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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
15.12.2025 avente ad oggetto: AZIONE DI RESTITUZIONE DI IMMOBILE tra
( , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Aragona Umberto, per mandato in atti;
Attore
E
(cf , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
20/05/1949 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
AN EL e dall'Avv. Francesca DE LUCA;
convenuta
Oggetto: domanda di restituzione di immobile già adibito a casa familiare e di pagamento di indennità di occupazione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha evocato in giudizio per ivi sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1)dichiarare la sopravvenuta inefficacia e/o caducazione del titolo di detenzione della casa coniugale da parte della convenuta ,di cui al Provvedimento
Presidenziale del 14/12/17,reso in seno al procedimento per separazione personale dei coniugi iscritto al N.2126/17-RGAC,per le causali di cui in narrativa e comunque per Parte_2 la inattività delle parti nel prosieguo del relativo giudizio ed abbandono del medesimo, avvenuto in data 18/09/2018,nonché per i provvedimenti adottati in seno al procedimento inter partes, iscritto al
n.4371/22-rgac; 2)previo accertamento e declaratoria della esclusiva proprietà del sig. Parte_1
della p.lla 334 sub.17 del fg.10,p.1,Via Tito Flavio 5,in Rende, nonché della comproprietà
[...] della porzione ad essa accorpata, di cui alla p.lla 338 sub.15,condannare ed ordinare alla convenuta
la restituzione in favore dell'attore della casa coniugale sita in Rende,nel Controparte_1 rispetto dei titoli di proprietà civilistici delle parti;
3)piaccia inoltre all'adito Tribunale condannare la convenuta al pagamento di una indennità di occupazione della casa coniugale, a decorrere dal
18/09/2018,ovvero a decorrere dalla data ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa mediante CTU tecnico-estimativa; 4 )piaccia inoltre all'adito Tribunale condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore e difensore”.
La convenuta ha eccepito l'insussistenza di un obbligo restitutorio, per essere l'immobile adibito a casa coniugale identificato catastalmente alla p.lla 334 sub.17, fg.10, sito in Rende,
Via Tito Flavio n.5 p.1 e alla p.lla 338 sub.15, oggetto dell'odierna pretesa, in comproprietà tra le parti, e non di esclusiva proprietà dell'attore, atteso che l'immobile de quo fa parte di un fabbricato costruito sia su una porzione di terreno pervenuta al per Parte_1
donazione sia su una porzione di terreno acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio.
Ha, quindi, eccepito l'inammissibilità della domanda, dovendo procedersi ad un giudizio di scioglimento della comunione sul bene nonché l'infondatezza della domanda di pagamento di un'indennità di occupazione, per essere l'immobile stato assegnato alla stessa quale casa familiare in sede presidenziale.
Espletata consulenza tecnica, la causa viene per la decisione.
La domanda di restituzione dell'immobile si profila infondata.
Ed invero, nella specie l'istante avrebbe dovuto promuovere giudizio di scioglimento della comunione, stante la convergenza di diritti dominicali in capo ad entrambe le parti, sia pure limitatamente alla particella 338 sub.15, atteso che la stessa è materialmente inglobata nella particella 338 sub. 17, come specificato dal tecnico nominato dalla scrivente, che ha chiarito che si tratta di due distinte unità abitative solo dal punto di vista catastale e non dal punto di vista reale (cfr. relazione a firma dell'ing. . Lo stato di indivisione Per_1
risulta, d'altronde, confermato dal fatto che l'istante ha domandato espressamente
“l'attribuzione in uso della porzione immobiliare di cui alla p.lla 338 sub.15,cin quanto ad essa accorpata”. Né vale ad escludere l'improcedibilità dell'azione restitutoria la natura limitata dei diritti comproprietari spettanti alla convenuta, ostandovi lo stato di comunione comunque esistente, che inibisce l'attribuzione preferenziale, in questa sede, al quotista di maggioranza.
Nondimeno, deve ritenersi accoglibile la domanda di pagamento di una indennità per il mancato godimento del cespite, avendo documentato l'odierno istante che non v'è più un provvedimento di assegnazione del cespite alla convenuta quale casa familiare per determinazione giudiziale (cfr. provvedimento reso in data 20.3.2024 dal Tribunale di
Cosenza).
In assenza di un titolo che giustifichi il godimento esclusivo - e non solo pro quota - dell'immobile in capo alla convenuta, tale godimento, insieme al rifiuto opposto al comproprietario di consentire il compossesso e la fruizione o, in alternativa, la percezione dei frutti, rappresenta un abuso della disciplina dettata in tema di comunione dal codice civile, cui consegue il diritto dei ricorrenti di ottenere la condanna dei comproprietari che esercitano il possesso esclusivo al pagamento dell'indennità di occupazione.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.). Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario “pro indiviso” che risulti inerte. Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
In ordine alla quantificazione, che deve essere operata in via equitativa, ritiene questo giudice che il credito dell'attore possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti, non contrastate da alcuna indicazione obiettiva di segno contrario, che in forza di una valutazione complessiva di tutti i possibili fattori incidenti (tra gli altri, in particolare, tipologia di appartamento, ubicazione, condizioni di uso) e dei prezzi usualmente praticati sul mercato del luogo, il corrispettivo percepibile dall'immobile – limitatamente alla porzione di cui l'istante è proprietario esclusivo - qualora locato ad uso abitativo con libera, contrattazione, ha quantificato in euro 670,00 al mese il valore di locazione del cespite. A tanto consegue che, a far data dalla prima richiesta indirizzata alla convenuta e , quindi, dal mese di Giugno 2023, data in cui può ritenersi già maturato il presupposto fattuale poi accertato dal Tribunale nel procedimento esitato nella revoca dell'assegnazione della casa familiare, all'attualità è necessario computare numero 30 mensilità, per cui l'entità dell'indennità dovuta all'attore tutto il mese di dicembre 2025 è pari a: €/mese 670,0 * 30 mesi = € 20.100,00.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, devono essere compensate per metà e per la residua parte seguono la soccombenza prevalente della resistente e si liquidano come in dispositivo.
Spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda di rilascio dell'immobile sito in Rende, Via Tito Flavio n.5 p.1 censito al foglio 10, particella 334 sub.17 e foglio 10, particella 338 sub.15;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.100,00,
a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per cui è causa;
- compensa per metà le spese processuali e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della residua metà, liquidandola in 2.540,00 euro, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Aragona;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.
Cosenza, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
15.12.2025 avente ad oggetto: AZIONE DI RESTITUZIONE DI IMMOBILE tra
( , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Aragona Umberto, per mandato in atti;
Attore
E
(cf , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
20/05/1949 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
AN EL e dall'Avv. Francesca DE LUCA;
convenuta
Oggetto: domanda di restituzione di immobile già adibito a casa familiare e di pagamento di indennità di occupazione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha evocato in giudizio per ivi sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1)dichiarare la sopravvenuta inefficacia e/o caducazione del titolo di detenzione della casa coniugale da parte della convenuta ,di cui al Provvedimento
Presidenziale del 14/12/17,reso in seno al procedimento per separazione personale dei coniugi iscritto al N.2126/17-RGAC,per le causali di cui in narrativa e comunque per Parte_2 la inattività delle parti nel prosieguo del relativo giudizio ed abbandono del medesimo, avvenuto in data 18/09/2018,nonché per i provvedimenti adottati in seno al procedimento inter partes, iscritto al
n.4371/22-rgac; 2)previo accertamento e declaratoria della esclusiva proprietà del sig. Parte_1
della p.lla 334 sub.17 del fg.10,p.1,Via Tito Flavio 5,in Rende, nonché della comproprietà
[...] della porzione ad essa accorpata, di cui alla p.lla 338 sub.15,condannare ed ordinare alla convenuta
la restituzione in favore dell'attore della casa coniugale sita in Rende,nel Controparte_1 rispetto dei titoli di proprietà civilistici delle parti;
3)piaccia inoltre all'adito Tribunale condannare la convenuta al pagamento di una indennità di occupazione della casa coniugale, a decorrere dal
18/09/2018,ovvero a decorrere dalla data ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa mediante CTU tecnico-estimativa; 4 )piaccia inoltre all'adito Tribunale condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore e difensore”.
La convenuta ha eccepito l'insussistenza di un obbligo restitutorio, per essere l'immobile adibito a casa coniugale identificato catastalmente alla p.lla 334 sub.17, fg.10, sito in Rende,
Via Tito Flavio n.5 p.1 e alla p.lla 338 sub.15, oggetto dell'odierna pretesa, in comproprietà tra le parti, e non di esclusiva proprietà dell'attore, atteso che l'immobile de quo fa parte di un fabbricato costruito sia su una porzione di terreno pervenuta al per Parte_1
donazione sia su una porzione di terreno acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio.
Ha, quindi, eccepito l'inammissibilità della domanda, dovendo procedersi ad un giudizio di scioglimento della comunione sul bene nonché l'infondatezza della domanda di pagamento di un'indennità di occupazione, per essere l'immobile stato assegnato alla stessa quale casa familiare in sede presidenziale.
Espletata consulenza tecnica, la causa viene per la decisione.
La domanda di restituzione dell'immobile si profila infondata.
Ed invero, nella specie l'istante avrebbe dovuto promuovere giudizio di scioglimento della comunione, stante la convergenza di diritti dominicali in capo ad entrambe le parti, sia pure limitatamente alla particella 338 sub.15, atteso che la stessa è materialmente inglobata nella particella 338 sub. 17, come specificato dal tecnico nominato dalla scrivente, che ha chiarito che si tratta di due distinte unità abitative solo dal punto di vista catastale e non dal punto di vista reale (cfr. relazione a firma dell'ing. . Lo stato di indivisione Per_1
risulta, d'altronde, confermato dal fatto che l'istante ha domandato espressamente
“l'attribuzione in uso della porzione immobiliare di cui alla p.lla 338 sub.15,cin quanto ad essa accorpata”. Né vale ad escludere l'improcedibilità dell'azione restitutoria la natura limitata dei diritti comproprietari spettanti alla convenuta, ostandovi lo stato di comunione comunque esistente, che inibisce l'attribuzione preferenziale, in questa sede, al quotista di maggioranza.
Nondimeno, deve ritenersi accoglibile la domanda di pagamento di una indennità per il mancato godimento del cespite, avendo documentato l'odierno istante che non v'è più un provvedimento di assegnazione del cespite alla convenuta quale casa familiare per determinazione giudiziale (cfr. provvedimento reso in data 20.3.2024 dal Tribunale di
Cosenza).
In assenza di un titolo che giustifichi il godimento esclusivo - e non solo pro quota - dell'immobile in capo alla convenuta, tale godimento, insieme al rifiuto opposto al comproprietario di consentire il compossesso e la fruizione o, in alternativa, la percezione dei frutti, rappresenta un abuso della disciplina dettata in tema di comunione dal codice civile, cui consegue il diritto dei ricorrenti di ottenere la condanna dei comproprietari che esercitano il possesso esclusivo al pagamento dell'indennità di occupazione.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.). Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario “pro indiviso” che risulti inerte. Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
In ordine alla quantificazione, che deve essere operata in via equitativa, ritiene questo giudice che il credito dell'attore possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti, non contrastate da alcuna indicazione obiettiva di segno contrario, che in forza di una valutazione complessiva di tutti i possibili fattori incidenti (tra gli altri, in particolare, tipologia di appartamento, ubicazione, condizioni di uso) e dei prezzi usualmente praticati sul mercato del luogo, il corrispettivo percepibile dall'immobile – limitatamente alla porzione di cui l'istante è proprietario esclusivo - qualora locato ad uso abitativo con libera, contrattazione, ha quantificato in euro 670,00 al mese il valore di locazione del cespite. A tanto consegue che, a far data dalla prima richiesta indirizzata alla convenuta e , quindi, dal mese di Giugno 2023, data in cui può ritenersi già maturato il presupposto fattuale poi accertato dal Tribunale nel procedimento esitato nella revoca dell'assegnazione della casa familiare, all'attualità è necessario computare numero 30 mensilità, per cui l'entità dell'indennità dovuta all'attore tutto il mese di dicembre 2025 è pari a: €/mese 670,0 * 30 mesi = € 20.100,00.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, devono essere compensate per metà e per la residua parte seguono la soccombenza prevalente della resistente e si liquidano come in dispositivo.
Spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda di rilascio dell'immobile sito in Rende, Via Tito Flavio n.5 p.1 censito al foglio 10, particella 334 sub.17 e foglio 10, particella 338 sub.15;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.100,00,
a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per cui è causa;
- compensa per metà le spese processuali e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della residua metà, liquidandola in 2.540,00 euro, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Aragona;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.
Cosenza, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei