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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2387/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200001841146000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 5.4.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Sicilia, successivamente depositato presso questa Corte il 21.7.2023, il dott. Ricorrente_1 , nato Data_nascita_1
e Luogo_1 in Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio Luogo_2, Indirizzo_1, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 2972020 00018411
46000, notificata l'8.3.2023, portante un carico di € 906,21, a titolo di tasse auto, anno 2017, comprensivo di interessi, sanzione e diritti di notifica, in relazione e relativi accessori con riferimento ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale.
Rilevava la mancata notifica di alcun avviso o messa in mora precedentemente alla cartella impugnata, con conseguente difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata di annullarla con condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Con ordinanza n° 1106/2023, depositata il 27.10.2023 la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione riscontrando la mancanza del requisito del pericolo di danno grave ed irreparabile.
Con controdeduzioni depositate 10.9.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo - Indirizzo_2 rappresentata, ai sensi della L.R. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_3, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_4, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, precisava che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, era autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti.
Negava fosse maturata alcuna prescrizione in quanto le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni) avevano determinato la proroga del termine per la notifica dell'atto impugnato sino al 26.3.2023, con conseguente tempestività della cartella impugnata, notificata entro il termine così prorogato.
Chiedeva, pertanto, alla Corte il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza dell'8.10.2025, la Corte, in composizione monocratica e in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto il 5.4.2023 la notifica a mezzo pec in del ricorso introduttivo del giudizio. Ai fini dell'accoglimento del ricorso è assorbente delibare positivamente l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con la richiesta di pagamento di tasse auto relative al 2017 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla
L. n° 60/1986, nel 31.12.2020.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, i ruoli sono stati consegnati all'Agente della riscossione il 10.9.2020, il termine per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2022.
La cartella impugnata notificata in data 8.3.2023 si manifesta, pertanto, tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia Entrate Riscossione, unica responsabile della tardiva notifica della cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'esito della fase cautelare e dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992
(applicabile ratione temporis), liquida in € 380,00 di cui € 30,00 per spese vive ed € 350,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 8/10/2025
IL GIUDICE
IU TA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2387/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200001841146000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 5.4.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Sicilia, successivamente depositato presso questa Corte il 21.7.2023, il dott. Ricorrente_1 , nato Data_nascita_1
e Luogo_1 in Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio Luogo_2, Indirizzo_1, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 2972020 00018411
46000, notificata l'8.3.2023, portante un carico di € 906,21, a titolo di tasse auto, anno 2017, comprensivo di interessi, sanzione e diritti di notifica, in relazione e relativi accessori con riferimento ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale.
Rilevava la mancata notifica di alcun avviso o messa in mora precedentemente alla cartella impugnata, con conseguente difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata di annullarla con condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Con ordinanza n° 1106/2023, depositata il 27.10.2023 la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione riscontrando la mancanza del requisito del pericolo di danno grave ed irreparabile.
Con controdeduzioni depositate 10.9.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo - Indirizzo_2 rappresentata, ai sensi della L.R. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_3, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_4, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, precisava che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, era autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti.
Negava fosse maturata alcuna prescrizione in quanto le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni) avevano determinato la proroga del termine per la notifica dell'atto impugnato sino al 26.3.2023, con conseguente tempestività della cartella impugnata, notificata entro il termine così prorogato.
Chiedeva, pertanto, alla Corte il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza dell'8.10.2025, la Corte, in composizione monocratica e in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto il 5.4.2023 la notifica a mezzo pec in del ricorso introduttivo del giudizio. Ai fini dell'accoglimento del ricorso è assorbente delibare positivamente l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con la richiesta di pagamento di tasse auto relative al 2017 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla
L. n° 60/1986, nel 31.12.2020.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, i ruoli sono stati consegnati all'Agente della riscossione il 10.9.2020, il termine per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2022.
La cartella impugnata notificata in data 8.3.2023 si manifesta, pertanto, tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia Entrate Riscossione, unica responsabile della tardiva notifica della cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'esito della fase cautelare e dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992
(applicabile ratione temporis), liquida in € 380,00 di cui € 30,00 per spese vive ed € 350,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 8/10/2025
IL GIUDICE
IU TA