Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 17/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2025, proposto da:
Tunis Marine S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reginelli, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Ufficio Territoriale del Governo Pesaro Urbino, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 14.07.2025 dall’U.t.g. di Pesaro Urbino, Sportello Unico per l’Immigrazione, con cui veniva rifiutata la richiesta di nulla osta di cui alla domanda PU5610282818 in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta decorsi i sette giorni previsti dall’art. 22 comma 5 quinquies del d.lgs. n. 286/1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro-Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa Renata EM RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza in forma semplificata”, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
VISTA l’ordinanza cautelare n. 284 del 5.12.2025 con cui questo T.a.r. ha accolto ai fini del riesame la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO:
- che l’amministrazione intimata con documentazione depositata in atti il 6.02.2026 parte ricorrente, con dichiarazione resa in udienza, ha dato atto di aver revocato in autotutela, in esecuzione del riesame disposto dal Collegio nella fase cautelare, il provvedimento impugnato di archiviazione dell’istanza di nulla osta;
-che pertanto, come da avviso reso dal Collegio ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., il presente ricorso, va dichiarato improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett.c) c.p.a.;
- che, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile-
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM RO, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata EM RO |
IL SEGRETARIO