CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Giuseppe Staglianò Presidente dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinellla Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 1401/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 3/7/2025, vertente tra
in persona del legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, quale incorporante della elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 441, presso lo studio dell'Avv. Vittoria Paolini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso l'Ufficio Affari Legali dell'ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Stazzi in virtù di procura generale “ad lites” a rogito Notar Per_1
di Roma del 10/9/2020 (rep. n. 54368, racc. n. 15494), in atti;
[...]
Appellata
Oggetto: titoli di credito.
1 Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ ”) Controparte_1 Pt_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma assumendo che, tra il 2012 Controparte_2 CP_ ed il 2013, su indicazione dell' e dell'Enel S.p.a. (con i quali la Banca aveva in corso un accordo per l'emissione di assegni circolari non trasferibili volti al pagamento di “prestazioni a carattere temporaneo”), aveva emesso n. 34 assegni, spedendoli ai beneficiari a mezzo posta;
tali assegni, però, erano stati poi “trafugati, contraffatti e incassati” da soggetti diversi dagli effettivi beneficiari presso alcuni sportelli di , sicché la alla luce degli accordi Controparte_2 Pt_1 stipulati con gli enti ordinanti, si era vista costretta ad eseguire nuovi pagamenti in favore degli aventi diritto per complessivi Euro 33.840,02; poiché la successiva richiesta formulata a
[...]
-in qualità di banca negoziatrice ed unica responsabile per l'accaduto- di procedere Controparte_2 alla restituzione delle somme erroneamente corrisposte a soggetti non legittimati era rimasta inascoltata, la Banca si era rivolta all'Autorità giudiziaria per chiedere la sua condanna al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di Euro 33.480,02, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dalla data dell'incasso fraudolento di ciascun assegno o, in via subordinata, dalla domanda, sino al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_2 attiva dell'attrice, in quanto essa -a suo dire- non risultava aver patito alcun danno nella vicenda, avendo assunto solo il ruolo di soggetto emittente i titoli e non anche di ordinante;
inoltre, nel merito, la convenuta si limitava a resistere, eccependo che la non aveva adottato le dovute Pt_1 cautele in occasione della spedizione dei titoli ai legittimi beneficiari ed affermando che nessuna responsabilità poteva essere a lei addebitata per l'accaduto, avendo operato con opportuna diligenza in occasione dell'incasso e del pagamento dei titoli, che le erano stati presentati da soggetti che si erano qualificati come legittimi portatori e che erano stati da lei diligentemente identificati.
Pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna Controparte_2 dell'attrice alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale rigettava la domanda, condannando l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver riconosciuto la legittimazione ad agire della
[...]
, e dopo aver altresì respinto l'eccezione con cui aveva Controparte_1 Controparte_2 adombrato l'esistenza di una negligenza da parte della che, per la spedizione degli assegni, si Pt_1 era avvalsa della via postale “ordinaria”, riteneva che nel caso in esame gli assegni erano stati
2 presentati all'incasso da soggetti che “risultavano, formalmente, intestatari dei titoli e [erano] stati negoziati a mezzo della procedura check truncation”; inoltre i presentatori erano stati anche
“identificati a mezzo di documento di identità e tessera sanitaria riportanti entrambi il medesimo nominativo dell'intestatario del titolo”, sicché non aveva pagato a soggetti Controparte_2 diversi dai singoli beneficiari, ma a “beneficiari apparenti”, che avevano dimostrato, “con idonea documentazione, di identificarsi con il beneficiario indicato nel titolo”; a ciò, poi, andava aggiunto che le copie prodotte degli assegni risultavano recare la corrispondenza tra il sottoscrittore dell'assegno e il beneficiario, senza che fosse immediatamente percepibile una “evidente alterazione o contraffazione del titolo”, come tale rientrante nelle conoscenze del “bancario medio”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 Parte_1
(nel prosieguo, “ ), quale incorporante della Controparte_4 Controparte_1
(giusta atto di fusione a rogito Notar di Brescia del 2/2/2017, rep. n. Persona_2
103241, racc. n. 35832), proponeva appello avverso tale decisione, assumendone la parziale erroneità ed ingiustizia.
Dopo aver riepilogato gli antecedenti di causa, l'appellante, con un unico, articolato motivo di doglianza lamentava l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale aveva escluso la responsabilità di per l'avvenuta negoziazione degli assegni contraffatti in quanto, a differenza Controparte_2 di quanto ritenuto, dall'esame di fatti di causa e dal comportamento processuale serbato da
[...] emergeva in modo incontrovertibile che quest'ultima non aveva operato con la Controparte_2 dovuta diligenza, poiché l'identificazione dei presentatori era avvenuta “a mezzo di un solo documento di identità”, non potendosi reputare “tale la tessera sanitaria”.
In particolare, dopo aver premesso che le SS.UU. della Corte di Cassazione Controparte_4 avevano affermato da tempo la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice che, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 del R.D. n. 1736/1933, consenta l'incasso di un assegno bancario (di traenza o circolare), munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, evidenziava che nel caso di specie aveva Controparte_2 negoziato gli assegni senza attenersi alla Circolare ABI del 7 maggio 2001 L.G./003005, che imponeva, in sede di identificazione del presentatore del titolo, di richiedere almeno un altro documento munito di fotografia oltre alla carta di identità o alla patente, notoriamente soggette a contraffazione.
Più esattamente, l'appellante sottolineava che nel caso in questione i presentatori erano stati indentificati “a mezzo di un solo valido documento identificativo”, non era stata verificata la presenza di alterazioni sui titoli da loro consegnati ed era stato disposto il pagamento in contanti delle somme da loro rispettivamente portate, “ovvero in molti casi [era] stata operata una concomitante apertura di libretto postale”; a ciò, poi, andava aggiunto che nella vicenda le modalità di incasso, i nomi e, in genere, il “modus operandi” si erano ripetuti più volte, e che
3 quindi tali elementi avrebbero dovuto condurre ad adottare un contegno ben Controparte_2 più accorto, procedendo ad ulteriori accertamenti prima di pagare le somme recate dai titoli esibiti.
Pertanto, nel sostenere che fosse configurabile un inadempimento colposo a carico della convenuta, che aveva proceduto ad un'identificazione dei presentatori senza osservare le “dovute e prescritte cautele”, l'appellante concludeva chiedendo la riforma parziale dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda originariamente proposta, con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria reiterava la richiesta di esibizione, da parte di Controparte_4 Controparte_2
degli assegni in originale, affinché fosse disposta un'apposita C.T.U volta a verificare le
[...] contraffazioni e la loro riconoscibilità.
Costituitasi in giudizio, “in primis”, ribadiva sia l'eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione ad agire dell'attrice, sia l'eccezione sulle modalità di spedizione degli assegni osservate dalla Banca, entrambe già formulate in primo grado;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 3/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura della sentenza a fine udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente dev'essere nuovamente disattesa l'eccezione di in Controparte_5 questa fase del giudizio ex art. 346 c.p.c.- avente ad oggetto il preteso difetto di legittimazione ad agire in capo all'appellante.
Infatti, come già rilevato dal giudicante di prime cure, non solo la risulta aver provveduto Pt_1 all'invio degli assegni -poi trafugati- sulla scorta di specifiche convenzioni stipulate con gli enti ordinanti ma, proprio in ragione di esse, ha provveduto ad un nuovo pagamento degli importi in favore di ciascuno degli aventi diritto, sicché è evidente l'interesse della ad agire per ottenere Pt_1 il riconoscimento dell'eventuale responsabilità di nell'accaduto e, quindi, la Controparte_2 sua condanna al rimborso di quanto nuovamente versato.
Nel merito, l'appello è infondato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sul punto, vedi Cass. S.U. n.
14712/2007 e Cass. n. 34107/2019), cui questa Corte di merito ritiene di uniformarsi, la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione del legittimo portatore del titolo materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva;
in particolare, detta responsabilità fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa
(“obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto”, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante e, quindi, anche nei confronti della traente) di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità 4 alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (“in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente”-Cass. n. 34107/2019. Nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 26866/2022 e n.
27570/2023).
Logico corollario di tale affermazione è che la banca negoziatrice, allorché sia chiamata a rispondere, ex art. 43, comma 2, L.A., del danno derivato (per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo) dal pagamento, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, dell'assegno bancario (di traenza o circolare) munito di clausola di non trasferibilità, è ammessa a provare che l'inadempimento non sia a lei imputabile, avendo essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. S.U. n. 14712/2007).
Ciò premesso, dev'essere esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente -ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007- stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela, e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'odierna appellante, non rientra nei parametri di diligenza professionale l'osservanza della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 L.G./003005, peraltro indirizzata unicamente agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, trattandosi di prescrizione cui non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva (in tal senso, vedi Cass. n. 13969/2022), né tale regola prudenziale di condotta è rinvenibile “negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale” (Cass. n.
3417/2019); a ciò, poi, aggiungasi che la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude l'eventualità che entrambi siano contraffatti, né la contraffazione di un secondo documento comporta, almeno in linea di principio, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo (Cass. n. 13150/2021).
Con specifico riferimento al caso di specie, dagli atti di causa non risulta l'esistenza di circostanze che potessero suscitare l'insorgenza di particolari sospetti nella banca negoziatrice.
Infatti dall'esame delle copie dei titoli prodotti in giudizio non risultano evidenti contraffazioni dei medesimi, né la (e tanto meno in questa fase del giudizio) ha mai indicato, Pt_1 Controparte_4 5 neanche in via generica, gli indici da cui si sarebbe dovuta ricavare l'asserita evidenza della contraffazione e, di conseguenza, la superficialità dell'esame posto in essere dai dipendenti di
[...]
(con conseguente non accoglibilità della richiesta di C.T.U. reiterata in questa fase Controparte_2 del giudizio, perché di contenuto chiaramente esplorativo).
Inoltre alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che, in alcuni casi, vi sia stata una concomitante apertura, da parte del presentatore all'incasso, di un libretto postale con la negoziazione dell'assegno, trattandosi di una cautela che le banche adottano per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato, in modo da disporre del tempo necessario per verificare la bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione.
A ciò aggiungasi che, nel caso che ne occupa, venne effettivamente adottata la procedura denominata “Check image truncation”, prevista per l'incasso degli assegni bancari e circolari non superiori a 5.000 Euro, in applicazione della quale gli effetti, anziché essere trasmessi materialmente dalla banca negoziatrice a quella trattaria, vengono trattenuti presso la prima, la quale, una volta ricevuto l'assegno per l'incasso, invece di inviarlo fisicamente alla banca traente lo scansiona e lo trasmette in formato digitale, in vista della successiva regolazione dei conti nella
“stanza di compensazione”; quindi, se è vero che in tal caso l'assegno resta custodito presso la banca negoziatrice, è altresì vero che esso viene successivamente pagato da quest'ultima solo se entro un certo numero di giorni la banca traente, che verifica la regolarità dell'assegno digitale, non formuli contestazioni di sorta.
Nel caso di specie la banca traente, soggetta anch'essa all'osservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere medio dall'art. 1176 c.c., una volta portata a conoscenza degli assegni per cui
è causa non sollevò mai alcuna contestazione per bloccarne il pagamento da parte di Controparte_2
[...]
Alla luce di quanto sopra, ed in assenza di ulteriori indici, deve ritenersi che in Controparte_2 occasione dell'identificazione del prenditore, non abbia assunto alcun comportamento contrassegnato da colpa, sicché va esclusa la configurabilità a suo carico di una responsabilità per l'accaduto, con conseguente assorbimento dell'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata, avente ad oggetto l'asserita responsabilità/corresponsabilità della Banca trattaria per le modalità osservate in occasione della spedizione postale dei titoli.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in misura media, facendo applicazione dello scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria”, che viene liquidata nel minimo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
6
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da (quale Parte_1 incorporante della nei confronti di avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Roma n. 16586/19, che conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 8.469,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 3/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Giuseppe Staglianò Presidente dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinellla Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
7 nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 1401/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 3/7/2025, vertente tra
in persona del legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, quale incorporante della elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 441, presso lo studio dell'Avv. Vittoria Paolini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso l'Ufficio Affari Legali dell'ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Stazzi in virtù di procura generale “ad lites” a rogito Notar Per_1
di Roma del 10/9/2020 (rep. n. 54368, racc. n. 15494), in atti;
[...]
Appellata
Oggetto: titoli di credito.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ ”) Controparte_1 Pt_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma assumendo che, tra il 2012 Controparte_2 CP_ ed il 2013, su indicazione dell' e dell'Enel S.p.a. (con i quali la Banca aveva in corso un accordo per l'emissione di assegni circolari non trasferibili volti al pagamento di “prestazioni a carattere temporaneo”), aveva emesso n. 34 assegni, spedendoli ai beneficiari a mezzo posta;
tali assegni, però, erano stati poi “trafugati, contraffatti e incassati” da soggetti diversi dagli effettivi beneficiari presso alcuni sportelli di , sicché la alla luce degli accordi Controparte_2 Pt_1 stipulati con gli enti ordinanti, si era vista costretta ad eseguire nuovi pagamenti in favore degli aventi diritto per complessivi Euro 33.840,02; poiché la successiva richiesta formulata a
[...]
-in qualità di banca negoziatrice ed unica responsabile per l'accaduto- di procedere Controparte_2 alla restituzione delle somme erroneamente corrisposte a soggetti non legittimati era rimasta
8 inascoltata, la Banca si era rivolta all'Autorità giudiziaria per chiedere la sua condanna al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di Euro 33.480,02, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dalla data dell'incasso fraudolento di ciascun assegno o, in via subordinata, dalla domanda, sino al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_2 attiva dell'attrice, in quanto essa -a suo dire- non risultava aver patito alcun danno nella vicenda, avendo assunto solo il ruolo di soggetto emittente i titoli e non anche di ordinante;
inoltre, nel merito, la convenuta si limitava a resistere, eccependo che la non aveva adottato le dovute Pt_1 cautele in occasione della spedizione dei titoli ai legittimi beneficiari ed affermando che nessuna responsabilità poteva essere a lei addebitata per l'accaduto, avendo operato con opportuna diligenza in occasione dell'incasso e del pagamento dei titoli, che le erano stati presentati da soggetti che si erano qualificati come legittimi portatori e che erano stati da lei diligentemente identificati.
Pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna Controparte_2 dell'attrice alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale rigettava la domanda, condannando l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver riconosciuto la legittimazione ad agire della
[...]
, e dopo aver altresì respinto l'eccezione con cui aveva Controparte_1 Controparte_2 adombrato l'esistenza di una negligenza da parte della che, per la spedizione degli assegni, si Pt_1 era avvalsa della via postale “ordinaria”, riteneva che nel caso in esame gli assegni erano stati presentati all'incasso da soggetti che “risultavano, formalmente, intestatari dei titoli e [erano] stati negoziati a mezzo della procedura check truncation”; inoltre i presentatori erano stati anche
“identificati a mezzo di documento di identità e tessera sanitaria riportanti entrambi il medesimo nominativo dell'intestatario del titolo”, sicché non aveva pagato a soggetti Controparte_2 diversi dai singoli beneficiari, ma a “beneficiari apparenti”, che avevano dimostrato, “con idonea documentazione, di identificarsi con il beneficiario indicato nel titolo”; a ciò, poi, andava aggiunto che le copie prodotte degli assegni risultavano recare la corrispondenza tra il sottoscrittore dell'assegno e il beneficiario, senza che fosse immediatamente percepibile una “evidente alterazione o contraffazione del titolo”, come tale rientrante nelle conoscenze del “bancario medio”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 Parte_1
(nel prosieguo, “ ), quale incorporante della Controparte_4 Controparte_1
(giusta atto di fusione a rogito Notar di Brescia del 2/2/2017, rep. n. Persona_2
103241, racc. n. 35832), proponeva appello avverso tale decisione, assumendone la parziale erroneità ed ingiustizia.
9 Dopo aver riepilogato gli antecedenti di causa, l'appellante, con un unico, articolato motivo di doglianza lamentava l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale aveva escluso la responsabilità di per l'avvenuta negoziazione degli assegni contraffatti in quanto, a differenza Controparte_2 di quanto ritenuto, dall'esame di fatti di causa e dal comportamento processuale serbato da
[...] emergeva in modo incontrovertibile che quest'ultima non aveva operato con la Controparte_2 dovuta diligenza, poiché l'identificazione dei presentatori era avvenuta “a mezzo di un solo documento di identità”, non potendosi reputare “tale la tessera sanitaria”.
In particolare, dopo aver premesso che le SS.UU. della Corte di Cassazione Controparte_4 avevano affermato da tempo la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice che, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 del R.D. n. 1736/1933, consenta l'incasso di un assegno bancario (di traenza o circolare), munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, evidenziava che nel caso di specie aveva Controparte_2 negoziato gli assegni senza attenersi alla Circolare ABI del 7 maggio 2001 L.G./003005, che imponeva, in sede di identificazione del presentatore del titolo, di richiedere almeno un altro documento munito di fotografia oltre alla carta di identità o alla patente, notoriamente soggette a contraffazione.
Più esattamente, l'appellante sottolineava che nel caso in questione i presentatori erano stati indentificati “a mezzo di un solo valido documento identificativo”, non era stata verificata la presenza di alterazioni sui titoli da loro consegnati ed era stato disposto il pagamento in contanti delle somme da loro rispettivamente portate, “ovvero in molti casi [era] stata operata una concomitante apertura di libretto postale”; a ciò, poi, andava aggiunto che nella vicenda le modalità di incasso, i nomi e, in genere, il “modus operandi” si erano ripetuti più volte, e che quindi tali elementi avrebbero dovuto condurre ad adottare un contegno ben Controparte_2 più accorto, procedendo ad ulteriori accertamenti prima di pagare le somme recate dai titoli esibiti.
Pertanto, nel sostenere che fosse configurabile un inadempimento colposo a carico della convenuta, che aveva proceduto ad un'identificazione dei presentatori senza osservare le “dovute e prescritte cautele”, l'appellante concludeva chiedendo la riforma parziale dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda originariamente proposta, con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria reiterava la richiesta di esibizione, da parte di Controparte_4 Controparte_2
degli assegni in originale, affinché fosse disposta un'apposita C.T.U volta a verificare le
[...] contraffazioni e la loro riconoscibilità.
Costituitasi in giudizio, “in primis”, ribadiva sia l'eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione ad agire dell'attrice, sia l'eccezione sulle modalità di spedizione degli assegni osservate dalla Banca, entrambe già formulate in primo grado;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 3/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura della sentenza a fine udienza.
10 Motivi della decisione
Preliminarmente dev'essere nuovamente disattesa l'eccezione di -reiterata in Controparte_2 questa fase del giudizio ex art. 346 c.p.c.- avente ad oggetto il preteso difetto di legittimazione ad agire in capo all'appellante.
Infatti, come già rilevato dal giudicante di prime cure, non solo la risulta aver provveduto Pt_1 all'invio degli assegni -poi trafugati- sulla scorta di specifiche convenzioni stipulate con gli enti ordinanti ma, proprio in ragione di esse, ha provveduto ad un nuovo pagamento degli importi in favore di ciascuno degli aventi diritto, sicché è evidente l'interesse della ad agire per ottenere Pt_1 il riconoscimento dell'eventuale responsabilità di nell'accaduto e, quindi, la Controparte_2 sua condanna al rimborso di quanto nuovamente versato.
Nel merito, l'appello è infondato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sul punto, vedi Cass. S.U. n.
14712/2007 e Cass. n. 34107/2019), cui questa Corte di merito ritiene di uniformarsi, la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione del legittimo portatore del titolo materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva;
in particolare, detta responsabilità fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa
(“obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto”, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante e, quindi, anche nei confronti della traente) di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (“in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente”-Cass. n. 34107/2019. Nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 26866/2022 e n.
27570/2023).
Logico corollario di tale affermazione è che la banca negoziatrice, allorché sia chiamata a rispondere, ex art. 43, comma 2, L.A., del danno derivato (per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo) dal pagamento, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, dell'assegno bancario (di traenza o circolare) munito di clausola di non trasferibilità, è ammessa a provare che l'inadempimento non sia a lei imputabile, avendo essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. S.U. n. 14712/2007).
Ciò premesso, dev'essere esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di 11 aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente -ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007- stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela, e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'odierna appellante, non rientra nei parametri di diligenza professionale l'osservanza della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 L.G./003005, peraltro indirizzata unicamente agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, trattandosi di prescrizione cui non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva (in tal senso, vedi Cass. n. 13969/2022), né tale regola prudenziale di condotta è rinvenibile “negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale” (Cass. n.
3417/2019); a ciò, poi, aggiungasi che la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude l'eventualità che entrambi siano contraffatti, né la contraffazione di un secondo documento comporta, almeno in linea di principio, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo (Cass. n. 13150/2021).
Con specifico riferimento al caso di specie, dagli atti di causa non risulta l'esistenza di circostanze che potessero suscitare l'insorgenza di particolari sospetti nella banca negoziatrice.
Infatti dall'esame delle copie dei titoli prodotti in giudizio non risultano evidenti contraffazioni dei medesimi, né la (e tanto meno in questa fase del giudizio) ha mai indicato, Pt_1 Controparte_4 neanche in via generica, gli indici da cui si sarebbe dovuta ricavare l'asserita evidenza della contraffazione e, di conseguenza, la superficialità dell'esame posto in essere dai dipendenti di
[...]
(con conseguente non accoglibilità della richiesta di C.T.U. reiterata in questa fase Controparte_2 del giudizio, perché di contenuto chiaramente esplorativo).
Inoltre alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che, in alcuni casi, vi sia stata una concomitante apertura, da parte del presentatore all'incasso, di un libretto postale con la negoziazione dell'assegno, trattandosi di una cautela che le banche adottano per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato, in modo da disporre del tempo necessario per verificare la bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione.
A ciò aggiungasi che, nel caso che ne occupa, venne effettivamente adottata la procedura denominata “Check image truncation”, prevista per l'incasso degli assegni bancari e circolari non superiori a 5.000 Euro, in applicazione della quale gli effetti, anziché essere trasmessi materialmente dalla banca negoziatrice a quella trattaria, vengono trattenuti presso la prima, la quale, una volta ricevuto l'assegno per l'incasso, invece di inviarlo fisicamente alla banca traente lo scansiona e lo trasmette in formato digitale, in vista della successiva regolazione dei conti nella
“stanza di compensazione”; quindi, se è vero che in tal caso l'assegno resta custodito presso la 12 banca negoziatrice, è altresì vero che esso viene successivamente pagato da quest'ultima solo se entro un certo numero di giorni la banca traente, che verifica la regolarità dell'assegno digitale, non formuli contestazioni di sorta.
Nel caso di specie la banca traente, soggetta anch'essa all'osservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere medio dall'art. 1176 c.c., una volta portata a conoscenza degli assegni per cui
è causa non sollevò mai alcuna contestazione per bloccarne il pagamento da parte di Controparte_2
[...]
Alla luce di quanto sopra, ed in assenza di ulteriori indici, deve ritenersi che in Controparte_2 occasione dell'identificazione del prenditore, non abbia assunto alcun comportamento contrassegnato da colpa, sicché va esclusa la configurabilità a suo carico di una responsabilità per l'accaduto, con conseguente assorbimento dell'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata, avente ad oggetto l'asserita responsabilità/corresponsabilità della Banca trattaria per le modalità osservate in occasione della spedizione postale dei titoli.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in misura media, facendo applicazione dello scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria”, che viene liquidata nel minimo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da (quale Parte_1 incorporante della nei confronti di avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Roma n. 16586/19, che conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 8.469,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 3/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Giuseppe Staglianò Presidente dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinellla Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 1401/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 3/7/2025, vertente tra
in persona del legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, quale incorporante della elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 441, presso lo studio dell'Avv. Vittoria Paolini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso l'Ufficio Affari Legali dell'ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Stazzi in virtù di procura generale “ad lites” a rogito Notar Per_1
di Roma del 10/9/2020 (rep. n. 54368, racc. n. 15494), in atti;
[...]
Appellata
Oggetto: titoli di credito.
1 Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ ”) Controparte_1 Pt_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma assumendo che, tra il 2012 Controparte_2 CP_ ed il 2013, su indicazione dell' e dell'Enel S.p.a. (con i quali la Banca aveva in corso un accordo per l'emissione di assegni circolari non trasferibili volti al pagamento di “prestazioni a carattere temporaneo”), aveva emesso n. 34 assegni, spedendoli ai beneficiari a mezzo posta;
tali assegni, però, erano stati poi “trafugati, contraffatti e incassati” da soggetti diversi dagli effettivi beneficiari presso alcuni sportelli di , sicché la alla luce degli accordi Controparte_2 Pt_1 stipulati con gli enti ordinanti, si era vista costretta ad eseguire nuovi pagamenti in favore degli aventi diritto per complessivi Euro 33.840,02; poiché la successiva richiesta formulata a
[...]
-in qualità di banca negoziatrice ed unica responsabile per l'accaduto- di procedere Controparte_2 alla restituzione delle somme erroneamente corrisposte a soggetti non legittimati era rimasta inascoltata, la Banca si era rivolta all'Autorità giudiziaria per chiedere la sua condanna al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di Euro 33.480,02, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dalla data dell'incasso fraudolento di ciascun assegno o, in via subordinata, dalla domanda, sino al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_2 attiva dell'attrice, in quanto essa -a suo dire- non risultava aver patito alcun danno nella vicenda, avendo assunto solo il ruolo di soggetto emittente i titoli e non anche di ordinante;
inoltre, nel merito, la convenuta si limitava a resistere, eccependo che la non aveva adottato le dovute Pt_1 cautele in occasione della spedizione dei titoli ai legittimi beneficiari ed affermando che nessuna responsabilità poteva essere a lei addebitata per l'accaduto, avendo operato con opportuna diligenza in occasione dell'incasso e del pagamento dei titoli, che le erano stati presentati da soggetti che si erano qualificati come legittimi portatori e che erano stati da lei diligentemente identificati.
Pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna Controparte_2 dell'attrice alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale rigettava la domanda, condannando l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver riconosciuto la legittimazione ad agire della
[...]
, e dopo aver altresì respinto l'eccezione con cui aveva Controparte_1 Controparte_2 adombrato l'esistenza di una negligenza da parte della che, per la spedizione degli assegni, si Pt_1 era avvalsa della via postale “ordinaria”, riteneva che nel caso in esame gli assegni erano stati
2 presentati all'incasso da soggetti che “risultavano, formalmente, intestatari dei titoli e [erano] stati negoziati a mezzo della procedura check truncation”; inoltre i presentatori erano stati anche
“identificati a mezzo di documento di identità e tessera sanitaria riportanti entrambi il medesimo nominativo dell'intestatario del titolo”, sicché non aveva pagato a soggetti Controparte_2 diversi dai singoli beneficiari, ma a “beneficiari apparenti”, che avevano dimostrato, “con idonea documentazione, di identificarsi con il beneficiario indicato nel titolo”; a ciò, poi, andava aggiunto che le copie prodotte degli assegni risultavano recare la corrispondenza tra il sottoscrittore dell'assegno e il beneficiario, senza che fosse immediatamente percepibile una “evidente alterazione o contraffazione del titolo”, come tale rientrante nelle conoscenze del “bancario medio”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 Parte_1
(nel prosieguo, “ ), quale incorporante della Controparte_4 Controparte_1
(giusta atto di fusione a rogito Notar di Brescia del 2/2/2017, rep. n. Persona_2
103241, racc. n. 35832), proponeva appello avverso tale decisione, assumendone la parziale erroneità ed ingiustizia.
Dopo aver riepilogato gli antecedenti di causa, l'appellante, con un unico, articolato motivo di doglianza lamentava l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale aveva escluso la responsabilità di per l'avvenuta negoziazione degli assegni contraffatti in quanto, a differenza Controparte_2 di quanto ritenuto, dall'esame di fatti di causa e dal comportamento processuale serbato da
[...] emergeva in modo incontrovertibile che quest'ultima non aveva operato con la Controparte_2 dovuta diligenza, poiché l'identificazione dei presentatori era avvenuta “a mezzo di un solo documento di identità”, non potendosi reputare “tale la tessera sanitaria”.
In particolare, dopo aver premesso che le SS.UU. della Corte di Cassazione Controparte_4 avevano affermato da tempo la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice che, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 del R.D. n. 1736/1933, consenta l'incasso di un assegno bancario (di traenza o circolare), munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, evidenziava che nel caso di specie aveva Controparte_2 negoziato gli assegni senza attenersi alla Circolare ABI del 7 maggio 2001 L.G./003005, che imponeva, in sede di identificazione del presentatore del titolo, di richiedere almeno un altro documento munito di fotografia oltre alla carta di identità o alla patente, notoriamente soggette a contraffazione.
Più esattamente, l'appellante sottolineava che nel caso in questione i presentatori erano stati indentificati “a mezzo di un solo valido documento identificativo”, non era stata verificata la presenza di alterazioni sui titoli da loro consegnati ed era stato disposto il pagamento in contanti delle somme da loro rispettivamente portate, “ovvero in molti casi [era] stata operata una concomitante apertura di libretto postale”; a ciò, poi, andava aggiunto che nella vicenda le modalità di incasso, i nomi e, in genere, il “modus operandi” si erano ripetuti più volte, e che
3 quindi tali elementi avrebbero dovuto condurre ad adottare un contegno ben Controparte_2 più accorto, procedendo ad ulteriori accertamenti prima di pagare le somme recate dai titoli esibiti.
Pertanto, nel sostenere che fosse configurabile un inadempimento colposo a carico della convenuta, che aveva proceduto ad un'identificazione dei presentatori senza osservare le “dovute e prescritte cautele”, l'appellante concludeva chiedendo la riforma parziale dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda originariamente proposta, con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria reiterava la richiesta di esibizione, da parte di Controparte_4 Controparte_2
degli assegni in originale, affinché fosse disposta un'apposita C.T.U volta a verificare le
[...] contraffazioni e la loro riconoscibilità.
Costituitasi in giudizio, “in primis”, ribadiva sia l'eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione ad agire dell'attrice, sia l'eccezione sulle modalità di spedizione degli assegni osservate dalla Banca, entrambe già formulate in primo grado;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 3/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura della sentenza a fine udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente dev'essere nuovamente disattesa l'eccezione di in Controparte_5 questa fase del giudizio ex art. 346 c.p.c.- avente ad oggetto il preteso difetto di legittimazione ad agire in capo all'appellante.
Infatti, come già rilevato dal giudicante di prime cure, non solo la risulta aver provveduto Pt_1 all'invio degli assegni -poi trafugati- sulla scorta di specifiche convenzioni stipulate con gli enti ordinanti ma, proprio in ragione di esse, ha provveduto ad un nuovo pagamento degli importi in favore di ciascuno degli aventi diritto, sicché è evidente l'interesse della ad agire per ottenere Pt_1 il riconoscimento dell'eventuale responsabilità di nell'accaduto e, quindi, la Controparte_2 sua condanna al rimborso di quanto nuovamente versato.
Nel merito, l'appello è infondato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sul punto, vedi Cass. S.U. n.
14712/2007 e Cass. n. 34107/2019), cui questa Corte di merito ritiene di uniformarsi, la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione del legittimo portatore del titolo materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva;
in particolare, detta responsabilità fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa
(“obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto”, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante e, quindi, anche nei confronti della traente) di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità 4 alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (“in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente”-Cass. n. 34107/2019. Nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 26866/2022 e n.
27570/2023).
Logico corollario di tale affermazione è che la banca negoziatrice, allorché sia chiamata a rispondere, ex art. 43, comma 2, L.A., del danno derivato (per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo) dal pagamento, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, dell'assegno bancario (di traenza o circolare) munito di clausola di non trasferibilità, è ammessa a provare che l'inadempimento non sia a lei imputabile, avendo essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. S.U. n. 14712/2007).
Ciò premesso, dev'essere esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente -ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007- stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela, e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'odierna appellante, non rientra nei parametri di diligenza professionale l'osservanza della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 L.G./003005, peraltro indirizzata unicamente agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, trattandosi di prescrizione cui non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva (in tal senso, vedi Cass. n. 13969/2022), né tale regola prudenziale di condotta è rinvenibile “negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale” (Cass. n.
3417/2019); a ciò, poi, aggiungasi che la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude l'eventualità che entrambi siano contraffatti, né la contraffazione di un secondo documento comporta, almeno in linea di principio, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo (Cass. n. 13150/2021).
Con specifico riferimento al caso di specie, dagli atti di causa non risulta l'esistenza di circostanze che potessero suscitare l'insorgenza di particolari sospetti nella banca negoziatrice.
Infatti dall'esame delle copie dei titoli prodotti in giudizio non risultano evidenti contraffazioni dei medesimi, né la (e tanto meno in questa fase del giudizio) ha mai indicato, Pt_1 Controparte_4 5 neanche in via generica, gli indici da cui si sarebbe dovuta ricavare l'asserita evidenza della contraffazione e, di conseguenza, la superficialità dell'esame posto in essere dai dipendenti di
[...]
(con conseguente non accoglibilità della richiesta di C.T.U. reiterata in questa fase Controparte_2 del giudizio, perché di contenuto chiaramente esplorativo).
Inoltre alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che, in alcuni casi, vi sia stata una concomitante apertura, da parte del presentatore all'incasso, di un libretto postale con la negoziazione dell'assegno, trattandosi di una cautela che le banche adottano per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato, in modo da disporre del tempo necessario per verificare la bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione.
A ciò aggiungasi che, nel caso che ne occupa, venne effettivamente adottata la procedura denominata “Check image truncation”, prevista per l'incasso degli assegni bancari e circolari non superiori a 5.000 Euro, in applicazione della quale gli effetti, anziché essere trasmessi materialmente dalla banca negoziatrice a quella trattaria, vengono trattenuti presso la prima, la quale, una volta ricevuto l'assegno per l'incasso, invece di inviarlo fisicamente alla banca traente lo scansiona e lo trasmette in formato digitale, in vista della successiva regolazione dei conti nella
“stanza di compensazione”; quindi, se è vero che in tal caso l'assegno resta custodito presso la banca negoziatrice, è altresì vero che esso viene successivamente pagato da quest'ultima solo se entro un certo numero di giorni la banca traente, che verifica la regolarità dell'assegno digitale, non formuli contestazioni di sorta.
Nel caso di specie la banca traente, soggetta anch'essa all'osservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere medio dall'art. 1176 c.c., una volta portata a conoscenza degli assegni per cui
è causa non sollevò mai alcuna contestazione per bloccarne il pagamento da parte di Controparte_2
[...]
Alla luce di quanto sopra, ed in assenza di ulteriori indici, deve ritenersi che in Controparte_2 occasione dell'identificazione del prenditore, non abbia assunto alcun comportamento contrassegnato da colpa, sicché va esclusa la configurabilità a suo carico di una responsabilità per l'accaduto, con conseguente assorbimento dell'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata, avente ad oggetto l'asserita responsabilità/corresponsabilità della Banca trattaria per le modalità osservate in occasione della spedizione postale dei titoli.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in misura media, facendo applicazione dello scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria”, che viene liquidata nel minimo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
6
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da (quale Parte_1 incorporante della nei confronti di avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Roma n. 16586/19, che conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 8.469,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 3/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Giuseppe Staglianò Presidente dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinellla Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
7 nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 1401/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 3/7/2025, vertente tra
in persona del legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, quale incorporante della elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 441, presso lo studio dell'Avv. Vittoria Paolini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso l'Ufficio Affari Legali dell'ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Stazzi in virtù di procura generale “ad lites” a rogito Notar Per_1
di Roma del 10/9/2020 (rep. n. 54368, racc. n. 15494), in atti;
[...]
Appellata
Oggetto: titoli di credito.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, “ ”) Controparte_1 Pt_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma assumendo che, tra il 2012 Controparte_2 CP_ ed il 2013, su indicazione dell' e dell'Enel S.p.a. (con i quali la Banca aveva in corso un accordo per l'emissione di assegni circolari non trasferibili volti al pagamento di “prestazioni a carattere temporaneo”), aveva emesso n. 34 assegni, spedendoli ai beneficiari a mezzo posta;
tali assegni, però, erano stati poi “trafugati, contraffatti e incassati” da soggetti diversi dagli effettivi beneficiari presso alcuni sportelli di , sicché la alla luce degli accordi Controparte_2 Pt_1 stipulati con gli enti ordinanti, si era vista costretta ad eseguire nuovi pagamenti in favore degli aventi diritto per complessivi Euro 33.840,02; poiché la successiva richiesta formulata a
[...]
-in qualità di banca negoziatrice ed unica responsabile per l'accaduto- di procedere Controparte_2 alla restituzione delle somme erroneamente corrisposte a soggetti non legittimati era rimasta
8 inascoltata, la Banca si era rivolta all'Autorità giudiziaria per chiedere la sua condanna al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di Euro 33.480,02, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dalla data dell'incasso fraudolento di ciascun assegno o, in via subordinata, dalla domanda, sino al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_2 attiva dell'attrice, in quanto essa -a suo dire- non risultava aver patito alcun danno nella vicenda, avendo assunto solo il ruolo di soggetto emittente i titoli e non anche di ordinante;
inoltre, nel merito, la convenuta si limitava a resistere, eccependo che la non aveva adottato le dovute Pt_1 cautele in occasione della spedizione dei titoli ai legittimi beneficiari ed affermando che nessuna responsabilità poteva essere a lei addebitata per l'accaduto, avendo operato con opportuna diligenza in occasione dell'incasso e del pagamento dei titoli, che le erano stati presentati da soggetti che si erano qualificati come legittimi portatori e che erano stati da lei diligentemente identificati.
Pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna Controparte_2 dell'attrice alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale rigettava la domanda, condannando l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver riconosciuto la legittimazione ad agire della
[...]
, e dopo aver altresì respinto l'eccezione con cui aveva Controparte_1 Controparte_2 adombrato l'esistenza di una negligenza da parte della che, per la spedizione degli assegni, si Pt_1 era avvalsa della via postale “ordinaria”, riteneva che nel caso in esame gli assegni erano stati presentati all'incasso da soggetti che “risultavano, formalmente, intestatari dei titoli e [erano] stati negoziati a mezzo della procedura check truncation”; inoltre i presentatori erano stati anche
“identificati a mezzo di documento di identità e tessera sanitaria riportanti entrambi il medesimo nominativo dell'intestatario del titolo”, sicché non aveva pagato a soggetti Controparte_2 diversi dai singoli beneficiari, ma a “beneficiari apparenti”, che avevano dimostrato, “con idonea documentazione, di identificarsi con il beneficiario indicato nel titolo”; a ciò, poi, andava aggiunto che le copie prodotte degli assegni risultavano recare la corrispondenza tra il sottoscrittore dell'assegno e il beneficiario, senza che fosse immediatamente percepibile una “evidente alterazione o contraffazione del titolo”, come tale rientrante nelle conoscenze del “bancario medio”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 Parte_1
(nel prosieguo, “ ), quale incorporante della Controparte_4 Controparte_1
(giusta atto di fusione a rogito Notar di Brescia del 2/2/2017, rep. n. Persona_2
103241, racc. n. 35832), proponeva appello avverso tale decisione, assumendone la parziale erroneità ed ingiustizia.
9 Dopo aver riepilogato gli antecedenti di causa, l'appellante, con un unico, articolato motivo di doglianza lamentava l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale aveva escluso la responsabilità di per l'avvenuta negoziazione degli assegni contraffatti in quanto, a differenza Controparte_2 di quanto ritenuto, dall'esame di fatti di causa e dal comportamento processuale serbato da
[...] emergeva in modo incontrovertibile che quest'ultima non aveva operato con la Controparte_2 dovuta diligenza, poiché l'identificazione dei presentatori era avvenuta “a mezzo di un solo documento di identità”, non potendosi reputare “tale la tessera sanitaria”.
In particolare, dopo aver premesso che le SS.UU. della Corte di Cassazione Controparte_4 avevano affermato da tempo la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice che, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 del R.D. n. 1736/1933, consenta l'incasso di un assegno bancario (di traenza o circolare), munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, evidenziava che nel caso di specie aveva Controparte_2 negoziato gli assegni senza attenersi alla Circolare ABI del 7 maggio 2001 L.G./003005, che imponeva, in sede di identificazione del presentatore del titolo, di richiedere almeno un altro documento munito di fotografia oltre alla carta di identità o alla patente, notoriamente soggette a contraffazione.
Più esattamente, l'appellante sottolineava che nel caso in questione i presentatori erano stati indentificati “a mezzo di un solo valido documento identificativo”, non era stata verificata la presenza di alterazioni sui titoli da loro consegnati ed era stato disposto il pagamento in contanti delle somme da loro rispettivamente portate, “ovvero in molti casi [era] stata operata una concomitante apertura di libretto postale”; a ciò, poi, andava aggiunto che nella vicenda le modalità di incasso, i nomi e, in genere, il “modus operandi” si erano ripetuti più volte, e che quindi tali elementi avrebbero dovuto condurre ad adottare un contegno ben Controparte_2 più accorto, procedendo ad ulteriori accertamenti prima di pagare le somme recate dai titoli esibiti.
Pertanto, nel sostenere che fosse configurabile un inadempimento colposo a carico della convenuta, che aveva proceduto ad un'identificazione dei presentatori senza osservare le “dovute e prescritte cautele”, l'appellante concludeva chiedendo la riforma parziale dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda originariamente proposta, con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria reiterava la richiesta di esibizione, da parte di Controparte_4 Controparte_2
degli assegni in originale, affinché fosse disposta un'apposita C.T.U volta a verificare le
[...] contraffazioni e la loro riconoscibilità.
Costituitasi in giudizio, “in primis”, ribadiva sia l'eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione ad agire dell'attrice, sia l'eccezione sulle modalità di spedizione degli assegni osservate dalla Banca, entrambe già formulate in primo grado;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 3/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura della sentenza a fine udienza.
10 Motivi della decisione
Preliminarmente dev'essere nuovamente disattesa l'eccezione di -reiterata in Controparte_2 questa fase del giudizio ex art. 346 c.p.c.- avente ad oggetto il preteso difetto di legittimazione ad agire in capo all'appellante.
Infatti, come già rilevato dal giudicante di prime cure, non solo la risulta aver provveduto Pt_1 all'invio degli assegni -poi trafugati- sulla scorta di specifiche convenzioni stipulate con gli enti ordinanti ma, proprio in ragione di esse, ha provveduto ad un nuovo pagamento degli importi in favore di ciascuno degli aventi diritto, sicché è evidente l'interesse della ad agire per ottenere Pt_1 il riconoscimento dell'eventuale responsabilità di nell'accaduto e, quindi, la Controparte_2 sua condanna al rimborso di quanto nuovamente versato.
Nel merito, l'appello è infondato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sul punto, vedi Cass. S.U. n.
14712/2007 e Cass. n. 34107/2019), cui questa Corte di merito ritiene di uniformarsi, la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione del legittimo portatore del titolo materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva;
in particolare, detta responsabilità fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa
(“obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto”, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante e, quindi, anche nei confronti della traente) di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (“in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente”-Cass. n. 34107/2019. Nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 26866/2022 e n.
27570/2023).
Logico corollario di tale affermazione è che la banca negoziatrice, allorché sia chiamata a rispondere, ex art. 43, comma 2, L.A., del danno derivato (per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo) dal pagamento, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, dell'assegno bancario (di traenza o circolare) munito di clausola di non trasferibilità, è ammessa a provare che l'inadempimento non sia a lei imputabile, avendo essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. S.U. n. 14712/2007).
Ciò premesso, dev'essere esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di 11 aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente -ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007- stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela, e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'odierna appellante, non rientra nei parametri di diligenza professionale l'osservanza della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 L.G./003005, peraltro indirizzata unicamente agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, trattandosi di prescrizione cui non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva (in tal senso, vedi Cass. n. 13969/2022), né tale regola prudenziale di condotta è rinvenibile “negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale” (Cass. n.
3417/2019); a ciò, poi, aggiungasi che la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude l'eventualità che entrambi siano contraffatti, né la contraffazione di un secondo documento comporta, almeno in linea di principio, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo (Cass. n. 13150/2021).
Con specifico riferimento al caso di specie, dagli atti di causa non risulta l'esistenza di circostanze che potessero suscitare l'insorgenza di particolari sospetti nella banca negoziatrice.
Infatti dall'esame delle copie dei titoli prodotti in giudizio non risultano evidenti contraffazioni dei medesimi, né la (e tanto meno in questa fase del giudizio) ha mai indicato, Pt_1 Controparte_4 neanche in via generica, gli indici da cui si sarebbe dovuta ricavare l'asserita evidenza della contraffazione e, di conseguenza, la superficialità dell'esame posto in essere dai dipendenti di
[...]
(con conseguente non accoglibilità della richiesta di C.T.U. reiterata in questa fase Controparte_2 del giudizio, perché di contenuto chiaramente esplorativo).
Inoltre alcuna rilevanza può essere attribuita al fatto che, in alcuni casi, vi sia stata una concomitante apertura, da parte del presentatore all'incasso, di un libretto postale con la negoziazione dell'assegno, trattandosi di una cautela che le banche adottano per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato, in modo da disporre del tempo necessario per verificare la bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione.
A ciò aggiungasi che, nel caso che ne occupa, venne effettivamente adottata la procedura denominata “Check image truncation”, prevista per l'incasso degli assegni bancari e circolari non superiori a 5.000 Euro, in applicazione della quale gli effetti, anziché essere trasmessi materialmente dalla banca negoziatrice a quella trattaria, vengono trattenuti presso la prima, la quale, una volta ricevuto l'assegno per l'incasso, invece di inviarlo fisicamente alla banca traente lo scansiona e lo trasmette in formato digitale, in vista della successiva regolazione dei conti nella
“stanza di compensazione”; quindi, se è vero che in tal caso l'assegno resta custodito presso la 12 banca negoziatrice, è altresì vero che esso viene successivamente pagato da quest'ultima solo se entro un certo numero di giorni la banca traente, che verifica la regolarità dell'assegno digitale, non formuli contestazioni di sorta.
Nel caso di specie la banca traente, soggetta anch'essa all'osservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere medio dall'art. 1176 c.c., una volta portata a conoscenza degli assegni per cui
è causa non sollevò mai alcuna contestazione per bloccarne il pagamento da parte di Controparte_2
[...]
Alla luce di quanto sopra, ed in assenza di ulteriori indici, deve ritenersi che in Controparte_2 occasione dell'identificazione del prenditore, non abbia assunto alcun comportamento contrassegnato da colpa, sicché va esclusa la configurabilità a suo carico di una responsabilità per l'accaduto, con conseguente assorbimento dell'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata, avente ad oggetto l'asserita responsabilità/corresponsabilità della Banca trattaria per le modalità osservate in occasione della spedizione postale dei titoli.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in misura media, facendo applicazione dello scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria”, che viene liquidata nel minimo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da (quale Parte_1 incorporante della nei confronti di avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Roma n. 16586/19, che conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 8.469,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 3/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
13