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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 30696 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA CARMINE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137 MILANO presso il difensore avv. COLETTA
CARMINE ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARRONE LORENA e dell'avv. SICHIROLLO MICHELE AMBROGIO EMILIO, elettivamente domiciliato in CORSO INDIPENDENZA N. 24 C/O AVV. A. SICHIROLLO 20124 MILANO presso il difensore avv. MARRONE LORENA CONVENUTO
Oggi 09/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to Giuseppa La Rocca in sostituzione dell'avv. Coletta Carmine Parte_1
Per , l'avv.to Sichirollo Michele Ambrogio Emilio Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e l'avv. La Rocca precisa come da atto di citazione e l'avv. Sichirollo precisa le sue conclusioni come da prima memoria ex art 183 Vi comma cpc.
I procuratori si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 30696/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA CARMINE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137 MILANO presso il difensore avv. COLETTA
CARMINE ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARRONE LORENA e dell'avv. SICHIROLLO MICHELE AMBROGIO EMILIO, elettivamente domiciliato in CORSO INDIPENDENZA N. 24 C/O AVV. A. SICHIROLLO 20124 MILANO presso il difensore avv. MARRONE LORENA CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 9/01/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU.
n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La signora ha convenuto in giudizio il Condominio sito in Milano, via Popoli Uniti n. 14, Parte_1 per vedere accertata l'illegittimità del criterio di attribuzione delle spese di acqua calda e di riscaldamento ad una unità immobiliare costituita da una mansarda già di proprietà della e sita Controparte_2 dell'edificio condominiale e per vedere conseguentemente dichiarata la nullità dei consuntivi 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015 e 2015/2016. Con comparsa di risposta depositata in data 24.1.2023 si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1 chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 Dlgs n. 28/2010 e che, in ogni caso, venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda giudiziale formulata per la carenza di legittimazione attiva di parte attrice.
Nel merito e in via principale, poi, chiedeva che la domanda di nullità dei consuntivi venisse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza di prima comparizione delle parti il giudice assegnatario, dr.ssa RE Zuffada, rilevando che agli atti non risultava prodotta la domanda di mediazione asseritamente proposta dall'attrice, rinviava la causa per i medesimi incombenti al fine di consentire la produzione documentale dell'istanza.
Alla udienza del 5.6.2023 il giudice assegnatario, rilevando che non era stato ottemperato l'obbligo di produzione documentale disposto alla precedente udienza, rimetteva le parti in mediazione, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 4.12.2023.
Svolta infruttuosamente la mediazione disposta dal giudice assegnatario, all'esito della successiva udienza venivano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c..
Depositate quindi le memorie, all'esito della successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice a seguito del trasferimento ad altra sezione della dottoressa RE Zuffada, giudice precedentemente assegnatario della causa.
Parte attrice alla odierna udienza precisava le conclusioni come rassegnate in citazione e di seguito riportate:
“nel merito: accertare l'illegittimo criterio di attribuzione delle spese di acqua calda e di riscaldamento all'unità mansardata;
dichiarare la nullità dei consuntivi 2004-2005,2005-2006,2006-
07,2007-08,2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-2015, 2015-2016. In via istruttoria: l'ammissione della CTU contabile per la verifica della regolarità dei criteri di attribuzione delle spese di acqua calda e di riscaldamento della mansarda;
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine al convenuto di produzione dei consuntivi 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020”
Parte convenuta, a sua volta, alla odierna udienza precisava le conclusioni formulata nella sua prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, di seguito riportate:
“- in via preliminare: 1) dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, ex art. 5 Dlgs 28/2010 2) dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda giudiziale ex adverso spiegata, stante l'assoluta mancanza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra nonché per la decadenza del termine previsto ex art. 1137 c.c. in Parte_1 tema di impugnazione di delibere assembleari.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni sollevate da codesta difesa in via preliminare, si chiede - in via principale e nel merito: rigettare la domanda di declaratoria di nullità ex adverso spiegata nei confronti del in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i CP_1 motivi meglio esplicati in parte narrativa del presente atto”. Oggi la causa, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc con lettura in udienza e deposito contestuale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che, a sostegno delle proprie domande, la signora ha dedotto in fatto e in diritto quanto segue: Parte_1
- che nel novembre 2017 acquistava dalla un appartamento sito al piano terra Controparte_2 dell'edificio del condominio di via Popoli Uniti n. 14, Milano;
- che la precedentemente al trasferimento del citato appartamento, era altresì Controparte_2 proprietaria di una mansarda nell'edificio condominiale;
- che, a seguito dell'acquisto dell'appartamento, le sarebbe stata attribuita illegittimamente dal condominio l'esposizione debitoria maturata dalla sulla base dei vecchi rendiconti Controparte_2 approvati dal 2004/2005 alla data odierna;
- che, in particolare, con delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 25.10.2021 le venivano attribuite spese (di cui al rendiconto consuntivo 2020/2021) per oltre € 39.000,00, costituite per la quasi totalità dall'esposizione debitoria accumulata nel corso degli anni dalla Controparte_2
- che aveva impugnato detta delibera dinanzi a questa sezione del Tribunale di Milano nel procedimento R.G. n. 18604/2022 incardinato davanti la dott.ssa CP_3
- che l'oggetto delle doglianze del presente giudizio riguardavano invece i rendiconti consuntivi degli anni precedenti al 2020/2021 e, in particolare, quelli degli anni 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2017/2018, 2020/2021;
- che tali rendiconti avrebbero previsto un illegittimo criterio di ripartizione delle spese per l'errata attribuzione a carico della dei consumi di acqua calda e di riscaldamento della Controparte_2 mansarda, unità immobiliare da ritenersi esclusa dal godimento dei predetti servizi per non avere quote millesimali di attribuzione delle relative spese;
- che l'erroneità nella ripartizione delle spese a carico della per i consumi di Controparte_2 acqua calda e di riscaldamento della mansarda sarebbe altresì evidente dal fatto che al precedente proprietario dell'unità immobiliare, anteriormente al 2004/2005, non sarebbe mai stato attribuito alcun consumo;
- che di conseguenza le delibere di approvazione dei consuntivi 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, sarebbero nulle in quanto l'assemblea avrebbe modificato i criteri di riparto delle spese stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini ed avrebbe compromesso la regolarità delle delibere, perché all'attribuzione di spese illegittime a carico della mansarda ne sarebbe derivata una riduzione delle medesime spese per gli altri condomini.
Di contro il convenuto deduceva ed eccepiva: CP_1
- l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione considerato che:
a) l'invito di adesione al procedimento attivato dall'attrice dinanzi all'Organismo di Conciliazione di
Milano, ricevuto in data 25.3.2022, non riportava alcuna specificazione degli asseriti motivi di nullità e indicava come valore della controversia € 5.000,00 e non € 11.000,00 dichiarato nel presente giudizio;
b) non vi sarebbe stata alcuna coincidenza tra l'oggetto della domanda di mediazione e l'oggetto della domanda di introduzione del presente giudizio;
- la domanda attorea sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione attiva della signora e per la violazione dell'art. 81 c.p.c. in quanto la stessa non è proprietaria della mansarda Pt_1 dell'edificio condominiale;
- l'infondatezza della domanda di nullità spiegata dall'attrice in considerazione del fatto che:
a) la mansarda dell'edificio condominiale risulterebbe essere una unità abitativa, come tale soggetta al godimento dei servizi del condominio in base al valore millesimale ad essa attribuito;
b) il vizio di nullità delle delibere assembleari di approvazione dei rendiconti consuntivi sarebbe un vizio invocabile nei soli casi espressamente previsti dalla legge (delibere prive degli elementi essenziali, delibere aventi un oggetto impossibile, illecito o non rientrante nella competenza dell'assemblea e di delibere incidenti sui diritti individuali, sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva dei condomini) non riscontrabile nella fattispecie per cui vi causa.
Con la prima delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. parte convenuta, per la prima volta, eccepiva la intervenuta decadenza della attrice dalla impugnativa delle delibere oggetto di causa per decorso del termine previsto dall'art. 1137 cc.
Preliminarmente va rilevato che a seguito dell'esperimento seppure infruttuoso della mediazione disposta in corso di causa risulta essersi avverata la condizione di procedibilità delle domande oggetto del giudizio.
Va poi disattesa, perché tardivamente proposta solo nella prima memoria ex art 183 VI comma cpc l'eccezione di decadenza della attrice dalla impugnativa delle delibere oggetto di causa per decorso del termine previsto dall'art. 1137 cc, in quanto tale eccezione, non essendo rilevabile d'ufficio, doveva essere proposta entro il termine di costituzione del convenuto con la sua comparsa.
Nel merito delle domande di parte attrice va osservato quanto segue.
Le doglianze dell'attrice, ad un loro agevole esame, attengono ad una erronea ripartizione ed attribuzione delle spese condominiali relative alla acqua calda ed al riscaldamento con riferimento alla mansarda già di proprietà della società della quale, come pacifico ed anche provato in atti di causa, la Controparte_2 attrice non è proprietaria, né lo è mai stata in passato.
Sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 ha specificato che “In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e
3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”.
Nel caso in esame manca la prova che con le delibere di approvazione dei consuntivi 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, l'assemblea condominiale abbia voluto modificare anche per il futuro i criteri di ripartizione delle spese condominiali oggetto di causa.
Con la conseguenza che l'eventuale vizio delle delibere oggetto di causa rileverebbe al più sotto il profilo della loro annullabilità, trattandosi di “deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi” (Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n°9839/2021).
Il convenuto ha eccepito che la attrice sarebbe carente di interesse ad agire perché non è mai CP_1 stata proprietaria della mansarda a cui dette spese sono state attribuite.
Poichè l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite,
28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez. I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278), in quanto solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo, invece, a giuridica ed oggettiva consistenza, rimanendo, invece, escluso quando il giudizio è strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Con specifico riferimento al giudizio di impugnativa ai sensi dell'art.1137 cc l'interesse ad impugnare presuppone nello specifico la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile personale pregiudizio per il condomino, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (cfr.: Cass. civ.
Sez. VI - 2 Ordinanza, 09/03/2017, n. 6128) e che, che come ogni interesse ad agire deve essere concreto ed attuale rilevando, in mancanza, la carenza di interesse ad agire del (cfr. per tutte: Cass. civ. Sez. CP_1
VI - 2 Ordinanza, 10/05/2013, n. 11214) che è rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ. Sez. I Sent., 18/01/2008,
n. 971; Cass. civ. Sez. II, 30/06/2006, n. 15084).
Nel caso in esame manca la prova in atti di un tale interesse concreto ed attuale, incombente a carico di parte attrice, atteso che la stessa non è proprietaria della mansarda a cui le spese oggetto di contestazione sono state attribuite, né lo è mai stata in passato;
né ha allegato e provato nel presente giudizio di aver subito un danno da tale eccepita erronea attribuzione di spese. Né è emerso in atti un vizio delle delibere rilevante sotto il profilo di nullità delle stesse che possa legittimarla altrimenti alla loro impugnazione.
Ne consegue la inammissibilità delle domande della attrice ed il loro rigetto.
Con assorbimento o rigetto, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione, seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della attrice ed a favore del convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. CP_1
Le stesse sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Rigetta tutte le domande della attrice Parte_1
- Condanna la attrice a corrispondere al convenuto sito in Milano, via Parte_1 CP_1
Popoli Uniti n. 14, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione, liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 30696 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA CARMINE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137 MILANO presso il difensore avv. COLETTA
CARMINE ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARRONE LORENA e dell'avv. SICHIROLLO MICHELE AMBROGIO EMILIO, elettivamente domiciliato in CORSO INDIPENDENZA N. 24 C/O AVV. A. SICHIROLLO 20124 MILANO presso il difensore avv. MARRONE LORENA CONVENUTO
Oggi 09/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to Giuseppa La Rocca in sostituzione dell'avv. Coletta Carmine Parte_1
Per , l'avv.to Sichirollo Michele Ambrogio Emilio Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e l'avv. La Rocca precisa come da atto di citazione e l'avv. Sichirollo precisa le sue conclusioni come da prima memoria ex art 183 Vi comma cpc.
I procuratori si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 30696/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA CARMINE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137 MILANO presso il difensore avv. COLETTA
CARMINE ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARRONE LORENA e dell'avv. SICHIROLLO MICHELE AMBROGIO EMILIO, elettivamente domiciliato in CORSO INDIPENDENZA N. 24 C/O AVV. A. SICHIROLLO 20124 MILANO presso il difensore avv. MARRONE LORENA CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 9/01/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU.
n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La signora ha convenuto in giudizio il Condominio sito in Milano, via Popoli Uniti n. 14, Parte_1 per vedere accertata l'illegittimità del criterio di attribuzione delle spese di acqua calda e di riscaldamento ad una unità immobiliare costituita da una mansarda già di proprietà della e sita Controparte_2 dell'edificio condominiale e per vedere conseguentemente dichiarata la nullità dei consuntivi 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015 e 2015/2016. Con comparsa di risposta depositata in data 24.1.2023 si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1 chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 Dlgs n. 28/2010 e che, in ogni caso, venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda giudiziale formulata per la carenza di legittimazione attiva di parte attrice.
Nel merito e in via principale, poi, chiedeva che la domanda di nullità dei consuntivi venisse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza di prima comparizione delle parti il giudice assegnatario, dr.ssa RE Zuffada, rilevando che agli atti non risultava prodotta la domanda di mediazione asseritamente proposta dall'attrice, rinviava la causa per i medesimi incombenti al fine di consentire la produzione documentale dell'istanza.
Alla udienza del 5.6.2023 il giudice assegnatario, rilevando che non era stato ottemperato l'obbligo di produzione documentale disposto alla precedente udienza, rimetteva le parti in mediazione, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 4.12.2023.
Svolta infruttuosamente la mediazione disposta dal giudice assegnatario, all'esito della successiva udienza venivano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c..
Depositate quindi le memorie, all'esito della successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice a seguito del trasferimento ad altra sezione della dottoressa RE Zuffada, giudice precedentemente assegnatario della causa.
Parte attrice alla odierna udienza precisava le conclusioni come rassegnate in citazione e di seguito riportate:
“nel merito: accertare l'illegittimo criterio di attribuzione delle spese di acqua calda e di riscaldamento all'unità mansardata;
dichiarare la nullità dei consuntivi 2004-2005,2005-2006,2006-
07,2007-08,2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-2015, 2015-2016. In via istruttoria: l'ammissione della CTU contabile per la verifica della regolarità dei criteri di attribuzione delle spese di acqua calda e di riscaldamento della mansarda;
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine al convenuto di produzione dei consuntivi 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020”
Parte convenuta, a sua volta, alla odierna udienza precisava le conclusioni formulata nella sua prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, di seguito riportate:
“- in via preliminare: 1) dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, ex art. 5 Dlgs 28/2010 2) dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda giudiziale ex adverso spiegata, stante l'assoluta mancanza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra nonché per la decadenza del termine previsto ex art. 1137 c.c. in Parte_1 tema di impugnazione di delibere assembleari.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni sollevate da codesta difesa in via preliminare, si chiede - in via principale e nel merito: rigettare la domanda di declaratoria di nullità ex adverso spiegata nei confronti del in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i CP_1 motivi meglio esplicati in parte narrativa del presente atto”. Oggi la causa, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc con lettura in udienza e deposito contestuale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che, a sostegno delle proprie domande, la signora ha dedotto in fatto e in diritto quanto segue: Parte_1
- che nel novembre 2017 acquistava dalla un appartamento sito al piano terra Controparte_2 dell'edificio del condominio di via Popoli Uniti n. 14, Milano;
- che la precedentemente al trasferimento del citato appartamento, era altresì Controparte_2 proprietaria di una mansarda nell'edificio condominiale;
- che, a seguito dell'acquisto dell'appartamento, le sarebbe stata attribuita illegittimamente dal condominio l'esposizione debitoria maturata dalla sulla base dei vecchi rendiconti Controparte_2 approvati dal 2004/2005 alla data odierna;
- che, in particolare, con delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 25.10.2021 le venivano attribuite spese (di cui al rendiconto consuntivo 2020/2021) per oltre € 39.000,00, costituite per la quasi totalità dall'esposizione debitoria accumulata nel corso degli anni dalla Controparte_2
- che aveva impugnato detta delibera dinanzi a questa sezione del Tribunale di Milano nel procedimento R.G. n. 18604/2022 incardinato davanti la dott.ssa CP_3
- che l'oggetto delle doglianze del presente giudizio riguardavano invece i rendiconti consuntivi degli anni precedenti al 2020/2021 e, in particolare, quelli degli anni 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2017/2018, 2020/2021;
- che tali rendiconti avrebbero previsto un illegittimo criterio di ripartizione delle spese per l'errata attribuzione a carico della dei consumi di acqua calda e di riscaldamento della Controparte_2 mansarda, unità immobiliare da ritenersi esclusa dal godimento dei predetti servizi per non avere quote millesimali di attribuzione delle relative spese;
- che l'erroneità nella ripartizione delle spese a carico della per i consumi di Controparte_2 acqua calda e di riscaldamento della mansarda sarebbe altresì evidente dal fatto che al precedente proprietario dell'unità immobiliare, anteriormente al 2004/2005, non sarebbe mai stato attribuito alcun consumo;
- che di conseguenza le delibere di approvazione dei consuntivi 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, sarebbero nulle in quanto l'assemblea avrebbe modificato i criteri di riparto delle spese stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini ed avrebbe compromesso la regolarità delle delibere, perché all'attribuzione di spese illegittime a carico della mansarda ne sarebbe derivata una riduzione delle medesime spese per gli altri condomini.
Di contro il convenuto deduceva ed eccepiva: CP_1
- l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione considerato che:
a) l'invito di adesione al procedimento attivato dall'attrice dinanzi all'Organismo di Conciliazione di
Milano, ricevuto in data 25.3.2022, non riportava alcuna specificazione degli asseriti motivi di nullità e indicava come valore della controversia € 5.000,00 e non € 11.000,00 dichiarato nel presente giudizio;
b) non vi sarebbe stata alcuna coincidenza tra l'oggetto della domanda di mediazione e l'oggetto della domanda di introduzione del presente giudizio;
- la domanda attorea sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione attiva della signora e per la violazione dell'art. 81 c.p.c. in quanto la stessa non è proprietaria della mansarda Pt_1 dell'edificio condominiale;
- l'infondatezza della domanda di nullità spiegata dall'attrice in considerazione del fatto che:
a) la mansarda dell'edificio condominiale risulterebbe essere una unità abitativa, come tale soggetta al godimento dei servizi del condominio in base al valore millesimale ad essa attribuito;
b) il vizio di nullità delle delibere assembleari di approvazione dei rendiconti consuntivi sarebbe un vizio invocabile nei soli casi espressamente previsti dalla legge (delibere prive degli elementi essenziali, delibere aventi un oggetto impossibile, illecito o non rientrante nella competenza dell'assemblea e di delibere incidenti sui diritti individuali, sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva dei condomini) non riscontrabile nella fattispecie per cui vi causa.
Con la prima delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. parte convenuta, per la prima volta, eccepiva la intervenuta decadenza della attrice dalla impugnativa delle delibere oggetto di causa per decorso del termine previsto dall'art. 1137 cc.
Preliminarmente va rilevato che a seguito dell'esperimento seppure infruttuoso della mediazione disposta in corso di causa risulta essersi avverata la condizione di procedibilità delle domande oggetto del giudizio.
Va poi disattesa, perché tardivamente proposta solo nella prima memoria ex art 183 VI comma cpc l'eccezione di decadenza della attrice dalla impugnativa delle delibere oggetto di causa per decorso del termine previsto dall'art. 1137 cc, in quanto tale eccezione, non essendo rilevabile d'ufficio, doveva essere proposta entro il termine di costituzione del convenuto con la sua comparsa.
Nel merito delle domande di parte attrice va osservato quanto segue.
Le doglianze dell'attrice, ad un loro agevole esame, attengono ad una erronea ripartizione ed attribuzione delle spese condominiali relative alla acqua calda ed al riscaldamento con riferimento alla mansarda già di proprietà della società della quale, come pacifico ed anche provato in atti di causa, la Controparte_2 attrice non è proprietaria, né lo è mai stata in passato.
Sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 ha specificato che “In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e
3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”.
Nel caso in esame manca la prova che con le delibere di approvazione dei consuntivi 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, l'assemblea condominiale abbia voluto modificare anche per il futuro i criteri di ripartizione delle spese condominiali oggetto di causa.
Con la conseguenza che l'eventuale vizio delle delibere oggetto di causa rileverebbe al più sotto il profilo della loro annullabilità, trattandosi di “deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi” (Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n°9839/2021).
Il convenuto ha eccepito che la attrice sarebbe carente di interesse ad agire perché non è mai CP_1 stata proprietaria della mansarda a cui dette spese sono state attribuite.
Poichè l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite,
28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez. I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278), in quanto solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo, invece, a giuridica ed oggettiva consistenza, rimanendo, invece, escluso quando il giudizio è strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Con specifico riferimento al giudizio di impugnativa ai sensi dell'art.1137 cc l'interesse ad impugnare presuppone nello specifico la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile personale pregiudizio per il condomino, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (cfr.: Cass. civ.
Sez. VI - 2 Ordinanza, 09/03/2017, n. 6128) e che, che come ogni interesse ad agire deve essere concreto ed attuale rilevando, in mancanza, la carenza di interesse ad agire del (cfr. per tutte: Cass. civ. Sez. CP_1
VI - 2 Ordinanza, 10/05/2013, n. 11214) che è rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ. Sez. I Sent., 18/01/2008,
n. 971; Cass. civ. Sez. II, 30/06/2006, n. 15084).
Nel caso in esame manca la prova in atti di un tale interesse concreto ed attuale, incombente a carico di parte attrice, atteso che la stessa non è proprietaria della mansarda a cui le spese oggetto di contestazione sono state attribuite, né lo è mai stata in passato;
né ha allegato e provato nel presente giudizio di aver subito un danno da tale eccepita erronea attribuzione di spese. Né è emerso in atti un vizio delle delibere rilevante sotto il profilo di nullità delle stesse che possa legittimarla altrimenti alla loro impugnazione.
Ne consegue la inammissibilità delle domande della attrice ed il loro rigetto.
Con assorbimento o rigetto, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione, seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della attrice ed a favore del convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. CP_1
Le stesse sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Rigetta tutte le domande della attrice Parte_1
- Condanna la attrice a corrispondere al convenuto sito in Milano, via Parte_1 CP_1
Popoli Uniti n. 14, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione, liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani