Articolo 7 della Legge 21 novembre 1988, n. 508
Articolo 5 bis
Versione
10 dicembre 1988
Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle indennita' di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1988