Decreto presidenziale 28 luglio 2025
Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03845/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3845 del 2025, proposto da
NT De RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Carminetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marigliano, in persona del Sindaco p.t.- non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
PP LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del 24/06/2025 di proclamazione degli eletti, e del successivo avviso sindacale, ai sensi dell'art 61 DPR 570/1960, pubblicato il 27/06/2025, nella parte in cui ha proclamato eletto, tra gli altri, consigliere del Comune di Marigliano, per la lista "Fare Democratico", l'Ing. PP LI, oltre che la Sig.ra FI OL, il Sig. NO ER;
- del verbale della sezione n. 14, nella parte di cui assegnava alla Dott.ssa NT De RO n.8 voti in luogo dei 18 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio;
- del verbale della sezione n. 22, nella parte in cui assegnava alla Dott.ssa NT De RO n. 6 voti in luogo dei 46 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio;
- in parte qua, di tutti i successivi verbali relativi alle operazioni elettorali del Comune di Marigliano, anche dell'Ufficio Centrale e fino alla proclamazione degli eletti, nella parte in cui non attribuivano correttamente le preferenze elettorali espresse dai cittadini di Marigliano in relazione alla candidata De RO NT
NONCHE' PER LA RIFORMA E/O LA CORREZIONE
- dei risultati delle operazioni elettorali e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto di interesse, nella parte in cui proclamavano consiglieri eletti per la lista "Fare Democratico" la Sig.ra FI OL, il Sig. NO ER e l'Ing. PP LI, e nello specifico:
- per il verbale della sezione n. 14, nella parte in cui assegnava alla Dott.ssa NT De RO n.8 voti in luogo dei 18 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio;
- per il verbale della sezione n. 22, nella parte in cui assegnava alla Dott.ssa NT De RO n. 6 voti in luogo dei 46 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio, con conseguente rettifica dei risultati elettorali e sostituzione nella composizione del Consiglio comunale tra i candidati eletti della Dott.ssa NT De RO in sostituzione dell'Ing. PP LI;
- nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PP LI e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NN PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente partecipava, come candidata alla carica di consigliere comunale, nelle file della lista (n. 4) recante contrassegno “Fare Democratico”, collegata al candidato alla carica di Sindaco Dott. OL SS, alla competizione elettorale svoltasi in data 25 e 26 maggio 2025 per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del 3 Consiglio comunale del Comune di Marigliano
All’esito delle operazioni di voto, tenutasi nelle date del 25 e 26 maggio 2025, del Sindaco e del Consiglio Comunale di Marigliano, veniva eletto Sindaco al primo turno il candidato ET IN, con una percentuale di voti validi pari al 55,20%. Il candidato Sindaco non eletto, OL SS, conseguiva una percentuale di voti validi pari a 43,74%, in relazione al numero di voti validi per Candidati sindaci pari a 17.198. Le liste collegate a detto Candidato conseguivano una percentuale del 50,63% di voti validi, in relazione al numero di voti validi assegnati alle Liste di 16.741. Nello specifico, la lista, oggetto del presente gravame, conseguiva 3246 voti, ottenendo tre seggi in Consiglio Comunale. Le preferenze di tale lista risultavano così ripartite: - LE FILOMENA: 998; - IE SEBASTIANO: 748; - AL FILIPPO: 642; - DE OS ASSUNTA: 627; - D’OTO RAIMONDO: 417; - STELLATO ADOLFO: ……
Nelle citate operazioni di voto, tuttavia, alla candidata De RO NT, della predetta lista “Fare Democratico”, venivano erroneamente trascritti, nei verbali di sezione n. 14 e n. 22, rispettivamente n. 8 e n. 6 voti. Da quanto riportato dai Rappresentanti di lista presenti nelle summenzionate sezioni, risulta, invece, che la candidata De RO NT ha in realtà conseguito, come conteggiati nelle tabelle di scrutinio, n. 18 voti nella sezione 14 e n. 46 voti nella sezione 22.
con avviso sindacale del 27/06/2025, ai sensi dell’art. 61 DPR 570/1960, veniva reso noto che era stato proclamato eletto il Sindaco, ET IN, e che erano stati proclamati eletti alla carica di consigliere del Comune di Marigliano i seguenti candidati:
….– per la lista n. 4, “FARE DEMOCRATICO” collegata con il candidato non eletto sindaco: 1) FI LE (detta Mena) 2) NO IE 3) PP AL
Ed invero, la corretta attribuzione dei voti conseguiti dalla Dott.ssa De RO – come meglio dopo specificato - determinerebbe una differente modulazione del Consesso cittadino a favore della ricorrente medesima. Nello specifico, la correzione del risultato elettorale permetterebbe alla candidata di conseguire ulteriori 50 voti, sufficienti a farle ottenere un numero di preferenze superiore a quello del candidato PP LI, che occupa allo stato il terzo e ultimo seggio assegnato alla lista “Fare Democratico”, avendo ottenuto egli 642 preferenze (solo 15 in più della ricorrente).
Il totale dei voti non correttamente computati 6 ammonta dunque a 50 (10 + 40). Sommando tale dato alle 627 preferenze già assegnate alla De RO, si giunge alla cifra di 677 voti (627 + 50). Tale numero è chiaramente superiore alle 642 preferenze conseguite dall’Ing. LI, terzo ed ultimo eletto della medesima lista. Ne discende che la ricorrente risulterebbe legittimamente eletta quale terzo rappresentante della lista “Fare Democratico”, in luogo dell’attuale consigliere proclamato
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 48 E 51 DELLA COSTITUZIONE, CHE SANCISCONO IL DIRITTO E DOVERE DI VOTO DEI CITTADINI E L'IMPORTANZA DELLA "VOLONTÀ POPOLARE" - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 68, 70, 72 E 74 DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. N. 570 DEL 16 MAGGIO 1960 E SUCC. MOD. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 267/2000 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE NONCHÉ ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEI VERBALI DELLE OPERAZIONI DI VOTO DELLE SEZIONI 14 e 22 Gli avversati verbali delle operazioni di voto delle sezioni richiamate sono errati, in quanto non correttamente compilati e, dunque, non idonei ai fini della determinazione finale dei voti attribuiti a ciascun candidato e della verifica della correttezza delle operazioni elettorali, posta a tutela della volontà dell'elettore, donde l'illegittimità degli stessi e di ogni altro atto e verbale da essi derivato. Ed invero, in ragione del disposto normativo di cui al D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960, occorre che il verbale delle operazioni di scrutinio sia compilato in maniera specifica, senza alcuna omissione; peraltro “in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della 9 lettura dei voti espressi dagli elettori” (Cons. Stato Sez. II, Sentenza n. 984 del 10/02/2022).
II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ELETTORALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 72 E 74 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI N. 2/2025 PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E N. 3/2025 DELL'UFFICIO CENTRALE. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE
La Commissione elettorale, nel procedere alla proclamazione degli eletti, ha omesso di rilevare evidenti incongruenze presenti nei verbali di sezione e nelle relative tabelle di scrutinio, omettendo di esercitare lo ius corrigendi ad essa attribuito
In via istruttoria si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., l’Amministrazione depositi i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli atti sono stati emanati, quelli in esso citati, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, in particolare le richiamate tabelle di scrutinio, e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l’esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti
Con il ricorso veniva, altresì, chiesta la riforma e/o la correzione:
- dei risultati delle operazioni elettorali e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto di interesse nella parte in cui proclamavano consiglieri eletti per la lista "Fare Democratico" la sig.ra FI OL, il sig. NO ER e l'Ing. PP LI, segnatamente nello specifico: - per il verbale della sezione n. 14, nella parte in cui assegnava alla dr.ssa NT De RO n.8 voti in luogo dei 18 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio; - per il verbale della sezione n. 22, nella parte in cui assegnava alla dr.ssa NT De RO n. 6 voti in luogo dei 46 effettivamente conseguiti, come risultanti dalle tabelle di scrutinio, con conseguente rettifica dei risultati elettorali e sostituzione nella composizione del Consiglio comunale tra i candidati eletti della dr.ssa NT De RO in sostituzione del controinteressato Ing. PP LI;
Con decreto presidenziale n. 247/2025 veniva fissata l’udienza di discussione ed erano disposti incombenti istruttori a carico della Prefettura.
Espletato tale adempimento con deposito documentale del 27 agosto 2025, la Prefettura depositava copia attestata conforme delle tabelle di scrutinio e dei verbali sezionali nella due sezioni interessate. Inoltre si costituiva il sig. PP LI, eccependo la inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Si è costituito in giudizio il controinteressato LI, opponendosi all’accoglimento del ricorso. Non si è costituito il Comune intimato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza collegiale n. 7687 del 27.11.2025 venivano disposti incombenti istruttori, affidati alla Prefettura di Napoli.
Dopo il deposito della relazione da parte del verificatore, alla pubblica udienza del 26 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere disposta l’estromissione dal presente giudizio del Ministero dell’Interno, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla difesa erariale. Infatti, nel giudizio amministrativo proposto per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi in esame, la legittimazione passiva va attribuita alla Pubblica amministrazione, cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite, e non all'Amministrazione statale o agli organi, quali gli Uffici elettorali, che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti. (Consiglio di Stato sez. III, 15/01/2018, n.189)
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente contesta il contenuto del verbale sezionale, in due sezioni , sostenendo che lo stesso riporta dati erronei, frutto di un errore nelle operazioni di trascrizione delle espressioni di voto risultanti dalle tabelle di scrutinio e, chiede al giudice amministrativo “il vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale, giudizio che non potrebbe essere condotto senza l’esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l’acquisizione mediante l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice anche d’ufficio” cfr. A.P. n. 32/2014 cit.);
L’assunto è stato contestato dalla difesa del controinteressato.
E’ stata disposta verificazione affidata alla Prefettura di Napoli con la sopra citata ordinanza istruttoria del seguente tenore:
“ Ritenuto, pertanto, che al fine di poter decidere la controversia, sussistendo il necessario principio di prova per quanto riguarda le irregolarità denunciate, in presenza delle contestazioni del controinteressato, occorra disporre una verificazione, sul piano istruttorio, affidata a un funzionario delegato dal Prefetto della Provincia di Napoli, il quale provvederà a verificare, per le Sezioni nn. 14 e 22 , il numero effettivo di voti di preferenza espressi in favore del candidato a consigliere comunale De RO NT, anche previo riconteggio delle schede di votazione e della riapertura delle medesime nonché disponendo il confronto tra le tabelle di scrutinio con frontespizio nero, contenute nella busta 7/COM, e quelle con frontespizio rosso, contenute nella busta 5/COM;”
E’ stata depositata la relazione di verificazione ed allegati in data 5 gennaio 2026, quindi alla udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 70, 72 E 74 del d.p.r. n. 570/1960 – violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali, nonché di genuinità del risultato elettorale - eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta - violazione del principio della imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ex art. 97 della costituzione - sviamento di potere.
Il motivo è fondato.
Nelle SEZIONI 14 e 22 i verbali delle operazioni di voto delle sezioni richiamate all’esito della disposta verificazione, sono risultati errati, in quanto non correttamente compilati e, dunque, non idonei ai fini della determinazione finale dei voti attribuiti a ciascun candidato e della verifica della correttezza delle operazioni elettorali,
Nel verbale della Sezione n. 14, la ricorrente risulta aver conseguito solo 8 voti. Al contrario, le tabelle di scrutinio della Sezione riportano il conteggio di n. 18 preferenze a favore della ricorrente.
Nella sezione n. 22 parimenti nel verbale della Sezione n , la ricorrente risulta aver conseguito solo 6 voti. Al contrario, le tabelle di scrutinio della Sezione riportano il conteggio di n. 47 preferenze a favore della ricorrente.
La verificazione ha appurato quanto segue:
“Relativamente alla sezione n. 14, dal conteggio e dall’apertura delle schede, è emerso che i voti di preferenza espressi nei confronti della Sig.ra De RO NT sono stati in numero di 18 (diciotto).
Si precisa che sia nel verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, che nella tabella di scrutinio con frontespizio rosso, sono stati erroneamente riportati, ovvero attribuiti alla ricorrente n. 8 voti di preferenza validi.
Viceversa, dalla consultazione della tabella di scrutinio con frontespizio nero, risultano attribuiti alla ricorrente n. 18 voti di preferenza validi.
Rispetto alle operazioni di conteggio nonché di apertura delle schede di voti di preferenza espressi nella sezione n. 14, non sono state formulate osservazioni da parte degli avvocati presenti.
Pertanto, dalle risultanze dell’attività di verificazione, è emerso che i voti di preferenza validi, espressi nella sezione n. 14 nei confronti della Sig.ra De RO NT, sono stati in numero di 18 (diciotto).
Relativamente alla sezione n. 22, dal conteggio e dall’apertura delle schede, è emerso che le schede contenenti il nominativo della candidata consigliere De RO sono state complessivamente 47 (quarantasette), di cui:
a) n. 44 (quarantaquattro) schede, contenenti l’indicazione chiara e inequivocabile della preferenza espressa nei confronti della Sig.ra De RO NT, tant’è che le predette schede non sono state oggetto di alcuna osservazione da parte degli avvocati presenti;
b) n.2 (due) schede, contenenti il crocesegno sia sul simbolo della lista “Fare Democratico” con accanto indicato il nome della candidata consigliere De RO, sia il crocesegno sul simbolo della lista “OL SS”;
c) n.1 (una) scheda, contenente il crocesegno sul simbolo della lista “OL SS” nonché l’indicazione del nome De RO, apposta accanto al simbolo della lista “Fare Democratico” ,priva della croce sul predetto simbolo.
Limitatamente a tali ultime 3 schede (di cui alle lettere b) e c) del predetto elenco e delle quali si allega copia conforme agli originali) (All. 5), l’Avv. Polito. per il controinteressato PP LI, ha rilevato che i tre voti sarebbero nulli secondo le linee guida in materia di operazioni elettorali.
Nel proseguire con le operazioni di verificazione, si è proceduto, inoltre, sia alla consultazione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, dal quale è emerso che sono stati attribuiti n. 6 (sei) voti di preferenza validi alla ricorrente, sia alla consultazione delle tabelle di scrutinio con frontespizio sia rosso che nero, dalle quali risultano attribuiti alla ricorrente n. 46 (quarantasei) voti di preferenza validi. “
Ne deriva la piena conferma delle censure esposte in ricorso.
Peraltro, può anche prescindersi dall’esame della contestazione delle tre schede della sezione n. 44 che secondo la difesa del controinteressato sarebbero nulle, atteso che anche senza il conteggio delle stesse il ricorso supera la prova di resistenza.
La giurisprudenza costantemente afferma che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, va data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori. (ex multis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 13/02/2018, n.1711).
Il ricorso va pertanto accolto e di conseguenza, previo annullamento in parte qua degli atti annullati, va disposta la correzione del risultato elettorale nel senso di attribuire alla ricorrente 681 voti di preferenza ( 627 più i 54 voti accertati come non attribuiti- ovvero 10 nella sezione n. 14 e 44 nella sezione n. 22 con ciò non conteggiando le tre schede contestate dal controinteressato in sede di verificazione ) , a fronte delle 642 preferenze conseguite dal consigliere LI.
Conclusivamente, la ricorrente – superando per numero di preferenze il controinteressato- deve essere dichiarata eletta Consigliere comunale nella lista (n. 4) recante contrassegno “Fare Democratico”, collegata al candidato alla carica di Sindaco Dott. OL SS, in sostituzione del controinteressato.
Il ricorso, infatti, non contiene censure “caducanti” dell’intera procedura elettorale, bensì contesta la elezione di un solo consigliere in vece di un altro, peraltro appartenenti alla stessa lista elettorale, con la conseguenza che in caso di accoglimento del gravame, gli equilibri di maggioranza/ opposizione in seno al Consiglio Comunale saranno inalterati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nella misura della metà per ciascuno ed in solido per l’intero, a carico del Comune di Marigliano e di PP LI; oltre alle spese di verificazione, liquidate definitivamente nella misura della anticipazione già disposta con l’ordinanza istruttoria, di Euro 1500,00(millecinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a-Dispone l’estromissione del Ministero dell’interno dal presente giudizio;
b-Accoglie il ricorso e per l’effetto:
- annulla in parte qua gli atti impugnati;
- dispone in parte qua la correzione dei risultati elettorali delle elezioni alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del Comune di Marigliano e dichiara il diritto della ricorrente DE OS NT ad essere eletta nella carica di Consigliere Comunale, nella lista (n. 4) recante contrassegno “Fare Democratico”, collegata al candidato alla carica di Sindaco Dott. OL SS, in sostituzione del controinteressato ing. PP LI.
NN , nella misura della metà per ciascuno ed in solido per l’intero, il Comune di Marigliano e PP LI alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi Euro 3000,00(tremila/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; oltre alle spese di verificazione, liquidate definitivamente nella misura della anticipazione già disposta con l’ordinanza istruttoria, di Euro 1500,00(millecinquecento/00) e poste definitivamente a carico dei soccombenti in solido tra loro e nella misura della metà per ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN PA |
IL SEGRETARIO