CASS
Sentenza 13 gennaio 2021
Sentenza 13 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2021, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: QU IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO IU SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Francesca Loy che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Penale Sent. Sez. 1 Num. 1239 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: SANDRINI ENRICO IU Data Udienza: 16/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da TO EP avverso l'ordinanza 12.03.2020 con cui la Corte d'assise d'appello di Taranto aveva rigettato l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari, anche presidiati da mezzi elettronici di controllo, della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'imputato per i delitti di cui agli artt. 110, 575, 61 n. 11, 577 n. 3 e 4 cod.pen., 110, 9, 10 e 12 legge n. 497 del 1974 e 61 n. 2 cod.pen., per i quali era stato condannato, all'esito del giudizio di primo e secondo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni dieci mesi due di reclusione. Il Tribunale, premesso che la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del TO avevano trovato conferma nella doppia conforme condanna pronunciata all'esito dei due gradi di merito, riteneva inconferenti le deduzioni difensive riguardanti il preteso ridimensionamento del ruolo dell'imputato nell'omicidio, essendo preclusa una rivalutazione in sede cautelare degli elementi a carico del TO, già apprezzati dal giudice di merito;
rilevava che l'ordinanza appellata aveva valorizzato l'accettazione da parte dell'imputato, benché incensurato, del mandato omicidiario, concorrendo alla fornitura di armi micidiali e all'esecuzione del sopralluogo volto a individuare il posto appropriato in cui colpire la vittima, non partecipando materialmente all'esecuzione del delitto non già per motivi di resipiscenza, mai dimostrati, ma per far subentrare un sicario più esperto;
la natura premeditata dell'omicidio, la sua pervicace pianificazione, la determinazione con la quale era stato portato a compimento, la natura organizzata del crimine e l'abiezione dei motivi ispiratori costituiti dall'affermazione del potere di un gruppo criminale su un altro nel traffico degli stupefacenti, confermavano l'inserimento del TO in un contesto criminale incompatibile con la misura gradata della custodia domiciliare e con un giudizio prognostico di rispetto delle relative prescrizioni, stante il pericolo tuttora concreto di recidiva e la proporzionalità della misura inframuraria alla gravità dei fatti e alla pena inflitta;
quanto al tempo trascorso dall'esecuzione della misura, esso costituiva un elemento neutro, che il Tribunale riteneva irrilevante nel giudizio confermativo della misura genetica. 2. Ricorre per cassazione TO EP, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo vizio di motivazione con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura in corso. Il ricorrente lamenta l'omesso apprezzamento, nel giudizio controfattuale demandato al Tribunale circa la persistenza o meno degli elementi giustificativi della misura carceraria, della natura di episodio eccezionale e anomalo della condotta ascritta all'imputato, posta in essere da un soggetto incensurato e privo - p.) di carichi pendenti, inserito nel tessuto familiare, lavorativo e sociale, ricoprente un ruolo marginale nella vicenda delittuosa;
censura la natura apparente e circolare della motivazione, che aveva eluso il tema dell'apprezzamento autonomo dell'attualità delle esigenze cautelari, da ancorare alla realtà effettuale e non ad astratte formule di stile;
contesta l'operatività della presunzione relativa sancita dall'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. pur in presenza di elementi specifici idonei a contraddirla, tenuto anche conto che il luogo di applicazione dell'invocata misura domiciliare, in Limbiate Brianza presso una zia dell'imputato estranea a circuiti criminali, si collocava in un contesto geograficamente e culturalmente distante dal /ocus commissi delicti. 3. Non essendo stata formulata istanza di discussione orale, il procuratore generale ha trasmesso ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020 le proprie richieste scritte, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché, nonostante la formale deduzione di un vizio di motivazione del provvedimento, si esaurisce nel censurare il merito delle valutazioni compiute dall'ordinanza impugnata in ordine alla perdurante sussistenza, a carico dell'imputato, delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod.proc.pen. e alla ritenuta adeguatezza della (sola) misura carceraria, sollecitando un diverso apprezzamento in punto di fatto che non compete alla Corte di legittimità e che neppure si confronta in modo adeguato coi dati processuali valorizzati dal Tribunale. Il provvedimento gravato non ha eluso il thema decidendum utilizzando formule di stile, come lamentato dal ricorrente, ma ha richiamato, con motivazione incensurabile, le risultanze del doppio grado di giudizio di merito sul ruolo concretamente svolto dall'imputato nella pianificazione ed organizzazione dell'omicidio di un esponente di un gruppo criminale avverso, concorrendo al sopralluogo per l'individuazione del luogo più propizio in cui realizzare l'agguato e alla fornitura delle armi micidiali in esso impiegate, pur senza partecipare materialmente all'esecuzione del delitto a seguito del subentro di un sicario più esperto;
ha conseguentemente valorizzato lo spessore criminale della personalità del TO rivelato dalla sua condotta e dall'inserimento in un contesto di crimine organizzato, al quale il ricorrente si limita a contrapporre una pretesa eccezionalità dell'episodio delittuoso e un ruolo marginale dell'imputato frutto di un'inammissibile lettura alternativa delle risultanze processuali. Va invero rilevato che l'intervenuta pronuncia di una doppia conforme sentenza di condanna dell'imputato a una significativa pena detentiva per il reato per il quale è stata emessa e ritenuta adeguata la custodia in carcere, lungi dall'attenuare le esigenze cautelari per effetto del decorso del tempo 1 . 2 • corrispondente alla durata del processo di merito, impone normativàmente, ex art. 275 comma 1-bis cod.proc.pen., al giudice dell'appello cautelare di tenere conto degli esiti del giudizio, ampliando i margini di applicabilità della misura coercitiva in termini tanto di apprezzamento della sussistenza delle esigenze di prevenzione quanto dei criteri di scelta della misura (Sez. 6 n. 19008 del 17/04/2012, Rv. 252875), legittimando anche sotto questo profilo la conferma della misura originaria e il giudizio di inaffidabilità circa il rispetto degli obblighi di una misura gradata. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al CI CV) pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende Ori M della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 3.000 euro. d X
P.Q.M.
(D LO O> Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle O clo C.) ammende. _j Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Q) 13.) E 4-1 0 ,-- = ci E o disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in data 16 dicembre 2020
lette le conclusioni del PG Francesca Loy che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Penale Sent. Sez. 1 Num. 1239 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: SANDRINI ENRICO IU Data Udienza: 16/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da TO EP avverso l'ordinanza 12.03.2020 con cui la Corte d'assise d'appello di Taranto aveva rigettato l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari, anche presidiati da mezzi elettronici di controllo, della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'imputato per i delitti di cui agli artt. 110, 575, 61 n. 11, 577 n. 3 e 4 cod.pen., 110, 9, 10 e 12 legge n. 497 del 1974 e 61 n. 2 cod.pen., per i quali era stato condannato, all'esito del giudizio di primo e secondo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni dieci mesi due di reclusione. Il Tribunale, premesso che la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del TO avevano trovato conferma nella doppia conforme condanna pronunciata all'esito dei due gradi di merito, riteneva inconferenti le deduzioni difensive riguardanti il preteso ridimensionamento del ruolo dell'imputato nell'omicidio, essendo preclusa una rivalutazione in sede cautelare degli elementi a carico del TO, già apprezzati dal giudice di merito;
rilevava che l'ordinanza appellata aveva valorizzato l'accettazione da parte dell'imputato, benché incensurato, del mandato omicidiario, concorrendo alla fornitura di armi micidiali e all'esecuzione del sopralluogo volto a individuare il posto appropriato in cui colpire la vittima, non partecipando materialmente all'esecuzione del delitto non già per motivi di resipiscenza, mai dimostrati, ma per far subentrare un sicario più esperto;
la natura premeditata dell'omicidio, la sua pervicace pianificazione, la determinazione con la quale era stato portato a compimento, la natura organizzata del crimine e l'abiezione dei motivi ispiratori costituiti dall'affermazione del potere di un gruppo criminale su un altro nel traffico degli stupefacenti, confermavano l'inserimento del TO in un contesto criminale incompatibile con la misura gradata della custodia domiciliare e con un giudizio prognostico di rispetto delle relative prescrizioni, stante il pericolo tuttora concreto di recidiva e la proporzionalità della misura inframuraria alla gravità dei fatti e alla pena inflitta;
quanto al tempo trascorso dall'esecuzione della misura, esso costituiva un elemento neutro, che il Tribunale riteneva irrilevante nel giudizio confermativo della misura genetica. 2. Ricorre per cassazione TO EP, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo vizio di motivazione con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura in corso. Il ricorrente lamenta l'omesso apprezzamento, nel giudizio controfattuale demandato al Tribunale circa la persistenza o meno degli elementi giustificativi della misura carceraria, della natura di episodio eccezionale e anomalo della condotta ascritta all'imputato, posta in essere da un soggetto incensurato e privo - p.) di carichi pendenti, inserito nel tessuto familiare, lavorativo e sociale, ricoprente un ruolo marginale nella vicenda delittuosa;
censura la natura apparente e circolare della motivazione, che aveva eluso il tema dell'apprezzamento autonomo dell'attualità delle esigenze cautelari, da ancorare alla realtà effettuale e non ad astratte formule di stile;
contesta l'operatività della presunzione relativa sancita dall'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. pur in presenza di elementi specifici idonei a contraddirla, tenuto anche conto che il luogo di applicazione dell'invocata misura domiciliare, in Limbiate Brianza presso una zia dell'imputato estranea a circuiti criminali, si collocava in un contesto geograficamente e culturalmente distante dal /ocus commissi delicti. 3. Non essendo stata formulata istanza di discussione orale, il procuratore generale ha trasmesso ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020 le proprie richieste scritte, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché, nonostante la formale deduzione di un vizio di motivazione del provvedimento, si esaurisce nel censurare il merito delle valutazioni compiute dall'ordinanza impugnata in ordine alla perdurante sussistenza, a carico dell'imputato, delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod.proc.pen. e alla ritenuta adeguatezza della (sola) misura carceraria, sollecitando un diverso apprezzamento in punto di fatto che non compete alla Corte di legittimità e che neppure si confronta in modo adeguato coi dati processuali valorizzati dal Tribunale. Il provvedimento gravato non ha eluso il thema decidendum utilizzando formule di stile, come lamentato dal ricorrente, ma ha richiamato, con motivazione incensurabile, le risultanze del doppio grado di giudizio di merito sul ruolo concretamente svolto dall'imputato nella pianificazione ed organizzazione dell'omicidio di un esponente di un gruppo criminale avverso, concorrendo al sopralluogo per l'individuazione del luogo più propizio in cui realizzare l'agguato e alla fornitura delle armi micidiali in esso impiegate, pur senza partecipare materialmente all'esecuzione del delitto a seguito del subentro di un sicario più esperto;
ha conseguentemente valorizzato lo spessore criminale della personalità del TO rivelato dalla sua condotta e dall'inserimento in un contesto di crimine organizzato, al quale il ricorrente si limita a contrapporre una pretesa eccezionalità dell'episodio delittuoso e un ruolo marginale dell'imputato frutto di un'inammissibile lettura alternativa delle risultanze processuali. Va invero rilevato che l'intervenuta pronuncia di una doppia conforme sentenza di condanna dell'imputato a una significativa pena detentiva per il reato per il quale è stata emessa e ritenuta adeguata la custodia in carcere, lungi dall'attenuare le esigenze cautelari per effetto del decorso del tempo 1 . 2 • corrispondente alla durata del processo di merito, impone normativàmente, ex art. 275 comma 1-bis cod.proc.pen., al giudice dell'appello cautelare di tenere conto degli esiti del giudizio, ampliando i margini di applicabilità della misura coercitiva in termini tanto di apprezzamento della sussistenza delle esigenze di prevenzione quanto dei criteri di scelta della misura (Sez. 6 n. 19008 del 17/04/2012, Rv. 252875), legittimando anche sotto questo profilo la conferma della misura originaria e il giudizio di inaffidabilità circa il rispetto degli obblighi di una misura gradata. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al CI CV) pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende Ori M della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 3.000 euro. d X
P.Q.M.
(D LO O> Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle O clo C.) ammende. _j Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Q) 13.) E 4-1 0 ,-- = ci E o disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in data 16 dicembre 2020