Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°30869 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: , rapp.ta e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. DE MARTINO IRENE (c.f.: ) C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Corso Garibaldi n.8;
- ATTRICE
E
(c.f.: , in qualità di procuratrice di CP_1 C.F._3 sé stessa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA, alla Piazza Vanvitelli n.5;
- CONVENUTA
NONCHÉ
(P.I. ), con sede legale in Mogliano Controparte_2 P.IVA_1
Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona dei l.r. pro tempore, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. MAGALDI RENATO (c.f.:
, presso il cui studio in NA, alla Piazza Carità C.F._4
n.32 è elettivamente domiciliata;
- CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubbli-
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Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec in data 20.12.2021, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 CP_3
[..
, onde sentirne pronunciare condanna al risarcimento dei danni patri- moniali provocati dalla condotta colposa di quest'ultima nell'esecuzione del suo mandato professionale ed, in particolare, per la mancata trascri- zione sia della domanda giudiziale del procedimento R.G. n. 28689/2007 dinanzi al Tribunale di NA contro la Controparte_4
– avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica ex art.
[...]
2932 c.c. dell'atto di prenotazione dell'immobile sito in ME di NA zona 167, lotto C, sub. lotto B, fabbr. 4, piano 5, int. 19, tipo B e dell'annesso locale box auto sito in ME di NA, zona 167, lotto C, sub B, fabbr. 4 piano 6-int. 12, nonché della relativa sentenza di acco- glimento n. 2265/2010 del Tribunale di NA che aveva disposto il tra- sferimento in suo favore dei suddetti immobili.
Secondo la prospettazione dell'attrice, la mancata trascrizione della domanda giudiziale prima (e la tardiva trascrizione della sentenza costi- tutiva poi) avrebbe comportato per la stessa la perdita dell'unico bene immobile di cui disponeva, in quanto l'avrebbe lasciata esposta alla pro- cedura esecutiva R.G.E. n. 1433/2012 azionata da Monte dei Paschi S.p.A., creditore della culminata nel decreto di trasferimento CP_4 del 4 settembre 2019 dell'immobile sito in ME di NA, alla via E. De Nicola n. 3, piano 5, int. 19, scala D, lotto B, edificio 4 nonché del relativo locale box a favore della aggiudicataria . Controparte_5
Parte attrice ha chiesto quindi, accertata la responsabilità professionale della convenuta, condannare quest'ultima al risarcimento del danno, identificato nell'aver perso la titolarità dei menzionati beni (secondo stima da effettuarsi in corso di causa).
Costituitosi in giudizio, la convenuta avv. ha chiesto la chiamata CP_1 in causa della società assicuratrice nel merito ha Controparte_6 contestato l'avverso dedotto ed ha chiesto il rigetto della domanda, in- fondata in fatto e diritto, deducendo il corretto svolgimento della sua attività professionale nei confronti dell'attrice, l'insussistenza di una sua condotta colposa, nonché la mancanza del necessario nesso eziologico tra l'asserita attività negligente e il danno patito ed, in ogni caso, la pre- scrizione del diritto al risarcimento del danno;
in particolare la convenu- ta ha rilevato l'assenza in atti di uno specifico incarico professionale in merito alla trascrizione della domanda giudiziale;
ha rilevato altresì che la mancata trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. era da ascrivere in primo luogo alla mancanza dei dati catastali dell'immobile prenotato, presenti successivamente all'istaurazione del giudizio;
ha infine eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'adempimento avente ad oggetto la trascrizione della sentenza n. 2265/2010 del Tribunale di Na-
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poli, ai sensi della normativa vigente, non era onere riconducibile alla competenza professionale dell'avvocato ma obbligo di legge in capo al cancelliere.
La compagnia chiamata in causa, regolarmente costituita in giudizio, ha contestato nel merito la domanda attorea, eccependo, in particolare, l'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta dall'avv. e il CP_1 danno dedotto da parte attrice, oltre che l'infondatezza della pretesa ri- sarcitoria per mancanza assoluta di prova, da parte dell'attrice, dei sud- detti elementi.
Trattato il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza previa con- cessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al ri- sarcimento del danno sollevata dall'avv. , in quanto in materia di CP_1 responsabilità professionale dell'avvocato, il dies a quo è fissato nel momento in cui il danno è conoscibile all'assistito, trovandosi il danneg- giato non in uno stato di semplice ignoranza sull'esistenza di un danno da lui patito ma in una situazione di oggettiva impossibilità di riconosce- re il danno e, quindi, di impedire il decorso del termine prescrizionale. Nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di trascrivere la domanda giudi- ziale di cui all'art. 2932 c.c. la prescrizione decorre da quando il cliente ha appreso l'inadempimento del suo difensore;
pertanto, il dies a quo parte dal trasferimento coattivo della proprietà del bene, in quanto solo da quel momento il pregiudizio si palesa al cliente (cfr. Cass. n. 16658/2007). Nella fattispecie in esame, il suddetto termine può rite- nersi che decorra dalla data del 10 ottobre 2019 ovvero dal momento della notifica dell'atto di precetto con cui veniva intimato a parte attrice il rilascio degli immobili, in forza del decreto di trasferimento del 4 set- tembre 2019 (munito di formula esecutiva), atto oggettivamente idoneo a far conoscere alla Sig.ra l'asserito danno. Parte_1
Nel merito, tuttavia, la domanda di parte attrice è infondata e deve es- sere rigettata per quanto di seguito esplicitato.
Nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità professionale dell'avvocato occorre stabilire, innanzitutto, se vi sia stata colpa del pro- fessionista nell'adempimento della propria prestazione e, solo in caso affermativo, procedere con l'esame del nesso eziologico tra tale condot- ta e il danno risarcibile.
Giova richiamare in tema i principi relativi alla responsabilità professio- nale dell'avvocato. In via generale, al suddetto professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla peri- zia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione do- vuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del profes- sionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
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Per gli avvocati, (cfr. Cass. 24544/2009) va precisato che: “la responsabi- lità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappre- sentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del ri- schio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
In particolare, per quel che rileva nel caso in esame, va ribadito il princi- pio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente per colpa commisurata alla natura della prestazione, che ri- sulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la pre- stazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficol- tà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammesso, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimo- stri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Sul piano dell'onere della prova il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esi- stenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238). La Corte (cfr anche Cass. 2638/2013), con orien- tamento del tutto condiviso da questo giudice, ha più volte chiarito che
“ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla pro- pria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il dan- no derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n.6967/06, Cass. n.9917/2010)”; in tale contesto il danno va liquidato in ragione d'un cri- terio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito d'un coeffi- ciente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo e deducibile, questo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situa- zione giuridica dedotta od, ove tale criterio risulti di difficile applicazio- ne, con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 CC (ex pluribus Cass.
9.11.97 n. 11522, 15.3.96 n. 2167, 29.4.93 n. 5026, 7.3.91 n. 2368).
Tanto premesso, quanto al caso in esame, si rileva che il conferimento dell'incarico professionale all'avv. non è in contestazione, oltre a CP_1 risultare dagli atti prodotti in giudizio (cfr. atto di citazione del
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25.06.2007 e successiva sentenza n. 2265/2010 del Tribunale di NA, dai quali emerge che l'avv. ha assistito l'attrice nel procedimen- CP_1 to R.G. n. 28689/2007 dinanzi al Tribunale di NA), così come pacifica è anche la mancata trascrizione della citazione introduttiva del predetto giudizio ex art. 2932 c.c. a firma dell'avv. , come implicitamente CP_1 ricavabile dalla comparsa di costituzione della convenuta.
Parte attrice, infatti, ha lamentato che a seguito della mancata trascri- zione degli atti e dei provvedimenti menzionati, la sentenza pur favore- vole che disponeva il trasferimento a favore della stessa degli immobili siti in ME, pronunziata dal Tribunale di NA ex art. 2932 c.c., è ri- masta priva di effetti, risultando non opponibile ai terzi che hanno azio- nato successivamente il pignoramento immobiliare del 29 agosto 2012, regolarmente trascritto il 07 novembre 2012, terminato con decreto di trasferimento a terzi (emesso il 04 settembre 2019 dal Tribunale di Na- poli).
Sul punto, nulla può essere addebitato al professionista convenuto per la mancata trascrizione della sentenza costitutiva n.2265/2010 del Tri- bunale di NA, dovendosi ricondurre tale adempimento alla compe- tenza del cancelliere in qualità di pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto soggetto a trascrizione, ai sensi dell'art. 2671 c.c. in combinato disposto con gli artt. 6 e 16 lett. c), d. lgs. 347 del 1990.
Viceversa, l'addebito di responsabilità per mancata trascrizione della domanda giudiziale appare plausibile, nel senso che la domanda giudi- ziale ex art. 2932 c.c., riguardando un caso nel quale la trascrivibilità è prevista per legge, consentendo di poter opporre gli effetti della senten- za anche nei confronti dei terzi in buona fede, non può che rientrare nell'ordinario perimetro del mandato professionale affidato all'avvocato incaricato di esercitare un'azione del tipo di quella indicata, tenuto dili- gentemente a trascrivere la domanda giudiziale per la migliore tutela degli interessi del cliente assistito;
nel caso di specie la domanda non è stata trascritta.
La giurisprudenza di legittimità è stata chiara al proposito, ritenendo qualsiasi attività che sia funzionale alla migliore difesa del cliente, an- corché di natura meramente materiale, di competenza del legale, salvo il caso in cui vengano eseguite dalle parti per espressa volontà delle stes- se (si veda Cass. civ., sent. n. 1605/2012).
Né possono ritenersi fondate le motivazioni addotte dalla convenuta per giustificare la mancata trascrizione della domanda, ossia l'assenza dei dati catastali dei beni immobili prenotati al momento dell'istaurazione del giudizio, non risultando detta circostanza docu- mentalmente provata. Peraltro, anche ammettendo l'assenza dei dati catastali, questi sono poi emersi nel 2008 come affermato dalla stessa convenuta;
dunque, la trascrizione ben poteva essere eseguita anche successivamente e in pendenza di giudizio.
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Per quanto emerge documentalmente, la scelta di procedere nel senso di trascrivere la domanda giudiziale, generalmente opportuna nel caso di azioni volte ad ottenere il trasferimento della proprietà di un bene immobile, doveva essere adottata nel caso in esame, considerando che già al momento della introduzione della domanda ex art. 2932 c.c. vi erano iscrizioni precedenti su detti immobili;
nel caso de quo quindi an- cor di più la trascrizione della domanda poteva apparire come utile, ri- sultando prevedibile la possibilità di una eventuale futura azione esecu- tiva (che nei fatti si è poi verificata proprio con la procedura esecutiva R.G.E. n. 1433/2012 azionata da MPS Gestione Crediti S.p.A. per conto di MPS S.p.A., originaria dante causa dell'odierna attrice e creditore della
, sulla base di un mutuo concesso il 13 marzo 1992 a CP_4 quest'ultima società, stante l'iscrizione di ipoteca sugli immobili oggetto di causa in favore della predetta banca in data anteriore rispetto all'introduzione del giudizio, come risulta dagli atti di causa).
A norma dell'art. 2643, n. 14, c.c. sono soggetti a trascrizione nei pubblici registri "le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione" del diritto di proprietà sui beni immobili”; nonché ai sensi del successivo art. 2644 c.c. "gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acqui- stato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto ante- riormente alla trascrizione degli atti medesimi".
Ne consegue che la mancata trascrizione della domanda giudiziale in- trodotta con atto di citazione del 25.06.2007 dall'avv. a mezzo CP_1 del quale è stato istaurato il giudizio R.G. n. 28689/2007 dinanzi al Tribu- nale di NA contro la non può non costituire addebito di im- CP_4 perizia a carico del professionista convenuto, tenuto conto in particola- re della situazione di possibile utilità della trascrizione con effetti preno- tativi.
Accertata la condotta inadempiente del professionista convenuto, oc- corre eseguire quel giudizio prognostico idoneo a verificare la sussisten- za del nesso eziologico tra detto inadempimento e il danno patito dall'attrice.
Orbene, in ordine a tale profilo, giova preliminarmente richiamare i prin- cipi generali della materia, più volte chiariti dalla giurisprudenza di legit- timità, in ossequio ai quali affinché possa affermarsi l'esistenza di un va- lido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario appurare che, ove l'avvocato avesse te- nuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355, Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Avendo ad oggetto un evento non accaduto ed altresì irripetibile, tale nesso deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca 6
“certezza”, ma anche solo in termini di “ragionevole probabilità” di suc- cesso (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 no- vembre 2004, n. 21894). Tale regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe po- tuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, si ap- plica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (cfr. Cass. civ., ord. 5 giugno 2024, n. 15719; Cass. civ., ord., 9 aprile 2024, n. 9520).
Ed infatti, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professio- nista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risul- tato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). Occorre, in altri termini, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe do- vuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. civ., sez. III, 13 feb- braio 2014, n. 3355) da compiere sulla base di una valutazione necessa- riamente probabilistica, riservata al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità (si veda sul punto Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2015 n. 10526; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355) e fondata sulla rigorosa prospettazione di parte.
In tema, è stato di recente ribadito che poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale, la responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva, da cui discenda il verifi- carsi di una decadenza o di una preclusione, non può ammettersi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professiona- le, essendo necessario verificare se l'evento produttivo del giudizio la- mentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del prima, se un dan- no vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il compor- tamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (V. ex multis App. NA, 12 gennaio 2024, n. 109; Trib. Roma, 30 aprile 2024, n. 7394).
Sebbene agevolato dalla possibilità, per il giudice, di operare un giudizio prognostico di “ragionevole probabilità” (e non di “assoluta certezza”) quanto all'accertamento del nesso causale (nei termini appena sintetiz- zati), l'onere della prova dell'esistenza del danno ed della sussistenza del nesso di causalità ricade, in ogni caso, sull'attore.
Quest'ultimo, infatti, “è tenuto a provare non solo di aver sofferto un
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danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inade- guata attività del professionista” (cfr, Cass. civ., sez. II, 27 maggio 2009, n. 12354; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 1999, n. 722). In altri termini, non basta individuare un errore nella prestazione del professio- nista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione ri- sarcitoria: occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e cir- costanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista ab- bia colposamente errato), e dall'altro, nella concreta misura di tale perdi- ta (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.).
Alla stregua dei principi appena indicati è evidente che, nel caso di spe- cie, accertata la condotta negligente, l'attrice avrebbe dovuto rigorosa- mente anche dimostrare: 1) che la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. e della relativa sentenza da parte dell'avv. , qua- CP_1 lora eseguita, avrebbe consentito di opporsi vittoriosamente all'azione esecutiva intrapresa sui suoi beni;
2) che la condotta colposa del men- zionato professionista ha cagionato un danno determinato, ossia la perdita degli immobili siti in ME di NA (come in atti indicati).
Nel caso in esame il menzionato giudizio prognostico avrà ad oggetto la verosimile prevalenza in giudizio delle ragioni dell'attrice sul creditore procedente nell'ambito della procedura R.G. E. n.1433/2012. Ebbene, secondo questo Tribunale le tesi prospettate dall'attrice non possono trovare accoglimento, in quanto infondate. Sul punto, la componente del nesso di causalità tra inadempimento e danno subito, necessario ai fini della pronuncia di addebito di responsabilità professionale dell'avvocato, nel caso in esame non può dirsi sussistente. Alla luce di quanto emerso, infatti, va evidenziato che quand'anche fosse stata te- nuta dalla convenuta la condotta corretta, ovvero quand'anche fosse stata effettuata la trascrizione della domanda prima e della sentenza costitutiva poi, detta attività sarebbe rimasta irrilevante sotto il profilo del danno lamentato dalla parte attrice e cioè la perdita della disponibili- tà dei beni siti in ME di NA, con conseguente danno economico corrispondente al prezzo versato alla al momento dei relativi CP_4 atti di prenotazione.
Com'è noto, la condotta richiesta al professionista di trascrizione della domanda giudiziale è funzionale ad anticipare gli effetti costitutivi della sentenza eventualmente favorevole alla data di istaurazione del giudizio al fine di proteggere i beni da azioni esecutive intraprese sugli stessi e fondate su trascrizioni eseguite medio tempore in pendenza di giudizio e, dunque, successive alla domanda. E su tale profilo parte attrice non erra nell'affermare in memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., che “è fatto no- torio che la trascrizione sia della domanda tendente ad ottenere
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l'esecuzione di un obbligo contrattuale ai sensi dell'art. 2932 c.c. con ef- fetto prenotativo sia della sentenza … prevalgono sulle iscrizioni suc- cessive”.
Nel caso di specie, però, a ben vedere il danno lamentato dall'attrice re- lativo alla perdita della disponibilità dei beni siti in ME non è ricondu- cibile alla condotta omissiva del convenuto professionista, bensì alla procedura esecutiva R.G.E. 1433/2012 azionata da MPS Gestione Crediti S.p.A. nei confronti di e Diva House s.r.l. – soggetti Parte_2 che allora, in mancanza di trascrizione della sentenza costitutiva a favo- re di , risultavano proprietari dei beni. Tale azione esecu- Parte_1 tiva, infatti, come si evince dall'ordinanza del Tribunale di NA del 20.02.2020 in atti, era fondata su ipoteca iscritta anteriormente (preci- samente il 18.03.1992 ai nn.12632/1116, rinnovata il 10.02.2012 ai nn. 6239/576) che sarebbe senza dubbio alcuno prevalsa non solo sulla sen- tenza costitutiva n.2265/2010 del Tribunale di NA, nel caso in cui fosse stata correttamente e tempestivamente trascritta, ma anche sulla trascrizione della relativa domanda giudiziale del 25.06.2007 (nell'eventualità in cui fosse stata trascritta dall'avvocato convenuto).
Nel giudizio prognostico, dunque, occorre risolvere il conflitto tra l'attore in giudizio che abbia trascritto la propria domanda giudiziale – parte attrice - ed il creditore procedente che abbia anteriormente iscrit- to ipoteca - MPS Gestione Crediti S.p.A. -, e successivamente trascritto il pignoramento. Ebbene, tale contrasto, deve essere risolto a favore del secondo, già solo in base all'interpretazione sistematica delle disposi- zioni codice civile.
Sul punto, occorre richiamare i principi generali in tema di priorità tra trascrizioni e iscrizioni.
Dall'art. 2652, n. 2, c.c., secondo cui la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di con- trarre «prevale sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda», si ricava non solo il principio se- condo cui il creditore che abbia, quindi, iscritto ipoteca dopo la trascri- zione della domanda giudiziale, soccombe rispetto all'attore vittorioso, ma anche, e a contrario, che se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, o se quest'ultima addirittura non è trascritta, sarà il creditore ipotecario a prevalere. In altri termini, il principio di priorità, sancito dall'art. 2644 c.c. che regola anche il conflit- to tra trascrizioni ed iscrizioni, si estende anche alla trascrizione delle domande giudiziali.
In termini generali, invero, l'ipoteca, ai sensi dell'art. 2808, comma 1, c.c., «attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione». Ciò significa che — poiché l'espropriazione inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.) — il creditore ipotecario ha il «diritto di pignorare» l'immobile 9
ipotecato (purché, ovviamente, sia munito di un titolo esecutivo); e che, a seguito di tale pignoramento, l'espropriazione forzata procede fino all'aggiudicazione, al trasferimento della proprietà al terzo aggiudicata- rio, ed al successivo riparto della somma ricavata a favore del medesimo creditore ipotecario, con prevalenza sia di tale creditore che dell'aggiudicatario-acquirente rispetto a chiunque abbia trascritto atti o domande successivamente all'iscrizione dell'ipoteca.
Il conflitto sostanziale tra creditore ipotecario procedente ed attore che abbia trascritto la propria domanda successivamente all'iscrizione ipo- tecaria è, quindi, risolto a favore del primo;
correlativamente, anche la posizione dell'aggiudicatario risulterà prevalente, ai sensi dell'art. 2919 c.c., su quella del suddetto attore.
Nel caso in esame, dunque, anche qualora la convenuta avesse trascrit- to tempestivamente gli atti processuali come dedotto da parte attrice, sui beni siti in ME di NA, gravava comunque il vincolo reale dell'ipoteca vantata da MPS, iscritta il 19 marzo 1992 e rinnovata in data 10 febbraio 2012, che avrebbe consentito ugualmente al creditore ipo- tecario di azionare la procedura esecutiva sugli stessi per soddisfare il suo credito e di prevalere anche nei confronti del terzo proprietario – parte attrice –, tenuto conto del tipico diritto di sequela della garanzia ipotecaria.
In altre parole, la trascrizione della domanda e della sentenza ex art. 2932 c.c. relativa ai beni in atti compiutamente descritti, qualora corret- tamente e tempestivamente eseguita, non solo non avrebbe evitato l'azione esecutiva intrapresa sui beni dell'attrice, ma verosimilmente detta azione sarebbe risultata ugualmente vittoriosa per il creditore procedente per i motivi sopra esposti, con il medesimo effetto in capo all'attrice della perdita di disponibilità degli immobili, in seguito a vendita forzata.
Il giudizio prognostico non può, pertanto, avere esito positivo, non avendo l'attrice soddisfatto i presupposti sopra menzionati. In conse- guenza di tanto la domanda di parte attrice deve essere rigettata per non avere correttamente provato il nesso causale tra la condotta colpo- sa del professionista convenuto e il danno subito.
La domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della so- cietà chiamata in causa “ rimane assorbita nel rigetto Controparte_6 della domanda principale.
La complessità e parziale novità delle questioni affrontate in motivazio- ne, la natura della controversia e l'esito della stessa, connotato comun- que dalla statuizione relativa all'eccezione di prescrizione e dalla sussi- stenza di un inadempimento del professionista convenuto relativo alla mancata trascrizione di un atto soggetto per legge a trascrizione nei pubblici registri, l'assenza di adeguata prova del danno e del pregiudizio effettivamente residuato a carico dell'attrice, nonché la portata mera-
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mente processuale della statuizione concernente la domanda di garan- zia avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice, chiamata giu- stamente in causa da parte del convenuto (in conseguenza della validità del rapporto assicurativo), costituiscono complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di NA, sezione ottava civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella controversia civile come in epigrafe indicata, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda perché infondata;
• dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dalla conve- nuta nei confronti della società Controparte_6
• dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in NA il 29.1.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Barbara Di Tonto)
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