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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 361/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OL
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico EL OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub N. 361/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e
Federico Trento della Civica Avvocatura e dall'avv. domiciliatario Paola La Guardia, giusta procura in atti appellante contro
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Nisco del
Foro di Roma, giusta procura in atti
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro tempore, contumace appellate
In punto: appello avverso la sentenza n. 240/2024 emessa in data 06/09/2023 dal Giudice di Pace di Bolzano, pubblicata in data 14/08/2024 e non notificata trattenuta in decisione con ordinanza di data 03/11/2025 a seguito del deposito, entro il giorno 30/10/2025, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come da note scritte depositate in data 08/07/2025
Pag. 1 di 10 “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 240/2024, depositata in data 14.08.2024, non notificata e, per
l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. Controparte_1 avverso la cartella esattoriale n. 02120210000626780/000 emessa dall'
[...]
; - per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per Controparte_3 la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I grado (doc. 1- 199 fascicolo I grado). Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi” per parte appellata : come da note scritte depositate Controparte_1
in data 25/07/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: In via preliminare: • Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto e per eccessiva genericità atteso che l'importo reclamato dall'appellante è superiore a quanto azionato da in primo grado;
In via CP_1 subordinata: • Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome Parte_1
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. • Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., depositato in data 16/11/2022, la con sede a Bolzano, proponeva opposizione avverso la cartella Controparte_1 di pagamento n. 021 2021 0001206317 000, emessa dall' Controparte_3
(Agente della Riscossione per la Provincia di Bolzano), su incarico del
[...]
per violazioni dal codice della strada. Parte_1
A sostegno dell'opposizione chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della cartella esattoriale opposta, per la parte relativa ai ruoli emessi nei suoi confronti dall'ente convenuto, nel merito, annullarsi la cartella stessa nei capi opposti, dal n. 1 al
Pag. 2 di 10 n. 597, “perché infondata in fatto e in diritto e comunque dichiarare prescritta e/o decaduta la pretesa ed il diritto dello stesso alla riscossione” nonché per violazione dell'art. 196 CdS.
Premesso di essere società che “svolge attività di noleggio a lungo e breve termine di autovetture a terzi, senza conducente”, eccepiva “la carenza di legittimazione passiva della società” posto che “nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla circostanza che
l'attività svolta dalla ricada nella fattispecie della locazione Controparte_1 senza conducente, descritta all'art. 84 Cds. Tanto basta perché si possa ritenere sussistente la responsabilità solidale del conducente del veicolo con il locatario dello stesso, con esonero di responsabilità in capo al proprietario/locatore, che si faccia parte diligente” ai sensi degli artt. 196 CdS e 386 reg. att. CdS, il quale “consente al destinatario della notifica di un verbale di accertamento di infrazione del CdS di liberarsi comunicando al comando procedente i dati necessari per notificare il verbale di accertamento all'effettivo responsabile”.
Eccepiva altresì “l'intervenuta decadenza dell'opposta concessionaria del servizio di riscossione dal potere di procedere all'esecuzione per violazione e falsa applicazione degli art. 17 e 25 DPR 602/73”
Si costituiva in giudizio l' , che, dopo puntuale Controparte_3 contestazione dell'avversa eccezione di intervenuta decadenza, chiedeva dichiararsi, nei suoi confronti, “la carenza di legittimazione passiva”, in via subordinata, dichiararsi
“l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse” e, per l'ipotesi di suo accoglimento, di essere tenuta indenne in ordine a qualunque conseguenza pregiudizievole, anche in ordine alle spese.
Si costituiva in giudizio il depositando relativa memoria, con la Parte_1
quale, parimenti contestando l'eccezione di decadenza, chiedeva dichiararsi, in via pregiudiziale, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, in via preliminare,
“l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta valida formazione dei titoli esecutivi
(i.e. verbali del )” e, comunque, nel merito, rigettarsi il ricorso per i Parte_1 motivi spiegati in atti, con rifusione delle spese di giudizio.
Con sentenza n. 240/2024, emessa in data 06/09/2023 (a definizione del procedimento ivi iscritto sub R.G. N. 5142/2022), pubblicata in data 14/08/2024, non notificata, in
Pag. 3 di 10 accoglimento delle domande formulate da parte qui appellata Controparte_1
il Giudice di Pace di Bolzano annullava la cartella di pagamento n. 021 2021
0001206317 000, emessa dall' “per la parte relativa Controparte_3
ai ruoli emessi dall'ente convenuto relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ed limitatamente ed esclusivamente per i soli capi da n. 1 a n. 597”, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nella sentenza qui impugnata, per quanto qui di interesse, affermata la propria competenza per valore, materia e territorio, ravvisata l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avendo la società attrice contestato “il diritto a procedere ad esecuzione forzata” nonché dato atto che “all'attrice venivano notificati, quale proprietaria del veicolo, i verbali relativi alle violazioni al codice della strada, sottese alla cartella impugnata”, il Giudice di Pace di Bolzano attribuiva all'intervenuta modifica del primo comma dell'articolo da ultimo citato, la valenza di dato oggettivo a conforto dell'orientamento giurisprudenziale delineato dalla pronuncia n. 10833/2020 della Corte di Cassazione, secondo il quale il proprietario/locatore del veicolo, non avendone la materiale disponibilità, non può essere chiamato a rispondere del pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada in solido con l'autore della violazione e con il locatario.
Con atto di citazione in appello, notificato all' e ad Controparte_3 [...]
in data 07/02/2025, il impugnava tempestivamente detta CP_1 Parte_1 sentenza, formulando i seguenti motivi di appello:
1. violazione di legge con riferimento agli artt. 203 co. 1 e 3 e 204-bis D.lgs. n.
285/1992 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 196 del D.lgs. n. 285/1992 nonché dell'art. 386 del regolamento del codice della strada (DPR n. 495/1992).
In data 30/05/2025 si costituiva in giudizio la sola appellata Controparte_1
depositando relativa comparsa di risposta, con la quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi inammissibile, ovvero improcedibile l'appello avversario per i motivi ivi esposti e per “eccessiva genericità atteso che l'importo reclamato dall'appellante è superiore a quanto azionato da in primo grado”, in via subordinata, il rigetto CP_1 dell'appello, e così la conferma integrale della sentenza impugnata.
Pag. 4 di 10 Nonostante la regolarità delle notifiche, parte appellata Controparte_3
non si costituiva in giudizio. Ne consegue doversi qui dichiarare la sua
[...] contumacia.
***
1. Prive di pregio le eccezioni formulate da parte appellata in via preliminare, risultando chiari i motivi di impugnazione della sentenza, oltretutto composta da un unico capo, emessa a definizione del primo grado di giudizio, tanto chiari da avere consentito a parte appellata di svolgere ogni sua più puntuale difesa.
Pretestuosa si deve qualificare l'eccezione formulata da parte appellata ove si duole dell'assenza di precisa indicazione dei capi della cartella di pagamento oggetto di opposizione, risultando una tale precisazione inutile poiché già adeguatamente indicati nell'atto di opposizione, dalla stessa parte presentato, e nella sentenza appellata.
Eccentrica si palesa poi l'eccezione formulata da parte appellata ove ritiene di individuare il petitum del presente giudizio nel valore di causa indicato ai fini della sua iscrizione a ruolo.
2. Il primo motivo di appello, inerente all'eccezione di inammissibilità dell'azione per
“intervenuta formazione del titolo esecutivo” a seguito di omessa tempestiva opposizione avverso i verbali di accertamento quali atti prodromici all'iscrizione a ruolo degli importi di cui alle cartelle qui impugnate, sollevata da parte appellante nella sua memoria di costituzione di data 21/10/2022, disattesa nel primo grado di giudizio e qui espressamente riproposta, è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento di ulteriori motivi di appello formulati.
Non vi è dubbio alcuno che l'ente appellante abbia impugnato la sentenza nella sua interezza e con riferimento ai capi dal n. 1 al n. 597 della cartella di pagamento n. 021
2021 0001206317 000 fatti oggetto di opposizione, inerendo l'eccezione, da accogliersi, al suo unico capo, come si evince dal chiaro riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 203 co. 3 e 204-bis del D.lgs. n. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale di accertamento dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta, ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa,
l'opposizione innanzi al giudice di pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7 D.lgs. n. 150/2011) e, una volta decorsi i termini ivi previsti, “il verbale,
Pag. 5 di 10 in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Infondata risulta, pertanto, l'eccezione formulata da parte appellata in via preliminare ove ravvisa l'inammissibilità dell'atto di appello per eccessiva genericità avendo il palesemente esplicato le sue difese, sia nel primo grado di giudizio, Parte_1 sia nel presente, con espresso riferimento ai soli capi della cartella di pagamento n. 021
2021 0001206317 000 fatti oggetto di opposizione e riferiti al ruolo dal medesimo ente iscritto.
A conforto della fondatezza dell'eccezione formulata da parte appellante, vengono richiamate alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione, in base alle quali si deve ritenere preclusa, per il noleggiatore/locatore, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento (cfr. Cass. nn. 32920/2022, 510/2023 e 1383/2023).
Sul punto si può anche citare quanto già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 72/2024, pubblicata in data 23/01/2024.
“Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente
l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato della società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex articolo 615 c.p.c. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
“estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio dei veicoli senza conducente, dell'articolo
Pag. 6 di 10 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.”
Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Quanto sopra esposto risulta coerente a consolidato principio di diritto, secondo il quale,
“in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (cfr. Cass. n. 9059/2021).
Nel caso di specie è incontroverso che la notificazione delle cartelle di pagamento, emesse dall' su incarico del sia Controparte_3 Parte_1 stata anticipata dalla rituale notificazione dei verbali di violazione del codice della strada a cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto delle cartelle medesime. Infatti, il
Giudice di Pace ha accertato che “all'attrice venivano notificati, quale proprietaria del veicolo, i verbali relativi alle violazioni al codice della strada, sottese alla cartella impugnata” (cfr. pag. 5 della sentenza qui impugnata).
Ne consegue che l'eccezione, formulata nell'atto di citazione in opposizione alle cartelle di pagamento da parte qui appellata con riferimento al difetto Controparte_1 di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 196 del D.lgs. n. 285/1992, è da ritenersi inammissibile, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento e altresì dovendosi evidenziare che la modifica dell'articolo prima citato, successiva ai verbali di contestazione di violazione del codice della strada, non può avere rilevanza alcuna,
Pag. 7 di 10 atteso che, in materia di sanzioni amministrative, non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr. Cass. nn. 19030/2022 e 1383/2023).
Peraltro, l'eccezione, anche qualora tempestivamente proposta in opposizione ai verbali di contestazione, con riferimento alla formulazione dell'articolo applicabile ratione temporis, sarebbe stata comunque destinata a essere disattesa in quanto la Corte di
Cassazione, anche di recente, ha ribadito che “l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore
a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi
(diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente
e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione".
Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01;
Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214; Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675; Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926). Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è "ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei
Pag. 8 di 10 soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass. Sez. 3, ord.
10833 del 2020, cit.). Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. C.d.S., che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 C.d.S. - il
"locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 63, ord. n. 13664 del 2017, cit.)” (cfr. Cass. n. 1383/2023, conformemente a Cass. n. 9675/2020 – “In tema di sanzioni amministrative in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione,
l'articolo 196 del codice della strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello. La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poiché nel caso di noleggio il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate, così che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti
(dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario,
e ciò legittima la pretesa del comune verso quest'ultimo”).
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, Controparte_1 proprietaria dei veicoli noleggiati/locati, rimane solidalmente responsabile, unitamente al noleggiante/locatario (e all'autore, se persona diversa), per il pagamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, e così anche con
Pag. 9 di 10 riguardo alle cartelle di pagamento emesse a seguito di iscrizione a ruolo degli importi rimasti ancora insoluti, posto che la comunicazione dei dati dei noleggianti/locatari, anche se regolarmente effettuata all'ente impositore, non è di per sé idonea a produrre alcun effetto impedivo o estintivo sulla pretesa creditoria, non avendo incidenza alcuna sulla sussistente responsabilità solidale del noleggiatore/locatore per il pagamento delle sanzioni amministrative.
L'accoglimento della riproposta eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento emessa dall' Controparte_3
, in atti indicata, limitatamente ai ruoli iscritti dal di cui
[...] Parte_1 ai capi dal n. 1 al n. 597, comporta la riforma della sentenza di primo grado.
3. Alla luce dei contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, così definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello avverso la sentenza n. 240/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa in data 06/09/2023 e pubblicata in data 14/08/2024;
2. rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. azionata da avverso Controparte_1
la cartella di pagamento emessa dall' con CP_3 Controparte_3 numero 021 2021 0001206317 000, riferita ai capi del ruolo iscritto dal Parte_1 oggetto di causa, con conseguente loro conferma;
[...]
3. compensa, integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in data 18/12/2025
Il Giudice
EL OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OL
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico EL OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub N. 361/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e
Federico Trento della Civica Avvocatura e dall'avv. domiciliatario Paola La Guardia, giusta procura in atti appellante contro
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Nisco del
Foro di Roma, giusta procura in atti
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro tempore, contumace appellate
In punto: appello avverso la sentenza n. 240/2024 emessa in data 06/09/2023 dal Giudice di Pace di Bolzano, pubblicata in data 14/08/2024 e non notificata trattenuta in decisione con ordinanza di data 03/11/2025 a seguito del deposito, entro il giorno 30/10/2025, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come da note scritte depositate in data 08/07/2025
Pag. 1 di 10 “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 240/2024, depositata in data 14.08.2024, non notificata e, per
l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. Controparte_1 avverso la cartella esattoriale n. 02120210000626780/000 emessa dall'
[...]
; - per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per Controparte_3 la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I grado (doc. 1- 199 fascicolo I grado). Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi” per parte appellata : come da note scritte depositate Controparte_1
in data 25/07/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: In via preliminare: • Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto e per eccessiva genericità atteso che l'importo reclamato dall'appellante è superiore a quanto azionato da in primo grado;
In via CP_1 subordinata: • Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome Parte_1
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. • Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., depositato in data 16/11/2022, la con sede a Bolzano, proponeva opposizione avverso la cartella Controparte_1 di pagamento n. 021 2021 0001206317 000, emessa dall' Controparte_3
(Agente della Riscossione per la Provincia di Bolzano), su incarico del
[...]
per violazioni dal codice della strada. Parte_1
A sostegno dell'opposizione chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della cartella esattoriale opposta, per la parte relativa ai ruoli emessi nei suoi confronti dall'ente convenuto, nel merito, annullarsi la cartella stessa nei capi opposti, dal n. 1 al
Pag. 2 di 10 n. 597, “perché infondata in fatto e in diritto e comunque dichiarare prescritta e/o decaduta la pretesa ed il diritto dello stesso alla riscossione” nonché per violazione dell'art. 196 CdS.
Premesso di essere società che “svolge attività di noleggio a lungo e breve termine di autovetture a terzi, senza conducente”, eccepiva “la carenza di legittimazione passiva della società” posto che “nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla circostanza che
l'attività svolta dalla ricada nella fattispecie della locazione Controparte_1 senza conducente, descritta all'art. 84 Cds. Tanto basta perché si possa ritenere sussistente la responsabilità solidale del conducente del veicolo con il locatario dello stesso, con esonero di responsabilità in capo al proprietario/locatore, che si faccia parte diligente” ai sensi degli artt. 196 CdS e 386 reg. att. CdS, il quale “consente al destinatario della notifica di un verbale di accertamento di infrazione del CdS di liberarsi comunicando al comando procedente i dati necessari per notificare il verbale di accertamento all'effettivo responsabile”.
Eccepiva altresì “l'intervenuta decadenza dell'opposta concessionaria del servizio di riscossione dal potere di procedere all'esecuzione per violazione e falsa applicazione degli art. 17 e 25 DPR 602/73”
Si costituiva in giudizio l' , che, dopo puntuale Controparte_3 contestazione dell'avversa eccezione di intervenuta decadenza, chiedeva dichiararsi, nei suoi confronti, “la carenza di legittimazione passiva”, in via subordinata, dichiararsi
“l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse” e, per l'ipotesi di suo accoglimento, di essere tenuta indenne in ordine a qualunque conseguenza pregiudizievole, anche in ordine alle spese.
Si costituiva in giudizio il depositando relativa memoria, con la Parte_1
quale, parimenti contestando l'eccezione di decadenza, chiedeva dichiararsi, in via pregiudiziale, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, in via preliminare,
“l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta valida formazione dei titoli esecutivi
(i.e. verbali del )” e, comunque, nel merito, rigettarsi il ricorso per i Parte_1 motivi spiegati in atti, con rifusione delle spese di giudizio.
Con sentenza n. 240/2024, emessa in data 06/09/2023 (a definizione del procedimento ivi iscritto sub R.G. N. 5142/2022), pubblicata in data 14/08/2024, non notificata, in
Pag. 3 di 10 accoglimento delle domande formulate da parte qui appellata Controparte_1
il Giudice di Pace di Bolzano annullava la cartella di pagamento n. 021 2021
0001206317 000, emessa dall' “per la parte relativa Controparte_3
ai ruoli emessi dall'ente convenuto relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ed limitatamente ed esclusivamente per i soli capi da n. 1 a n. 597”, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nella sentenza qui impugnata, per quanto qui di interesse, affermata la propria competenza per valore, materia e territorio, ravvisata l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avendo la società attrice contestato “il diritto a procedere ad esecuzione forzata” nonché dato atto che “all'attrice venivano notificati, quale proprietaria del veicolo, i verbali relativi alle violazioni al codice della strada, sottese alla cartella impugnata”, il Giudice di Pace di Bolzano attribuiva all'intervenuta modifica del primo comma dell'articolo da ultimo citato, la valenza di dato oggettivo a conforto dell'orientamento giurisprudenziale delineato dalla pronuncia n. 10833/2020 della Corte di Cassazione, secondo il quale il proprietario/locatore del veicolo, non avendone la materiale disponibilità, non può essere chiamato a rispondere del pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada in solido con l'autore della violazione e con il locatario.
Con atto di citazione in appello, notificato all' e ad Controparte_3 [...]
in data 07/02/2025, il impugnava tempestivamente detta CP_1 Parte_1 sentenza, formulando i seguenti motivi di appello:
1. violazione di legge con riferimento agli artt. 203 co. 1 e 3 e 204-bis D.lgs. n.
285/1992 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 196 del D.lgs. n. 285/1992 nonché dell'art. 386 del regolamento del codice della strada (DPR n. 495/1992).
In data 30/05/2025 si costituiva in giudizio la sola appellata Controparte_1
depositando relativa comparsa di risposta, con la quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi inammissibile, ovvero improcedibile l'appello avversario per i motivi ivi esposti e per “eccessiva genericità atteso che l'importo reclamato dall'appellante è superiore a quanto azionato da in primo grado”, in via subordinata, il rigetto CP_1 dell'appello, e così la conferma integrale della sentenza impugnata.
Pag. 4 di 10 Nonostante la regolarità delle notifiche, parte appellata Controparte_3
non si costituiva in giudizio. Ne consegue doversi qui dichiarare la sua
[...] contumacia.
***
1. Prive di pregio le eccezioni formulate da parte appellata in via preliminare, risultando chiari i motivi di impugnazione della sentenza, oltretutto composta da un unico capo, emessa a definizione del primo grado di giudizio, tanto chiari da avere consentito a parte appellata di svolgere ogni sua più puntuale difesa.
Pretestuosa si deve qualificare l'eccezione formulata da parte appellata ove si duole dell'assenza di precisa indicazione dei capi della cartella di pagamento oggetto di opposizione, risultando una tale precisazione inutile poiché già adeguatamente indicati nell'atto di opposizione, dalla stessa parte presentato, e nella sentenza appellata.
Eccentrica si palesa poi l'eccezione formulata da parte appellata ove ritiene di individuare il petitum del presente giudizio nel valore di causa indicato ai fini della sua iscrizione a ruolo.
2. Il primo motivo di appello, inerente all'eccezione di inammissibilità dell'azione per
“intervenuta formazione del titolo esecutivo” a seguito di omessa tempestiva opposizione avverso i verbali di accertamento quali atti prodromici all'iscrizione a ruolo degli importi di cui alle cartelle qui impugnate, sollevata da parte appellante nella sua memoria di costituzione di data 21/10/2022, disattesa nel primo grado di giudizio e qui espressamente riproposta, è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento di ulteriori motivi di appello formulati.
Non vi è dubbio alcuno che l'ente appellante abbia impugnato la sentenza nella sua interezza e con riferimento ai capi dal n. 1 al n. 597 della cartella di pagamento n. 021
2021 0001206317 000 fatti oggetto di opposizione, inerendo l'eccezione, da accogliersi, al suo unico capo, come si evince dal chiaro riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 203 co. 3 e 204-bis del D.lgs. n. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale di accertamento dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta, ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa,
l'opposizione innanzi al giudice di pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7 D.lgs. n. 150/2011) e, una volta decorsi i termini ivi previsti, “il verbale,
Pag. 5 di 10 in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Infondata risulta, pertanto, l'eccezione formulata da parte appellata in via preliminare ove ravvisa l'inammissibilità dell'atto di appello per eccessiva genericità avendo il palesemente esplicato le sue difese, sia nel primo grado di giudizio, Parte_1 sia nel presente, con espresso riferimento ai soli capi della cartella di pagamento n. 021
2021 0001206317 000 fatti oggetto di opposizione e riferiti al ruolo dal medesimo ente iscritto.
A conforto della fondatezza dell'eccezione formulata da parte appellante, vengono richiamate alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione, in base alle quali si deve ritenere preclusa, per il noleggiatore/locatore, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento (cfr. Cass. nn. 32920/2022, 510/2023 e 1383/2023).
Sul punto si può anche citare quanto già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 72/2024, pubblicata in data 23/01/2024.
“Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente
l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato della società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex articolo 615 c.p.c. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
“estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio dei veicoli senza conducente, dell'articolo
Pag. 6 di 10 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.”
Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Quanto sopra esposto risulta coerente a consolidato principio di diritto, secondo il quale,
“in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (cfr. Cass. n. 9059/2021).
Nel caso di specie è incontroverso che la notificazione delle cartelle di pagamento, emesse dall' su incarico del sia Controparte_3 Parte_1 stata anticipata dalla rituale notificazione dei verbali di violazione del codice della strada a cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto delle cartelle medesime. Infatti, il
Giudice di Pace ha accertato che “all'attrice venivano notificati, quale proprietaria del veicolo, i verbali relativi alle violazioni al codice della strada, sottese alla cartella impugnata” (cfr. pag. 5 della sentenza qui impugnata).
Ne consegue che l'eccezione, formulata nell'atto di citazione in opposizione alle cartelle di pagamento da parte qui appellata con riferimento al difetto Controparte_1 di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 196 del D.lgs. n. 285/1992, è da ritenersi inammissibile, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento e altresì dovendosi evidenziare che la modifica dell'articolo prima citato, successiva ai verbali di contestazione di violazione del codice della strada, non può avere rilevanza alcuna,
Pag. 7 di 10 atteso che, in materia di sanzioni amministrative, non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr. Cass. nn. 19030/2022 e 1383/2023).
Peraltro, l'eccezione, anche qualora tempestivamente proposta in opposizione ai verbali di contestazione, con riferimento alla formulazione dell'articolo applicabile ratione temporis, sarebbe stata comunque destinata a essere disattesa in quanto la Corte di
Cassazione, anche di recente, ha ribadito che “l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore
a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi
(diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente
e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione".
Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01;
Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214; Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675; Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926). Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è "ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei
Pag. 8 di 10 soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass. Sez. 3, ord.
10833 del 2020, cit.). Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. C.d.S., che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 C.d.S. - il
"locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 63, ord. n. 13664 del 2017, cit.)” (cfr. Cass. n. 1383/2023, conformemente a Cass. n. 9675/2020 – “In tema di sanzioni amministrative in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione,
l'articolo 196 del codice della strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello. La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poiché nel caso di noleggio il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate, così che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti
(dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario,
e ciò legittima la pretesa del comune verso quest'ultimo”).
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, Controparte_1 proprietaria dei veicoli noleggiati/locati, rimane solidalmente responsabile, unitamente al noleggiante/locatario (e all'autore, se persona diversa), per il pagamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, e così anche con
Pag. 9 di 10 riguardo alle cartelle di pagamento emesse a seguito di iscrizione a ruolo degli importi rimasti ancora insoluti, posto che la comunicazione dei dati dei noleggianti/locatari, anche se regolarmente effettuata all'ente impositore, non è di per sé idonea a produrre alcun effetto impedivo o estintivo sulla pretesa creditoria, non avendo incidenza alcuna sulla sussistente responsabilità solidale del noleggiatore/locatore per il pagamento delle sanzioni amministrative.
L'accoglimento della riproposta eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento emessa dall' Controparte_3
, in atti indicata, limitatamente ai ruoli iscritti dal di cui
[...] Parte_1 ai capi dal n. 1 al n. 597, comporta la riforma della sentenza di primo grado.
3. Alla luce dei contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, così definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello avverso la sentenza n. 240/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa in data 06/09/2023 e pubblicata in data 14/08/2024;
2. rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. azionata da avverso Controparte_1
la cartella di pagamento emessa dall' con CP_3 Controparte_3 numero 021 2021 0001206317 000, riferita ai capi del ruolo iscritto dal Parte_1 oggetto di causa, con conseguente loro conferma;
[...]
3. compensa, integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in data 18/12/2025
Il Giudice
EL OL
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