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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/11/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
RI GR CE
NN ON CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2582/2025 r.g. avente ad oggetto divorzio-
cessazione degli effetti civili,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI Parte_1
TAGLIENTE, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ARIANNA AIELLO, come Controparte_1
da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Taranto il 23/07/1983, con , che dalla loro Controparte_1
unione era nata la figlia in Taranto il 23.02.1987, e che in data 24.03.2010 era Per_1
stata omologata la loro separazione consensuale con decreto n. 2507/2010, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione, formulando altre domande accessorie.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 28.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il provvedimento di omologa della separazione n. 2507/2010
emesso dal Tribunale di Taranto in data 24.03.2010.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, va rilevato che le parti sono concordi alla revoca dell'assegno mensile di euro 500,00 posto a carico a carico del
2 Dipalo a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1
Alla udienza del 28.10.2024 il dichiarava di voler rinunciare alla domanda volta CP_1
alla revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia Per_1
Alla luce di tali circostanze sussistono i presupposti per disporre la revoca del contributo al mantenimento previsto in favore della confermando per il resto i Pt_1
provvedimenti resi in sede di separazione.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti Parte_1
di , così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il
23/07/1983 da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del Comune di Taranto, dell'anno 1983 (atto n. 124, p. II, s. A, Uff.3);
2) revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore della Pt_1
confermando per il resto i provvedimenti resi in sede di separazione;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 07/11/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
3 Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
4