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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6575/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Rita Alberti Parte_1 C.F._1
e
C.F. con il patrocinio dell'avv. Rita Alberti CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“A) in data 20.12.2003 i ricorrenti contraevano matrimonio civile in Quartu S.E.. Dal
matrimonio in data 16.08.2005 nasceva la figlia . Per_1
B) nel procedimento per separazione personale, proposto da , la sentenza n. Parte_1
2930/2013 pronunciata dal Tribunale di Cagliari statuiva la separazione tra i coniugi, affidava la figlia minore a entrambi i genitori, fissava il domicilio prevalente e la residenza presso la madre e poneva a carico del sig. per il mantenimento della figlia minore un CP_2 Per_1
assegno mensile dell'importo di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie (all. n.3);
C) nel successivo procedimento per divorzio, iscritto al n. 2577/2014 di R.A.C. del Tribunale
di Cagliari, la sentenza n. 3107/2018, pubblicata il 05.12.2018, pronunciata dal Tribunale di
Cagliari recepiva integralmente le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni conformi e sulla base delle medesime:
- affidava la figlia a entrambi i genitori e fissava il domicilio prevalente e la residenza Per_1
anagrafica presso la madre;
- poneva a carico dell' per il mantenimento della minore un assegno mensile di € 250,00 CP_2
oltre rivalutazione ISTAT e assegno familiare INPS, oltre il 50% delle spese straordinarie,
previamente concordate e documentate (all. n.4).
D) la sig.ra è iscritta all'Albo dei ragionieri commercialisti e svolge la relativa Parte_1
libera professione con un reddito annuo di circa € 34.537,00; il sig. era un pubblico CP_2
dipendente, attualmente in pensione e ha un reddito annuo pari a € 20.822,00;
E) la figlia dei ricorrenti , ormai maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, frequenta il primo anno della Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università
di Bologna;
Pag. 2 a 5 F) a partire dal mese di settembre del 2023 decideva di vivere con il padre, in Persona_2
quanto questi aveva più tempo da dedicarle, e conseguentemente modificava la residenza anagrafica e veniva inserita nello stato di famiglia del padre (prod. n.5). G) per quanto sopra,
i ricorrenti di comune accordo stabilivano che l'assegno di mantenimento per la figlia sarebbe stato a carico della madre, che provvedeva a versarlo al padre dal settembre 2023;
H) , nonostante frequenti l'università a Bologna, trascorre lunghi periodi in Persona_2
Sardegna, avendo la possibilità di frequentare le lezioni da remoto;
I) la variazione della residenza anagrafica della figlia costituisce condizione per la modifica delle condizioni di divorzio sul punto e segnatamente:
- continuerà a vivere prevalentemente con il padre nella di lui abitazione in Persona_2
Quartu S.E. nella via Perdabona, 20, dove ha già la residenza anagrafica. incontrerà Per_1
la madre quando vorrà e, in ogni caso, manterrà rapporti significativi sia con stessa e con la famiglia materna di origine;
- la madre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno mensile dell'importo di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno verrà versato direttamente alla figlia in quanto maggiorenne o in contanti o sul seguente IBAN [...] acceso su INTESASANPAOLO;
- l'assegno unico erogato dall'INPS continuerà a essere percepito da come accade Per_1
dal mese di settembre del 2023;
- i ricorrenti si faranno carico delle spese straordinarie al 50%;
I) i ricorrenti congiuntamente stabiliscono anche quanto segue:
- le spese per gli spostamenti della figlia da Cagliari a Bologna, ove sta frequentando Per_1
l'università, saranno integralmente sostenute dalla madre.
*****
Pag. 3 a 5 Tutto ciò premesso, nell'interesse dei propri assistiti, il sottoscritto difensore formula le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, recependo gli accordi e l'attuale situazione di fatto, stabilire che:
1) continuerà a vivere prevalentemente con il padre nella di lui abitazione in Persona_2
Quartu S.E. nella via Perdabona, 20, dove ha la residenza anagrafica;
incontrerà la madre quando vorrà e, in ogni caso, manterrà rapporti significativi sia Per_1
con stessa e con la famiglia materna di origine;
2) la madre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno mensile dell'importo di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) l'assegno verrà versato direttamente alla figlia in quanto maggiorenne o in contanti o sul seguente IBAN [...] sul conto corrente acceso su
INTESASANPAOLO;
4) l'assegno unico erogato dall'INPS per la figlia continuerà a essere percepito dalla figlia
; Per_1
5) i ricorrenti si faranno carico delle spese straordinarie al 50% come da sentenza di divorzio;
6) le spese per gli spostamenti della figlia da Cagliari a Bologna, ove sta Per_1
frequentando l'università, saranno integralmente sostenute dalla madre”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e . Parte_2
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
Pag. 4 a 5 In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con a sentenza di divorzio n. 3107/2018 del Tribunale di Cagliari
– Sezione Civile pubblicata il 05.12.2018 nel procedimento R.G. n. 2577/2014,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 24.11.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5