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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 20.11.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2452/2023 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Riccardi e Parte_1 dall'avv.to Francesco Riccardi, unitamente ai quali domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe CP_1
e domiciliato come in atti Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 3.5.2023, l'istante ha dedotto di essere titolare di pensione n. 07040329 cat. INV.CIV.; che, con nota del 4.11.2021, l gli aveva richiesto CP_1 la restituzione della somma di € 3.590,09, ritenuta indebitamente percepita a seguito di una rideterminazione della prestazione, per il periodo dall'1.1.2020 al 30.11.2021; di aver esperito ricorso in via amministrativa senza ricevere alcun riscontro. Ciò premesso, ha adito il Tribunale di Nola al fine di ottenere l'annullamento dell'indebito con vittoria di spese, diritti ed onorari. Ha censurato in questa sede l'irripetibilità per buona fede e la genericità delle ragioni poste a fondamento dell'indebito. Si è costituito l ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto e in diritto, evidenziando ex adverso il superamento del limite reddituale per l'erogazione della prestazione indebitamente percepita. La causa è stata rinviata per la discussione, attesa la natura documentale. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito che «la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di
1 maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21)» (Cass. n. 847 del 2024). Sicché, accedendo nel caso in esame la maggiorazione sociale alla pensione per invalidi civili, non può dubitarsi della natura assistenziale della fattispecie posta all'attenzione del Tribunale. Orbene, la articolata disciplina in tema di indebito assistenziale trae origine dall'ormai consolidato principio per cui, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (ex multis Cass. 24606/2022, Cass. 16088/2020). Ciò chiarito, quanto alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, è stato affermato che «L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato» (Cass. Sez. Lav. 26036/2019; Cass. Sez. lav. 16088/2020). Pertanto, l'Istituto erogatore è legittimato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, salva la prova che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, ipotesi riscontrata, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio (Cass. 28771/2018 e 16088/2020). Tale ultima circostanza, neppure dedotta nel caso de quo, sarebbe, infatti, idonea a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. In ogni caso, nessun obbligo di restituzione può configurarsi nell'ipotesi in cui l'interessato abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 CP_1 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Sul punto, il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che
2 detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia (più diffusamente cfr. Cass. n. 16088/2020; 13223/2020; 12608/2020). Tanto chiarito, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna ipotesi di dolo, alla CP_ luce delle stesse allegazioni dell' . Difatti, l nella propria memoria ha dedotto: «Per il periodo in CP_2 contestazione, la procedura centralizzata ha rilevato i redditi da lavoro dipendente della signora IN IN (coniuge del C.F._1 percipiente) dell'importo di euro 7.910, sì come in documentazione dell'Amministrazione finanziaria acclusa. Nella considerazione del limite massimo dei proventi coniugali per l'ottenimento della maggiorazione pari ed CP_ euro 14.447,42 (id est Circolare n.107 del 23.09.2020), la summa dei redditi del percipiente, rectius la prestazione al netto della maggiorazione di euro 5.960 annui, e del coniuge costituiti da euro 7.910 per lavoro dipendente, ha generato la rideterminazione in quantum delle maggiorazioni, sì come rubricato in Te08 in atti.». Come emerge dalla schermata del sito dell'Agenzia delle Entrate, prodotta CP_ dall' , trattasi di dati reddituali già noti all'Amministrazione finanziaria per mezzo del Modello CU Anno di imposta 2020 e, dunque, nella conoscibilità CP_ dell' . Consta, dunque che non risulta alcuna omissione, ritardo ovvero infedele comunicazione dei dati reddituali a opera del coniuge della ricorrente, con la conseguenza che non poteva essere richiesta la restituzione di quanto indebitamente percepito per il periodo antecedente ai provvedimenti di riliquidazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria. La domanda va dunque accolta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex dm 55/14, utilizzando i parametri minimi in ragione della non complessità, espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione di
€ 3.590,09 dovuti a indebita percezione di somme relative alla pensione n. 07040329 cat. INV.CIV, per il periodo dall'1.1.2020 al 30.11.2021; CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari.
3 Nola, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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