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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1065/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 620/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031267460000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210048257009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30 gennaio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249031267460, notificata il 12 dicembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 259,41, relativa alla tassa automobilistica Regione Sicilia – anno
2015. L'intimazione traeva origine dalla cartella di pagamento n. 29320210048257009000, che l'Agente della riscossione assumeva essere stata notificata al contribuente in data 10 marzo 2023.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento né degli atti prodromici;
che, anche a voler ritenere validamente notificata la cartella, il credito doveva considerarsi prescritto, trattandosi di tassa automobilistica soggetta a prescrizione triennale;
la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, per violazione dei termini previsti dalla normativa di settore. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione e della cartella presupposta, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva contestazione della cartella, asseritamente notificata e non impugnata;
nel merito, sosteneva la non maturata prescrizione, richiamando l'operatività degli atti interruttivi e la sospensione dei termini durante l'emergenza Covid-19; concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Con ordinanza del 18 aprile 2025, il Giudice monocratico rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, ritenendo insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rinviando la decisione sulle spese alla fase di merito.
In data 27 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania depositava, tramite il
Processo Tributario Telematico, nota di deposito documenti (NIR D-3944118/2026, RGR 620/2025) avente ad oggetto “Società_1 S.p.A.”, allegando: (i) la relata di notifica/avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla cartella di pagamento n. 29320210048257009000; (ii) attestazione di conformità ex art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992 della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'ammissibilità del ricorso - L'eccezione preliminare di inammissibilità non è fondata. È principio consolidato che l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo sopravvenuto, può essere validamente proposta anche in sede di impugnazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento), pur in presenza di cartella non impugnata. Il ricorso è pertanto ammissibile.
2. Sul regime di prescrizione della tassa automobilistica - La tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c.. Inoltre, la prescrizione resta triennale, anche dopo la notifica della cartella (Cass. n. 12263/2007; Cass. n. 23397/2016; Cass. n. 316/2014).
3. Sulla decorrenza e sull'interruzione della prescrizione - Dalla relata di notifica prodotta in atti risulta che la cartella di pagamento n. 29320210048257009000 è stata spedita a mezzo raccomandata ed è stata consegnata in data 10 marzo 2023 al contribuente presso l'indirizzo risultante in atti. Tuttavia, il credito azionato concerne tassa automobilistica anno 2015, soggetta a prescrizione triennale, il cui termine era già spirato al 31 dicembre 2018. Ne consegue che la cartella è stata notificata quando il credito era già prescritto;
l'intimazione del dicembre
2024 non può spiegare alcun effetto interruttivo, trattandosi di atto successivo a prescrizione già maturata.
La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 non è idonea a far rivivere un credito estinto, né ad incidere su una prescrizione già perfezionatasi.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Le spese di giudizio devono pertanto essere poste a carico delle parti resistenti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249031267460 e la cartella di pagamento n.
29320210048257009000; dichiara prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica Regione Sicilia – anno 2015; condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per un importo di € 200,00 oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catania il
30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 620/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031267460000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210048257009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30 gennaio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249031267460, notificata il 12 dicembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 259,41, relativa alla tassa automobilistica Regione Sicilia – anno
2015. L'intimazione traeva origine dalla cartella di pagamento n. 29320210048257009000, che l'Agente della riscossione assumeva essere stata notificata al contribuente in data 10 marzo 2023.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento né degli atti prodromici;
che, anche a voler ritenere validamente notificata la cartella, il credito doveva considerarsi prescritto, trattandosi di tassa automobilistica soggetta a prescrizione triennale;
la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, per violazione dei termini previsti dalla normativa di settore. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione e della cartella presupposta, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva contestazione della cartella, asseritamente notificata e non impugnata;
nel merito, sosteneva la non maturata prescrizione, richiamando l'operatività degli atti interruttivi e la sospensione dei termini durante l'emergenza Covid-19; concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Con ordinanza del 18 aprile 2025, il Giudice monocratico rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, ritenendo insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rinviando la decisione sulle spese alla fase di merito.
In data 27 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania depositava, tramite il
Processo Tributario Telematico, nota di deposito documenti (NIR D-3944118/2026, RGR 620/2025) avente ad oggetto “Società_1 S.p.A.”, allegando: (i) la relata di notifica/avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla cartella di pagamento n. 29320210048257009000; (ii) attestazione di conformità ex art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992 della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'ammissibilità del ricorso - L'eccezione preliminare di inammissibilità non è fondata. È principio consolidato che l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo sopravvenuto, può essere validamente proposta anche in sede di impugnazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento), pur in presenza di cartella non impugnata. Il ricorso è pertanto ammissibile.
2. Sul regime di prescrizione della tassa automobilistica - La tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c.. Inoltre, la prescrizione resta triennale, anche dopo la notifica della cartella (Cass. n. 12263/2007; Cass. n. 23397/2016; Cass. n. 316/2014).
3. Sulla decorrenza e sull'interruzione della prescrizione - Dalla relata di notifica prodotta in atti risulta che la cartella di pagamento n. 29320210048257009000 è stata spedita a mezzo raccomandata ed è stata consegnata in data 10 marzo 2023 al contribuente presso l'indirizzo risultante in atti. Tuttavia, il credito azionato concerne tassa automobilistica anno 2015, soggetta a prescrizione triennale, il cui termine era già spirato al 31 dicembre 2018. Ne consegue che la cartella è stata notificata quando il credito era già prescritto;
l'intimazione del dicembre
2024 non può spiegare alcun effetto interruttivo, trattandosi di atto successivo a prescrizione già maturata.
La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 non è idonea a far rivivere un credito estinto, né ad incidere su una prescrizione già perfezionatasi.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Le spese di giudizio devono pertanto essere poste a carico delle parti resistenti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249031267460 e la cartella di pagamento n.
29320210048257009000; dichiara prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica Regione Sicilia – anno 2015; condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per un importo di € 200,00 oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catania il
30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano