Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00844/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Vincenzo Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente Reg. del Settore 1 - Affari Istituzionali, n. -OMISSIS-, Repertorio delle Determinazioni n. -OMISSIS- del registro generale, avente ad oggetto: “ Progressione verticale tra le aree in deroga (art. 13, commi 6 e ss. del CCNL 16/11/2022), riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per l'assunzione di n. 7 Istruttori amministrativi - Area degli Istruttori (ex Cat. C) - Graduatoria di merito definitiva” , nonché - in particolare - nella parte in cui l’amministrazione ritiene di procedere alla successiva assunzione ed all'inquadramento del sopra citato personale (odierni controinteressati), mediante novazione del contratto di lavoro e relativa sua sottoscrizione;
- qualora lesivo, del verbale di delegazione trattante del -OMISSIS-, nella parte in cui è stata discussa la bozza della Regolamentazione delle progressioni verticali per cui è causa nonché del relativo Regolamento, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. -OMISSIS-;
- della Determinazione Dirigenziale R.G. n. -OMISSIS-, di approvazione dell'Avviso di selezione interna per la progressione verticale tra le aree, in deroga, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e ss., del CCNL funzioni locali del 16.11.2022, riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per la copertura di n. 9 posti Area degli Istruttori (ex Cat. C), di cui n. 7 posti di Istruttori Amministrativi contenuto nell'avviso prot. n. -OMISSIS-;
- della Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-di “Nomina commissione esaminatrice delle procedure comparative per le progressioni verticali tra le aree (ex art. 15 CCNL enti locali 16/11/2022, ed ex art. 13, commi 6 ss., CCNL enti locali 16/11/2022) riservata al personale interno al Comune di -OMISSIS-”;
- dei verbali recanti i lavori della Commissione di cui sopra e della relativa graduatoria di merito definitiva proposta dalla stessa;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli sopra gravati;
nonché per la declaratoria di inefficacia:
- degli eventuali contratti di lavoro - oggetto di novazione - nelle more stipulati con gli odierni controinteressati (vincitori della selezione interna) oppure con gli altri controinteressati a seguito di eventuali scorrimenti per rinuncia da parte dei primi;
e per la condanna:
- dell'Amministrazione all'adozione di ogni provvedimento idoneo a soddisfare le ragioni della ricorrente;
con istanze istruttorie, vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio da distrarre in favore del legale costituito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa VA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato la determinazione del Dirigente Reg. del Settore 1 – Affari Istituzionali, n. -OMISSIS-, Repertorio delle Determinazioni n. -OMISSIS- del registro generale, avente ad oggetto: “ Progressione verticale tra le aree in deroga (art. 13, commi 6 e ss. del CCNL 16/11/2022), riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per l’assunzione di n. 7 Istruttori amministrativi – Area
degli Istruttori (ex Cat. C) – Graduatoria di merito definitiva” , nonché – in particolare – nella parte in cui l’amministrazione ha deliberato di procedere alla successiva assunzione e all’inquadramento del sopra citato personale (odierni controinteressati), mediante novazione del contratto di lavoro e relativa sua sottoscrizione, nonché degli ulteriori atti e provvedimenti indicati in epigrafe, ivi inclusi i verbali relativi alle valutazioni della commissione.
L’istante ha riferito che, all’esito della revisione della graduatoria, alla medesima sono stati riconosciuti 55,50 punti.
2. La ricorrente ha quindi dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 TUPI, art. 13, comma 6 e ss. CCNL funzioni locali 16/11/2022 , non essendo prevista dalla normativa, per le procedure in deroga, la presenza di un colloquio orale, invece prescritta dal bando di concorso;
2. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 TUPI, art. 13, comma 6 e ss. CCNL funzioni locali 16/11/2022 nonché rispetto alla lex specialis, atteso che il colloquio svolto ha avuto un fine comparativo e non finalizzato ad “ accertare ,in ordine alla specifica verticalizzazione al posto da ricoprire, la conoscenza, la capacità, la motivazione e l’attitudine del candidato e si basa sull’esperienza lavorativa maturata nell’area di provenienza, sul titolo di studio posseduto, sulle competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi, le competenze certificate, le abilitazioni professionali, l’esperienza acquisita in servizio oltre ad eventuali compiti di responsabilità svolti, anche in maniera complementare al raggiungimento di obiettivi più ampi. Si valuta l’attitudine a ricoprire, nell’ambito degli specifici profili professionali di sviluppo, compiti maggiori e7o di responsabilità, la propensione alla flessibilità connessa a favorire la produttività. Si valuta, altresì, il grado di iniziativa all’innovazione e all’autoaggiornamento e la capacità di partecipazione alla realizzazione delle attività ed obiettivi dell’Amministrazione ” come invece previsto dal regolamento, tenuto conto che i quesiti formulati non avrebbero avuto finalità operativa ma si sarebbe trattato di quesiti ordinamentali; ha peraltro eccepito che il quesito estratto e sottoposto alla ricorrente (lo scioglimento del Consiglio Comunale) rientra nella competenza degli organi dello Stato e non delle attività espletate dalla ricorrente;
3. Violazione e/o falsa applicazione dall’art. 97 cost. e dell’art. 1 legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché del principio di buona amministrazione ex art. 41 CDFUE. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità, di par condicio tra i candidati, avendo la Commissione valutato congiuntamente sia le progressioni verticali ordinarie sia in deroga, con violazione dell’imparzialità del giudizio e tenuto conto che un unico soggetto (segretario generale) ha presieduto il tavolo sindacale per la procedura in questione; ha presenziato nell’esercizio delle sue funzioni all’adunanza della Commissione straordinaria in cui è stato approvato il regolamento interno; ha nominato la Commissione di valutazione (dallo stesso presieduta) che ha giudicato contemporaneamente le due diverse procedure selettive; ha approvato, infine, i relativi atti della Commissione presieduta. Ha poi lamentato che la Commissione, dopo aver preso atto dell’elenco complessivo dei partecipanti, ha precisato e fissato altri sub-criteri ulteriori rispetto alla legge di gara e del regolamento interno ed ha fissato le modalità di espletamento dei colloqui con particolare alla composizione del voto;
4. Violazione delle norme procedurali ed eccesso di potere nella valutazione dei titoli presentati dalla Ricorrente. Motivazione insussistente, carente, generica, apparente, lacunosa e contraddittoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Istruttoria carente e lacunosa. Illogicità manifesta .
In particolare, la ricorrente deduce che, a fronte della documentazione prodotta, attestante nove anni di servizio, le sarebbero dovuti essere attribuiti dodici punti, anziché dieci. Rileva, inoltre, che tale circostanza, pur rappresentata in sede di istanza di riesame, non sarebbe stata presa in considerazione dall’amministrazione. Lamenta, infine, una valutazione lacunosa delle proprie competenze professionali, che le avrebbe impedito di conseguire il punteggio pieno di 20 punti.
3. L’amministrazione resistente si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei provvedimenti prodromici presupposti e per difetto di interesse, mentre, nel merito, ha dedotto l’infondatezza della domanda.
4. In corso di giudizio la parte ha rinunciato alla domanda cautelare e all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
RI
1. Le eccezioni preliminari in rito formulate dalla resistente sono assorbite dall’infondatezza nel merito del ricorso.
2. Con i primi due motivi l’istante lamenta la previsione di un colloquio orale tra le prove previste, nonché la non conformità del quesito formulato rispetto alle finalità della selezione e, in ogni caso, l’illogicità manifesta della valutazione operata dalla Commissione di concorso.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la procedura oggetto di giudizio riguarda la progressione verticale in deroga, indetta ai sensi dell'art. 13, commi 6 e ss., del CCNL Enti Locali del 16 novembre 2022 e dell'art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
La giurisprudenza amministrativa, in ragione della natura lato sensu concorsuale della procedura di progressione verticale, ritiene che la previsione di un colloquio non sia irragionevole rientrando appieno nell'alveo della discrezionalità amministrativa della p.a. la previsione di un meccanismo che assegna una quota (peraltro non maggioritaria) del punteggio all'accertamento delle competenze maturate dal candidato (AR Lazio Roma, sentenza 17.06.2025, n. 11827), come nel caso di specie dove il risultato del colloquio incide nella percentuale del 20% sulla valutazione complessiva.
Più recentemente, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in materia di progressioni verticali c.d. in deroga, sebbene l'articolo 52-bis d.lgs. n. 165 del 2001 e il CCNL si limiti a stabilire quali sono i profili oggetto di valutazione delle procedure comparative in questione, all'Amministrazione è consentito prevedere lo svolgimento di una prova scritta o di una prova orale o di un colloquio attitudinale. Diversamente opinando, si è rilevato, non sarebbe apprezzabile alcuna differenza rispetto alla progressione orizzontale, anch'essa basata sull'apprezzamento di titoli ed esperienze lavorative e per la quale, trattandosi di un avanzamento di posizione economica in seno alla stessa categoria di appartenenza, è da ritenersi esclusa qualunque prova d'esame (Consiglio di Stato sez. I, 24/04/2025, n. 347).
3. Parimenti destituita di fondamento è l’ulteriore doglianza articolata nel secondo motivo di ricorso con cui l’istante lamenta la non conformità del quesito formulato alle finalità previste dal regolamento e dal bando.
Segnatamente, parte ricorrente, ha riferito che l’art. 4 del regolamento comunale per le progressioni verticali ha prescritto che il colloquio, così come la valutazione comparativa, sono finalizzate a verificare “ la conoscenza, la capacità, la motivazione e l’attitudine del candidato e si basa sull’esperienza lavorativa maturata nell’area di provenienza, sul titolo di studio posseduto, sulle competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi, le competenze certificate, le abilitazioni professionali, l’esperienza acquisita in servizio oltre ad eventuali compiti di responsabilità svolti, anche in maniera complementare al raggiungimento di obiettivi più ampi. Si valuta l’attitudine a ricoprire, nell’ambito degli specifici profili professionali di sviluppo, compiti maggiori e/o di responsabilità, la propensione alla flessibilità connessa a favorire la produttività. Si valuta, altresì, il grado di iniziativa all’innovazione e all’autoaggiornamento e la capacità di partecipazione alla realizzazione delle attività ed obiettivi dell’Amministrazione”.
Lo stesso regolamento, con riferimento al colloquio, ha fissato il punteggio massimo da attribuire in 20 punti.
Nell’ambito dell’allegato al verbale n.1 del 26 marzo 2025, la Commissione ha stabilito che “ sarà formulato un quesito di carattere "operativo inerente all'Area professionale oggetto della selezione. I quesiti saranno predisposti su fogli A4, ripiegati e riposti in una scatola per il successivo sorteggio da parte del candidato. Partendo dal quesito posto, il candidato potrà esporre le proprie conoscenze e competenze in relazione al profilo professionale oggetto della selezione. Dal) colloquio dovrà emergere, in particolare, la capacità di gestire una specifica situazione nel contesto lavorativo nonché, eventualmente, le relative procedure da adottare”.
Tanto premesso, parte ricorrente ha allegato esclusivamente che il quesito formulato, relativo a “ Lo scioglimento del Consiglio Comunale ”, non rientra tra quelli inerenti alle attività espletate dalla ricorrente e fa riferimento, ad ogni buon conto, a competenze degli organi statali.
Sul punto è sufficiente osservare che la parte ricorrente ha omesso di allegare puntualmente, in primo luogo, le declaratorie contrattuali di riferimento, dalle quali desumere le specifiche mansioni riconducibili all’inquadramento rivestito.
In ogni caso, trattandosi di attività svolta nell’ambito dell’amministrazione comunale, non è censurabile la formulazione di un quesito afferente allo scioglimento degli organi dell’ente, trattandosi di materia rientrante nel patrimonio conoscitivo di base richiesto a qualunque profilo professionale operante presso un Comune.
Né, peraltro, tale quesito è difforme, quanto a tipologia, da quelli sottoposti agli altri candidati. Va poi tenuto conto che lo stesso, nella logica complessiva della valutazione, costituiva un punto di partenza di un colloquio volto poi all’esposizione delle conoscenze e competenze operative acquisite.
Tenuto conto di tali considerazioni, nonché della natura tecnica della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione, il motivo va ritenuto conclusivamente infondato.
4. Con il terzo motivo di ricorso l’istante deduce vizi procedurali connessi alla valutazione congiunta dei candidati nell’ambito delle progressioni verticali ordinarie e in deroga, nonché alla nomina di un unico Segretario e all’introduzione di criteri integrativi e sub-criteri valutativi.
La censura non merita condivisione.
In primo luogo non è condivisibile l’assunto secondo cui la nomina di un’unica Commissione per entrambe le procedure sia di per sé idonea a violare il principio di par condicio. In difetto di una previsione normativa contraria, deve ritenersi legittima la coincidenza dell’organo valutatore, purché siano rispettati i principi di imparzialità e competenza, gravando sulla parte ricorrente l’onere di allegare e dimostrare in concreto la loro violazione.
Incombe, pertanto, sulla parte ricorrente l’onere di allegare e dimostrare in concreto la lesione di tali principi.
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, atteso che la mera circostanza della diversità degli esiti tra le due procedure non è di per sé significativa, né idonea a comprovare una lesione dei principi invocati.
Parimenti generica è la doglianza relativa alla nomina del Segretario generale, il quale avrebbe svolto plurime funzioni nell’ambito della procedura. La ricorrente, infatti, omette di indicare il provvedimento di nomina e il contenuto dei poteri attribuiti, con conseguente difetto di specificità della censura.
Sul punto, peraltro, il Collegio evidenza che la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, ha chiarito che la mera circostanza che il Segretario comunale abbia partecipato alla procedura, anche in qualità di componente o Presidente della Commissione, non è idonea a inficiarne la legittimità. È stato, infatti, affermato che rientra nelle competenze attribuibili al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche quella di presiedere commissioni di concorso, senza che ciò determini, di per sé, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (cfr., tra le altre, T.A.R. Salerno, sez. II, 27 luglio 2011, n. 1390; T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 2401/2016; T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 221/2020).
Va inoltre dato atto che l’attribuzione delle funzioni di Presidente al Segretario comunale non trova un impedimento nella normativa vigente. Questo Tribunale infatti (Tar Catanzaro, Sez. II^, sentenza n. 779/2005; TAR Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 2401/2016) ha già ritenuto e precisato come sia conforme al dato normativo vigente e quindi sia “…legittima la composizione della commissione esaminatrice di un concorso pubblico ove la funzione di presidente sia stata svolta dal segretario comunale, atteso che non può essere revocato in dubbio che il segretario comunale, nell’ambito delle competenze che possono essergli attribuite dalle norme o dagli statuti ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, possa avere la competenza anche di presiedere le commissioni di concorso ” (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, 27 luglio 2011, n.1390).
Parimenti inammissibile, oltre che infondata, è la doglianza concernente l’asserita introduzione di sub-criteri da parte della Commissione all’atto dell’insediamento, posto che la stessa si presenta generica. In ogni caso, dagli atti di causa risulta che i criteri generali erano già previsti dal regolamento e dall’avviso di selezione.
In particolare, dal verbale n. 1 del 26 marzo 2025, emerge che la Commissione ha preso visione del solo elenco nominativo dei candidati, senza esaminare le relative domande di partecipazione, e si è limitata a chiarire le modalità applicative di criteri già previamente stabiliti, con specifico riferimento alla valutazione della “performance”. In tale ambito, è stato precisato che il punteggio sarebbe stato attribuito nella misura di 0,5 punti per ogni punto di valutazione conseguito oltre la soglia di 60, sulla media delle valutazioni degli ultimi tre anni. Deve, pertanto, escludersi che la Commissione abbia introdotto nuovi sub-criteri, essendosi limitata a esplicitare modalità applicative di criteri già definiti, in un’ottica di maggiore oggettività e uniformità valutativa, senza determinare alcuna lesione della par condicio ed, anzi, a tutela della stessa.
Né il dubbio di imparzialità, che la parte ricorrente ha ventilato, può dirsi risolto positivamente avendo riguardo alla composizione della Commissione, atteso che i -OMISSIS-, benché al momento della valutazione temporaneamente assegnati all’ente, risultano essere – secondo allegazione dell’ente comunale non contestata – dipendenti del Ministero dell’Interno e quindi membri esterni, oltre ad aver reso la dichiarazione di assenza di incompatibilità.
Il motivo deve, pertanto, essere ritenuto infondato in tutte le sue articolazioni.
5. Con il quarto motivo di ricorso l’istante ha contestato la legittimità dell’operato dell’amministrazione nella parte in cui, nel valutare l’esperienza professionale maturata, le ha attribuito 10 punti a fronte dei 12 dovuti.
La doglianza è infondata.
L’avviso di procedura comparativa prevedeva all’art. 1, quale requisito di partecipazione, tra gli altri, l’essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, appartenente all’Area degli Operatori Esperti (ex categoria B) immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto di selezione, con un’anzianità minima di 60 mesi (5 anni) nella predetta Area (ex categoria) prestati presso le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Quanto ai criteri di valutazione, l’art. 5 attribuiva per l’esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato, con lo svolgimento, effettivo, delle attività di servizio, per almeno 60 mesi, escluso il periodo utilizzato come requisito di accesso, un massimo di 20 punti. Segnatamente, era previsto che, per l’anzianità oltre 1 e fino a 8 anni, spettassero 10 punti e che, per quella oltre 8 anni ma fino a 12, spettassero 12 punti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato, e documentalmente comprovato, un’anzianità di servizio pari a nove anni. Ne consegue che, applicando la legge di gara, al netto degli anni richiesti quale requisito di partecipazione (5 anni), gli anni utili ai fini della valutazione aggiuntiva della professionalità maturata sono pari a 4. Pertanto, correttamente, l’amministrazione ha assegnato alla ricorrente 10 punti e non già 12. Non è infatti condivisibile la tesi della ricorrente, secondo la quale le spetterebbe il punteggio legato alla fascia superiore, 8/12 anni di anzianità, atteso che così facendo si sommerebbero sia gli anni richiesti a titolo di requisito di partecipazione, sia quelli ulteriori, così non rispettando il chiaro disposto del bando di concorso.
6. Quanto invece alla ritenuta lacunosa ed erronea valutazione delle competenze professionali, la censura è generica e, come tale, inammissibile oltre che infondata.
Essa, infatti, si risolve in un mero dissenso rispetto alle valutazioni operate dalla Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, senza che siano specificamente dedotti vizi sintomatici quali travisamento dei fatti, illogicità manifesta o errore nei criteri applicati.
Al riguardo, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la discrezionalità tecnica è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta inattendibilità o erroneità delle valutazioni, gravando sulla parte ricorrente l’onere di allegare e dimostrare l’erroneità del criterio tecnico adottato o della sua applicazione al caso concreto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2025, n. 10195).
7. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
8. Le spese di lite possono essere compensate, dati anche i profili interpretativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante e i controinteressati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo ND, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA AL, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| VA AL | Gerardo ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.