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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17905 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23447/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23447/2025 promossa da:
C.F. , nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Crispano (NA), via I Traversa Fosso del Lupo, n. 1/A, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Moccia, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato Ricorrente contro
, Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege Resistente Oggetto: formalizzazione domanda visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 19.05.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto di ordinare a parte resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il ricongiungimento familiare della moglie, Per_1
, nata in [...] il [...].
[...]
A tal fine ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 7.11.2024 e di avere successivamente, ripetutamente, tentato invano di ottenere dall'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento allo scopo di formalizzare la richiesta di visto, con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare con la coniuge ed in contrasto con la normativa vigente che prevede una validità semestrale del nulla osta. Parte resistente si è costituita il 15.12.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per il 18.6.2026 in favore della moglie del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta del 13.12.2025 il ricorrente, pur riconoscendo la cessazione della materia del contendere, ha insistito per la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale della controparte. *** Il procedimento deve essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, considerato che la domanda cautelare non ha ad oggetto il rilascio del visto ma unicamente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Ebbene, riguardo a tale richiesta (fissazione di appuntamento per domanda di visto per i familiari del ricorrente) la materia del contendere è cessata, stante l'avvenuta fissazione di appuntamento per il prossimo 18.6.2026, come peraltro confermato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta e dalla medesima richiesto. Le spese di lite devono tuttavia essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono. Se risulta effettivamente dagli atti che l'amministrazione resistente ha fissato l'appuntamento per la domanda di visto per il 18.6.2026 solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, <la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa parte del giudice merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Va quindi valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto in favore della moglie del ricorrente. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Alla luce di tutto quanto detto l'amministrazione resistente non può essere ritenuta virtualmente soccombente, con integrale compensazione delle spese di lite, come dalla medesima richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 18.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23447/2025 promossa da:
C.F. , nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Crispano (NA), via I Traversa Fosso del Lupo, n. 1/A, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Moccia, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato Ricorrente contro
, Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege Resistente Oggetto: formalizzazione domanda visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 19.05.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto di ordinare a parte resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il ricongiungimento familiare della moglie, Per_1
, nata in [...] il [...].
[...]
A tal fine ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 7.11.2024 e di avere successivamente, ripetutamente, tentato invano di ottenere dall'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento allo scopo di formalizzare la richiesta di visto, con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare con la coniuge ed in contrasto con la normativa vigente che prevede una validità semestrale del nulla osta. Parte resistente si è costituita il 15.12.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per il 18.6.2026 in favore della moglie del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta del 13.12.2025 il ricorrente, pur riconoscendo la cessazione della materia del contendere, ha insistito per la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale della controparte. *** Il procedimento deve essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, considerato che la domanda cautelare non ha ad oggetto il rilascio del visto ma unicamente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Ebbene, riguardo a tale richiesta (fissazione di appuntamento per domanda di visto per i familiari del ricorrente) la materia del contendere è cessata, stante l'avvenuta fissazione di appuntamento per il prossimo 18.6.2026, come peraltro confermato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta e dalla medesima richiesto. Le spese di lite devono tuttavia essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono. Se risulta effettivamente dagli atti che l'amministrazione resistente ha fissato l'appuntamento per la domanda di visto per il 18.6.2026 solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, <la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa parte del giudice merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Va quindi valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto in favore della moglie del ricorrente. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Alla luce di tutto quanto detto l'amministrazione resistente non può essere ritenuta virtualmente soccombente, con integrale compensazione delle spese di lite, come dalla medesima richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 18.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla