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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3529/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXD22000178-2025 TASSA AUTOMOB. 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 s.r.l. impugnava atto di accertamento n. TXD22000178, concernente tassa automobilistica anno di imposta 2022, relativa al veicolo targato Targa_1, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 2.722,33, notificata il 31/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, come asserito dalla contribuente. Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Catania, a mezzo pec del 25/05/2025, deduceva la nullità dell'avviso impugnato, avendo la società comunicato l'elenco dei veicoli in esenzione, tra cui quello oggetto del predetto avviso;
chiedeva, pertanto,
l'accoglimento del ricorso.
In data 08/06/2025 si costituiva l'Agente delle Entrate per chiedere la dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo proceduto all'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato.
Con nota depositata l'01/02/2026 parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
In data 03/02/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È agli atti la “Comunicazione di annullamento totale di atto in esercizio del potere di autotutela”, con cui l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania ha reso noto alla società contribuente di aver annullato totalmente l'avviso di accertamento odiernamente impugnato, cosicché è venuta a cessare la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. n. 546/1992.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3529/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXD22000178-2025 TASSA AUTOMOB. 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 s.r.l. impugnava atto di accertamento n. TXD22000178, concernente tassa automobilistica anno di imposta 2022, relativa al veicolo targato Targa_1, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 2.722,33, notificata il 31/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, come asserito dalla contribuente. Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Catania, a mezzo pec del 25/05/2025, deduceva la nullità dell'avviso impugnato, avendo la società comunicato l'elenco dei veicoli in esenzione, tra cui quello oggetto del predetto avviso;
chiedeva, pertanto,
l'accoglimento del ricorso.
In data 08/06/2025 si costituiva l'Agente delle Entrate per chiedere la dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo proceduto all'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato.
Con nota depositata l'01/02/2026 parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
In data 03/02/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È agli atti la “Comunicazione di annullamento totale di atto in esercizio del potere di autotutela”, con cui l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania ha reso noto alla società contribuente di aver annullato totalmente l'avviso di accertamento odiernamente impugnato, cosicché è venuta a cessare la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. n. 546/1992.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.