CASS
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2024, n. 17635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17635 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MP EN nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: CA NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE)APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore del ricorrente MP NI, avvocato NATALE POLIMENI, che con memoria del 15/1/2024 ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Lette le conclusioni del difensore dell'imputata TR SA, avvocato NATALE POLIMENI, che con memoria dell'11/1/2024 ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 2 Num. 17635 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto TR SA colpevole del delitto di danneggiamento, ha assolto l'imputata dalla contestazione ascrittale perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva riconosciuto la TR colpevole dal reato ascrittole con riferimento al danneggiamento dell'autovettura di MP NI, costituitosi parte civile, parcheggiata all'interno del cortile condominiale, ma la Corte di Appello ha riformato tale pronuncia rilevando che non poteva riconoscersi l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede, in quanto l'autovettura dell'MP era parcheggiata in uno spazio condominiale recintato e chiuso da un cancello automatico, area alla quale potevano accedere esclusivamente i condomini, muniti di telecomando o di altro strumento idoneo ai fini dell'apertura del cancello. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, ai fini civili, la parte civile MP NI, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere questa escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., con conseguente derubricazione nell'ipotesi di danneggiamento depenalizzata dalla novella di cui all'art. 2 n. 1 lett. I) del d. Ivo 15/1/2016 n. 7. Deduce il ricorrente che l'esposizione alla pubblica fede non dipende dalla natura privata o pubblica del luogo ove la cosa si trova, bensì dall'assenza di sorveglianza puntuale e dalla facile accessibilità, con conseguente affidamento del proprietario all'altrui senso di rispetto ai fini del mantenimento del diritto di proprietà, nel caso di furto, o dell'integrità della cosa, nel caso di danneggiamento. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta l'inammissibilità dei motivi di appello con il quali la TR aveva contestato l'utilizzabilità dei file video ricavati dall'impianto di videosorveglianza oggetto delle indagini peritali effettuate dalla polizia scientifica ed acquisite con il consenso delle parti. 3. Va premessa l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso / espressamente proposto "per mero scrupolo difensivo", attesa la mancanza di interesse del ricorrente, conseguente al mancato accoglimento del motivo di appello in questione, tanto che esplicitamente la sentenza della Corte territoriale ha descritto le caratteristiche dell'area ove era parcheggiata la vettura danneggiata, come "chiaramente visibile nelle riprese video sulle quali si fonda l'accusa e nelle fotografie estrapolate". Tanto premesso, deve riconoscersi l'infondatezza del primo e principale motivo di impugnazione proposto dal ricorrente, in quanto secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (cfr. Sez. 2 n. 29171 del 08/09/2020 Rv. 279774, fattispecie di danneggiamento aggravato nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, atteso che il parcheggio in cui si trovava l'autovettura era sottoposto a continua sorveglianza ed accessibile solo a soggetti detentori di "pass", sottoposti a controllo all'ingresso da parte di personale di guardia). L'aggravante della esposizione alla pubblica fede, pertanto, è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma purché sia liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede. (Sez. 4 n. 5778 del 12/11/2020 Rv. 280913). La sentenza impugnata risulta essersi conformata a tali principi, atteso che ha ritenuto non potersi riconoscersi alcun affidamento all'altrui buona fede nella collocazione di un'autovettura in area privata agevolmente accessibile solo dai condomini e non dal pubblico, per la necessità di disporre di un telecomando o di altro strumento idoneo all'apertura di un cancello automatico finalizzato evidentemente ad impedire proprio quell'agevole accesso ad estranei che, solo, avrebbe determinato l'affidamento alla pubblica fede. 4. A rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres"dente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore del ricorrente MP NI, avvocato NATALE POLIMENI, che con memoria del 15/1/2024 ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Lette le conclusioni del difensore dell'imputata TR SA, avvocato NATALE POLIMENI, che con memoria dell'11/1/2024 ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 2 Num. 17635 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto TR SA colpevole del delitto di danneggiamento, ha assolto l'imputata dalla contestazione ascrittale perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva riconosciuto la TR colpevole dal reato ascrittole con riferimento al danneggiamento dell'autovettura di MP NI, costituitosi parte civile, parcheggiata all'interno del cortile condominiale, ma la Corte di Appello ha riformato tale pronuncia rilevando che non poteva riconoscersi l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede, in quanto l'autovettura dell'MP era parcheggiata in uno spazio condominiale recintato e chiuso da un cancello automatico, area alla quale potevano accedere esclusivamente i condomini, muniti di telecomando o di altro strumento idoneo ai fini dell'apertura del cancello. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, ai fini civili, la parte civile MP NI, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere questa escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., con conseguente derubricazione nell'ipotesi di danneggiamento depenalizzata dalla novella di cui all'art. 2 n. 1 lett. I) del d. Ivo 15/1/2016 n. 7. Deduce il ricorrente che l'esposizione alla pubblica fede non dipende dalla natura privata o pubblica del luogo ove la cosa si trova, bensì dall'assenza di sorveglianza puntuale e dalla facile accessibilità, con conseguente affidamento del proprietario all'altrui senso di rispetto ai fini del mantenimento del diritto di proprietà, nel caso di furto, o dell'integrità della cosa, nel caso di danneggiamento. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta l'inammissibilità dei motivi di appello con il quali la TR aveva contestato l'utilizzabilità dei file video ricavati dall'impianto di videosorveglianza oggetto delle indagini peritali effettuate dalla polizia scientifica ed acquisite con il consenso delle parti. 3. Va premessa l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso / espressamente proposto "per mero scrupolo difensivo", attesa la mancanza di interesse del ricorrente, conseguente al mancato accoglimento del motivo di appello in questione, tanto che esplicitamente la sentenza della Corte territoriale ha descritto le caratteristiche dell'area ove era parcheggiata la vettura danneggiata, come "chiaramente visibile nelle riprese video sulle quali si fonda l'accusa e nelle fotografie estrapolate". Tanto premesso, deve riconoscersi l'infondatezza del primo e principale motivo di impugnazione proposto dal ricorrente, in quanto secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (cfr. Sez. 2 n. 29171 del 08/09/2020 Rv. 279774, fattispecie di danneggiamento aggravato nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, atteso che il parcheggio in cui si trovava l'autovettura era sottoposto a continua sorveglianza ed accessibile solo a soggetti detentori di "pass", sottoposti a controllo all'ingresso da parte di personale di guardia). L'aggravante della esposizione alla pubblica fede, pertanto, è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma purché sia liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede. (Sez. 4 n. 5778 del 12/11/2020 Rv. 280913). La sentenza impugnata risulta essersi conformata a tali principi, atteso che ha ritenuto non potersi riconoscersi alcun affidamento all'altrui buona fede nella collocazione di un'autovettura in area privata agevolmente accessibile solo dai condomini e non dal pubblico, per la necessità di disporre di un telecomando o di altro strumento idoneo all'apertura di un cancello automatico finalizzato evidentemente ad impedire proprio quell'agevole accesso ad estranei che, solo, avrebbe determinato l'affidamento alla pubblica fede. 4. A rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres"dente