvenuta nel Maggio 2024 e quindi ben oltre il termine decadenziale prescritto dalla legge, con la consequenziale perdita del diritto ad agire per il recupero del proprio credito da parte dell'ente impositore e/o dall'agente della riscossione.
4) Si eccepisce la nullità, irregolarità ed annullabilità della intimazione di pagamento opposta per prescrizione e decadenza delle somme oggi richieste a titolo di sanzioni e interessi maturati dal 2007. Ed invero, la Corte di Cassazione con la sentenza n.13781/2023 ha ribadito che la riscossione degli interessi deve avvenire nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 n.4 c.c., indipendentemente dalla tipologia di interessi maturati e dalla natura della obbligazione principale.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso i carichi tributari portati dall'avviso di accertamento n. TXNM03543 indicato in ricorso, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, con riguardo ai pretesi vizi delle stesse iscrizioni a ruolo, perché proposto oltre lo spirare del termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dello stesso avviso di accertamento. Al riguardo si rileva infatti che, nella fattispecie, come confermato altresì dallo stesso ricorrente, il predetto avviso di accertamento è stato notificato al contribuente l'1/08/2013, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 602/73, come si evince dal relativo estratto ruolo allegato (doc. 2), mentre il ricorso è stato tardivamente proposto il 14/04/2024, ben oltre il termine perentorio previsto di 60 giorni dalla notifica dello stesso avviso di accertamento.
Sempre preliminarmente, si eccepisce altresì il difetto di legittimazione passiva e/o di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con riguardo alle domande ed eccezioni formulate nel ricorso introduttivo, riguardanti il merito delle iscrizioni a ruolo in oggetto, circa la pretesa "mancata specificazione delle singole voci ivi indicate", in violazione degli articoli 12 e 25 del d.p.r. 602/73, e la pretesa decadenza dal termine di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. 602/73, e conseguente decadenza dalla relativa potestà impositiva, posto che le stesse attengono alla formazione ed esistenza dei carichi iscritti a ruolo ed all'attività posta in essere dall'Ente impositore creditore (Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania).
Nel merito, pur insistendo nelle predette eccezioni preliminari, si rileva altresì, per mero scrupolo, che le domande proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio risultano infondate e, comunque, non pertinenti all'attività dell'Agente della riscossione e, come tali, inammissibili nei suoi confronti, almeno per i seguenti motivi.
In relazione all'eccezione di illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per prescrizione quinquennale e/o decennale dei carichi iscritti a ruolo portati dall'avviso di accertamento ivi indicato ad essa sotteso, successiva alla notifica dello stesso avviso di accertamento, si rileva che la medesima eccezione risulta infondata, posto che, contrariamente a quanto assunto dall'opponente, in materia di recupero dei carichi tributari iscritti a ruolo a titolo di irpef, quali quelli in oggetto, trova applicazione il termine di prescrizione ordinaria decennale dei crediti erariali non quello quinquennale, e che tale termine decennale, nel caso di specie, non risulta violato alla data del 23/05/2024 di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Al riguardo si rileva infatti che, all'esito della notifica dell'1/08/2013 dell'avviso accertamento indicato in ricorso e successiva dichiarazione di esecutiva del ruolo relativo (n. 802055/2014) e sua consegna da parte dell'Ente impositore (Agenzia Entrate – Ufficio di Catania), l'Agente della riscossione ha tempestivamente provveduto a notificare al contribuente il 23/05/2024, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 602/73, l'intimazione di pagamento impugnata (n. 29320249009448347), in virtù dell'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione relativi agli atti dell'Agente della riscossione dall'8/03/2020 fino al 31/12/2023, introdotta dall'art. 68, commi 1 e 2 (c.d. decreto cura Italia).
La giurisprudenza di legittimità inoltre ha precisato che agli interessi accessori del credito erariale, conseguenti all'inadempimento di una somma da versare a titolo di tributo e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non può applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.civ., relativa a "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto tale natura periodica dell'obbligazione non è rinvenibile nel caso delle obbligazioni tributarie, posto che in tale materia si tratti di interessi dovuti per mora ex re, discendente da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non si configura il presupposto di applicazione dell'art. 2948, n. 4 cod.civ. (vedi Cass. n. 18432 del 2005).
Pertanto, in virtù dei superiori principi, quando si tratti "prestazione unitaria" e di interessi e sanzioni dovuti, come nella specie, per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non vi è il presupposto di applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) cod.civ. e trova applicazione, piuttosto, lo stesso termine di prescrizione decennale previsto per l'imposta.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto l'avviso di accertamento non è mai stato notificato alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Infatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare, in data 1 Agosto 2013 (cfr. documentazione versata in atti). Inoltre, dopo la notifica dell'avviso di accertameno, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 23 Maggio 2024
l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti "di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della "notifica" di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 23 Maggio 2024, dell'intimazione per cui si procede
(cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché ... sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. n.Il termine prescrizionale, per quanto concerne i tributi citati nell'avviso di accertamento
TXNM03543 è senz'altro decennale trattandosi di tributi erariali (IV. Cassazione Ordinanza n. 224092024).
Il termine di prescrizione è certamente rispettato con riguardo ai tributi erariali anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID.
E' però decorso, tra la notifica dell'avviso di accertamento n. TXNM03543 (2013) e quella della intimazione oggi impugnata (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi ( Cassazione n. 4969/2024), non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento e il sottostante avviso di accertamento n. TXNM03543 limitatamente a sanzioni ed interessi;
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Antonino Angelo Matarazzo) (Dott. Salvatore Panebianco)