CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1424/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE AN, OR
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5847/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2194/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3606/2022 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3606/2022 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3606/2022 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7629/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3606 del 28.1.2022 , notificato il 2.11.22 , relativo all'omesso versamento Tari – annualità 2015-2016-2017 ( Euro 11.784,00 ) . Con l'avviso di accertamento n. 24 del 26.11.2019 era stata contestata l'infedele denuncia per gli anni 2014-2017 ( mq.
636 dichiarati a fronte di mq. 952 accertati ) ( Euro 11.483,00 ) . La parte , col ricorso , ha dedotto che il precedente avviso di accertamento n. 24 era stato annullato dalla Cgt di primo grado e che , comunque , con l'accertamento n. 3606 si era dato luogo ad una duplicazione di sanzioni ed interessi , ed ha eccepito la decadenza .
La Cgt di 1^ grado di Salerno , con sentenza n. 2194/2024 , ha accolto il ricorso .
Propone appello la s.p.a. ES , precisando che il precedente accertamento n. 24 ( confermato dalla Cgt di 2^ grado – sentenza n. 8080/22 ) atteneva alla omessa denuncia parziale di superfici , recuperando esclusivamente la differenza di tributo dovuto tra mq.952 accertati e mq. 936 dichiarati , con la sanzione per infedele dichiarazione;
con l'accertamento n. 3606 , oggetto del presente giudizio , veniva contestato l'omesso pagamento della Tari relativa ai mq. 636 dichiarati dalla parte , con le sanzioni per omesso versamento;
di conseguenza non vi era duplicazione del tributo e delle sanzioni .
L'appellato resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che le ragioni addotte da s.p.a. ES , e dianzi analiticamente esposte , si palesano conformi alla realtà fattuale , in quanto l'accertamento impugnato atteneva all'omesso versamento dell'imposta sulle superfici dichiarate , e relative sanzioni , laddove col precedente accertamento si contestavano maggiori superfici tassabili e si domandava la differenza dovuta con la relativa sanzione specifica , sicchè non vi è duplicazione né di imposta né di sanzioni .
Va rilevato , peraltro , che , quanto all'annualità 2015 e 2016 , si è verificata la decadenza per decorso del termine quinquennale , che corre non dal sollecito del 29.10.2020 , che non ha valenza dispositiva ( tanto più che l'istituto della decadenza non prevede atti interruttivi ) , ma dall'omesso pagamento del 2015 e
2016 .
In tali sensi , allora , va parzialmente accolto l'appello .
P.Q.M.
in parziale riforma dell' appellata sentenza, conferma l' accertamento quanto alla annualita' 2017, dichiarando la decadenza per gli anni 2015 e 2016. Compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE AN, OR
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5847/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2194/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3606/2022 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3606/2022 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3606/2022 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7629/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3606 del 28.1.2022 , notificato il 2.11.22 , relativo all'omesso versamento Tari – annualità 2015-2016-2017 ( Euro 11.784,00 ) . Con l'avviso di accertamento n. 24 del 26.11.2019 era stata contestata l'infedele denuncia per gli anni 2014-2017 ( mq.
636 dichiarati a fronte di mq. 952 accertati ) ( Euro 11.483,00 ) . La parte , col ricorso , ha dedotto che il precedente avviso di accertamento n. 24 era stato annullato dalla Cgt di primo grado e che , comunque , con l'accertamento n. 3606 si era dato luogo ad una duplicazione di sanzioni ed interessi , ed ha eccepito la decadenza .
La Cgt di 1^ grado di Salerno , con sentenza n. 2194/2024 , ha accolto il ricorso .
Propone appello la s.p.a. ES , precisando che il precedente accertamento n. 24 ( confermato dalla Cgt di 2^ grado – sentenza n. 8080/22 ) atteneva alla omessa denuncia parziale di superfici , recuperando esclusivamente la differenza di tributo dovuto tra mq.952 accertati e mq. 936 dichiarati , con la sanzione per infedele dichiarazione;
con l'accertamento n. 3606 , oggetto del presente giudizio , veniva contestato l'omesso pagamento della Tari relativa ai mq. 636 dichiarati dalla parte , con le sanzioni per omesso versamento;
di conseguenza non vi era duplicazione del tributo e delle sanzioni .
L'appellato resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che le ragioni addotte da s.p.a. ES , e dianzi analiticamente esposte , si palesano conformi alla realtà fattuale , in quanto l'accertamento impugnato atteneva all'omesso versamento dell'imposta sulle superfici dichiarate , e relative sanzioni , laddove col precedente accertamento si contestavano maggiori superfici tassabili e si domandava la differenza dovuta con la relativa sanzione specifica , sicchè non vi è duplicazione né di imposta né di sanzioni .
Va rilevato , peraltro , che , quanto all'annualità 2015 e 2016 , si è verificata la decadenza per decorso del termine quinquennale , che corre non dal sollecito del 29.10.2020 , che non ha valenza dispositiva ( tanto più che l'istituto della decadenza non prevede atti interruttivi ) , ma dall'omesso pagamento del 2015 e
2016 .
In tali sensi , allora , va parzialmente accolto l'appello .
P.Q.M.
in parziale riforma dell' appellata sentenza, conferma l' accertamento quanto alla annualita' 2017, dichiarando la decadenza per gli anni 2015 e 2016. Compensa le spese.