TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 844
TAR
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 52 TUPI, art. 13, comma 6 e ss. CCNL funzioni locali 16/11/2022

    La giurisprudenza amministrativa ritiene che la previsione di un colloquio in procedure di progressione verticale sia ragionevole e rientri nella discrezionalità amministrativa, poiché la valutazione del colloquio incide solo in una percentuale limitata del punteggio complessivo. Il Consiglio di Stato ha confermato che è consentito prevedere prove scritte, orali o colloqui attitudinali in tali progressioni.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 52 TUPI, art. 13, commi 6 e ss. CCNL funzioni locali 16/11/2022 nonché rispetto alla lex specialis

    Il quesito posto, relativo allo scioglimento del Consiglio Comunale, è considerato materia rientrante nel patrimonio conoscitivo di base richiesto a qualunque profilo professionale operante in un Comune. La parte ricorrente non ha fornito la documentazione necessaria per desumere le specifiche mansioni e non ha dimostrato che il quesito fosse difforme da quelli sottoposti agli altri candidati o che non costituisse un punto di partenza per un colloquio volto a valutare conoscenze operative. La formulazione del quesito è ritenuta non censurabile.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 cost. e dell'art. 1 legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché del principio di buona amministrazione ex art. 41 CDFUE. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità, di par condicio tra i candidati

    La nomina di un'unica Commissione per entrambe le procedure non è di per sé lesiva del principio di par condicio, purché siano rispettati i principi di imparzialità e competenza, onere di prova a carico della ricorrente. La giurisprudenza ammette la presidenza della Commissione da parte del Segretario comunale. L'introduzione di sub-criteri è considerata generica; la Commissione si è limitata a chiarire le modalità applicative di criteri già stabiliti nel regolamento e nell'avviso, a tutela dell'oggettività e uniformità valutativa. I membri esterni hanno dichiarato l'assenza di incompatibilità.

  • Rigettato
    Violazione delle norme procedurali ed eccesso di potere nella valutazione dei titoli presentati dalla Ricorrente. Motivazione insussistente, carente, generica, apparente, lacunosa e contraddittoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Istruttoria carente e lacunosa. Illogicità manifesta

    L'amministrazione ha correttamente assegnato 10 punti alla ricorrente per l'esperienza professionale, poiché, al netto dei 5 anni richiesti come requisito di partecipazione, i 4 anni rimanenti rientrano nella fascia di valutazione che prevede 10 punti. La censura sulla valutazione delle competenze professionali è generica, priva di specifici vizi e si risolve in un mero dissenso rispetto alla valutazione tecnica della commissione, non dimostrando l'erroneità del criterio o della sua applicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 844
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 844
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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