Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza breve 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 05/05/2026, n. 8283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8283 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2026, proposto da
OS CQ, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciana Caruso, Letizia CQ, con domicilio eletto in Ficarra, via Matini, n. 213;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento del 10.12.2025, Protocollo nr: AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0014867.10-12-2025. h.14:43, proveniente dall'indirizzo pec: dgistituzioni@pec.mur.gov.it, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - Segreteria Generale - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica ex Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore Ufficio V “Stato giuridico ed economico del personale universitario”, nella parte in cui non viene riconosciuta valida la domanda 160368 formulata dalla ricorrente, tramite la piattaforma informatica su cui la stessa doveva essere inserita, secondo il bando di concorso;
2) dell'elenco degli ammessi, allo stato non conosciuto, al concorso pubblico per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 settore 03/C2 Prima Fascia, e del relativo avviso, laddove non reca il nominativo della ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati;
3) dei FILE LOG che riassumono e certificano le azioni della ricorrente senza specificare però l'effettivo malfunzionamento della piattaforma, nei termini segnalati e documentati dalla medesima ricorrente;
4) del bando di concorso, nella parte in cui non prevede modalità alternative a quella telematica di inoltro delle domande di partecipazione o di riapertura dei termini di presentazione per i casi di malfunzionamento del portale informatico, in violazione dei principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, di quelli di massima partecipazione e parità di trattamento nelle procedure concorsuali, oltreché di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa;
5) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, che sia lesivo dell'interesse della ricorrente, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale del concorso, ove non dovesse recare il nominativo della ricorrente, incluse tutte le note mail di riscontro del Cineca Consorzio Interuniversitario alle molteplici segnalazioni e richieste formulate dalla ricorrente al fine di essere ammessa alla selezione concorsuale, di cui meglio si dirà oltre, nonché il silenzio serbato sulle note pec inviate dalla ricorrente in data 23.11.2025 ore 22.36 e 22.51;
e, per l'accertamento
- del diritto della ricorrente all'ammissione al concorso, ritenendo valida e tempestiva la domanda n. 160368, e quindi, ammettere la candidata alla selezione concorsuale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 settore 03/C2 Prima Fascia, condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti a tal fine;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa GI VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. La ricorrente, professore associato di seconda fascia presso l'Università degli Studi di Messina nel settore concorsuale 03/C2, espone di aver inteso partecipare alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, settore 03/C2 – Prima Fascia, indetta con Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023 e successive modificazioni.
2. Il bando prevedeva la presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente mediante procedura telematica, tramite la piattaforma ASN gestita dal NE, con termine perentorio fissato al 10 novembre 2025 ore 15:00.
3. La ricorrente riferisce di aver iniziato la compilazione della domanda n. 160368 in data 9 settembre 2025 alle ore 17:29 e di aver successivamente caricato sulla piattaforma la documentazione richiesta nei giorni e nelle ore precedenti la scadenza del termine.
4. Deduce, tuttavia, di non aver potuto completare l'invio della domanda entro il termine stabilito a causa di:
a) indisponibilità della piattaforma nelle ore notturne del 10 novembre 2025 (dalle ore 02:02 alle ore 05:55 circa), durante le quali il sistema sarebbe stato in stato di "MAINTENANCE";
b) blocco del sistema in fase di chiusura della domanda, alle ore 14:45 circa, per l'impossibilità di eliminare il file n. 3896820, tra quelli segnalati dalla piattaforma come privi dei codici identificativi WOS e SCOPUS;
c) reiterato messaggio di "ERRORE Sconosciuto" restituito dal sistema, che avrebbe impedito ogni ulteriore operazione fino alla scadenza del termine.
5. La ricorrente contattava il supporto tecnico del NE mediante l'apertura di ticket di assistenza a partire dalle ore 15:05 del 10 novembre 2025, lamentando il malfunzionamento della piattaforma e chiedendo la rimessione in termini.
6. In data 23 novembre 2025 e 1° dicembre 2025, la ricorrente inoltrava formali istanze di ammissione alla procedura concorsuale al Ministero dell'Università e della Ricerca e al NE.
7. Con nota prot. n. AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0014867.10-12-2025 del 10 dicembre 2025, il Ministero comunicava il rigetto dell'istanza, motivando che da una verifica disposta con il Consorzio NE non era emerso alcun malfunzionamento della piattaforma tale da impedire l'invio della domanda di partecipazione entro il termine previsto.
8. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva il presente ricorso, articolato in un unico motivo di censura, con il quale deduce l'illegittimità del diniego per violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
9. In particolare, la ricorrente sostiene che il mancato invio della domanda sarebbe imputabile esclusivamente a malfunzionamenti della piattaforma gestita dal NE e che, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di procedure telematiche, il rischio di malfunzionamento dovrebbe ricadere sull'amministrazione procedente.
10. All'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, questo Tribunale disponeva incombenti istruttori, ordinando al Ministero resistente di produrre una relazione tecnica analitica con la ricostruzione cronologica completa e dettagliata delle operazioni riferibili all'utenza della ricorrente nei giorni 9 e 10 novembre 2025, nonché la produzione dei log di sistema relativi alla domanda n. 160368.
11. L'Amministrazione ha ottemperato all'ordinanza depositando la documentazione richiesta, consistente in una relazione tecnica del NE, corredata dagli allegati A, A2, B e C contenenti estratti dei log di sistema relativi alla domanda n. 160368.
12. La ricorrente ha contestato la sufficienza e l'attendibilità della documentazione prodotta, deducendo che la stessa sarebbe incompleta, priva di certificazione di conformità e proveniente da soggetto privo di terzietà e imparzialità, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
13. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, uditi i difensori delle parti, il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. della possibilità di definizione del ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata. Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Il ricorso è infondato e può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., risultando, alla luce degli esiti dell’istruttoria svolta, manifestamente infondate le censure dedotte e non essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
15. In via preliminare, il Collegio deve respingere le censure della ricorrente volte a contestare la sufficienza e l'attendibilità della documentazione tecnica prodotta dall'Amministrazione in ottemperanza all'ordinanza istruttoria del 12 febbraio 2026.
16. La ricorrente deduce che la relazione tecnica depositata dal NE sarebbe incompleta, inattendibile in quanto redatta da soggetto dipendente o comunque collegato al Consorzio Interuniversitario NE, e priva di certificazione di conformità e di elementi oggettivamente riscontrabili che ne garantiscano la genuinità e l'originalità.
17. Tali rilievi non possono essere condivisi.
18. L’ordinanza istruttoria è stata formulata in termini ampi in una fase in cui non risultavano note le modalità di tracciamento del sistema; all’esito dell’adempimento è emerso che la piattaforma ASN registra le operazioni mediante log riferiti alla singola utenza, idonei a ricostruire puntualmente le attività svolte.
19. In particolare, la documentazione prodotta reca una ricostruzione coerente e tecnicamente motivata delle operazioni effettuate dalla ricorrente nei giorni 9 e 10 novembre 2025, con specifica indicazione degli orari e delle azioni compiute sulla domanda n. 160368. In particolare, sono stati prodotti:
- l'elenco delle operazioni di aggiornamento delle domande tracciate dalle ore 02:00 alle ore 04:00 del 10 novembre 2025 (Allegato A), da cui emerge che in tale fascia oraria sono state registrate complessivamente 758 operazioni di aggiornamento corrispondenti a 219 domande, di cui 155 definitivamente chiuse e inviate nella medesima fascia oraria;
- l'elenco delle operazioni di compilazione specificamente riferibili alla domanda n. 160368 nella fascia oraria 02:00-04:00 (Allegato A2), da cui risultano 31 operazioni di compilazione tracciate nei log dell'applicativo;
- l'elenco delle operazioni di aggiornamento delle domande tracciate dalle ore 14:30 alle ore 15:00 del 10 novembre 2025 (Allegato B), da cui emerge che in tale fascia oraria sono state registrate complessivamente 1.796 operazioni di aggiornamento corrispondenti a 499 domande, di cui 399 definitivamente chiuse e inviate nella medesima fascia oraria;
- l'estratto delle operazioni di log di sistema tracciate dalle ore 14:39 alle ore 14:59 del 10 novembre 2025 per la domanda n. 160368 (Allegato C), da cui risultano 176 operazioni di accesso e modifica, tutte con esito positivo (status 200).
20. Tale documentazione si rivela idonea e sufficiente ai fini del decidere, consentendo al Collegio di ricostruire con precisione la sequenza delle operazioni compiute dalla ricorrente e di verificare l'assenza di malfunzionamenti imputabili al sistema
21. Quanto all'asserita mancanza di terzietà e imparzialità della relazione tecnica, il rilievo è privo di pregio. La relazione tecnica redatta dal gestore della piattaforma informatica costituisce documentazione amministrativa che, ove non specificamente contestata nei suoi contenuti tecnici mediante prova contraria o controdeduzioni tecnicamente motivate, assume valenza probatoria.
22. La circostanza che il NE sia il gestore della piattaforma ASN non determina un automatico vizio di attendibilità della relazione tecnica, atteso che i log di sistema costituiscono registrazioni informatiche oggettive e cronologiche delle operazioni effettuate dagli utenti.
23. Del resto, la ricorrente non ha prodotto alcuna specifica controprova tecnica idonea a confutare le risultanze della relazione depositata dal NE, né ha offerto elementi concreti che possano far dubitare della genuinità dei dati estratti dal sistema di logging, limitandosi a generiche contestazioni sulla provenienza della documentazione.
24. Deve pertanto ritenersi che l'Amministrazione abbia sostanzialmente ottemperato all'ordinanza istruttoria e che gli elementi acquisiti siano pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
25. Dalla documentazione tecnica depositata emerge la seguente ricostruzione cronologica, non smentita da specifiche prove contrarie:
a) la ricorrente ha iniziato la compilazione della domanda n. 160368 in data 9 settembre 2025 alle ore 17:29, disponendo pertanto di oltre due mesi per completare le operazioni di caricamento dei dati e della documentazione richiesta;
b) nelle ore notturne del 10 novembre 2025, precisamente alle ore 02:02 e alle ore 03:20, il sistema risultava funzionante e disponibile alla compilazione, come attestato dalle 31 operazioni di compilazione tracciate nei log dell'applicativo per la domanda n. 160368 nella fascia oraria 02:00-04:00, nonché dalla circostanza che nella medesima fascia oraria 155 domande sono state definitivamente chiuse e inviate;
c) nella fascia oraria dalle ore 04:04 alle ore 05:55 del 10 novembre 2025, il sistema risultava effettivamente nello stato "MAINTENANCE", ossia temporaneamente indisponibile per manutenzione programmata. Tuttavia, tale indisponibilità si è verificata in un arco temporale limitato (1 ora e 51 minuti) ed è successiva agli accessi iniziali compiuti dalla ricorrente nelle primissime ore del giorno 10 novembre 2025;
d) nelle ore immediatamente precedenti la scadenza (fascia oraria 14:30-15:00), il sistema era regolarmente funzionante, come attestato dal numero elevato di operazioni registrate con esito positivo: 1.796 operazioni di aggiornamento corrispondenti a 499 domande, di cui 399 definitivamente chiuse e inviate;
e) per la domanda n. 160368, nella fascia oraria 14:39-14:59 sono state tracciate nei log di sistema ben 176 operazioni di accesso e modifica, tutte con esito positivo (status 200), che comprovano il corretto funzionamento della piattaforma;
f) alle ore 14:51:28 del 10 novembre 2025, la ricorrente tentava di eseguire la chiusura della domanda. 26. La procedura svolgeva tutti i controlli preliminari e segnalava la presenza in domanda di pubblicazioni prive dei codici identificativi WOS e SCOPUS, impedendo la chiusura della domanda in ossequio a quanto previsto dal bando;
g) alle ore 14:58:36, la ricorrente rimuoveva con successo la prima pubblicazione segnalata (file n. 2629210), come attestato dal log di sistema con status 200;
h) alle ore 15:00:09, ossia 9 secondi dopo la scadenza del termine perentorio, la ricorrente tentava di rimuovere la seconda pubblicazione segnalata (file n. 3896820), ma il sistema non consentiva più di completare l'operazione, essendo ormai decorso il termine per la presentazione della domanda;
i) la domanda è rimasta pertanto in stato di compilazione, non chiusa e non inviata.
27. Tale ricostruzione fattuale consente al Collegio di ritenere che gli elementi acquisiti non provino l'esistenza di un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire l'invio della domanda da parte della ricorrente.
28. In particolare:
- i log attestano la continuità di funzionamento del sistema nelle fasi decisive, ossia nelle ore immediatamente precedenti la scadenza del termine, con la registrazione di 176 operazioni con esito positivo sulla domanda n. 160368 e con l'invio tempestivo di 399 domande da parte di altri candidati nella fascia oraria 14:30-15:00;
- non risultano errori di sistema tali da bloccare le operazioni, ma esclusivamente controlli applicativi connessi alla validazione dei dati inseriti, in ossequio a quanto previsto dal bando di concorso;
il mancato perfezionamento dell'invio è dipeso dalla necessità di correggere dati non conformi alle prescrizioni del bando (pubblicazioni prive di identificativi richiesti) e dalla circostanza che la ricorrente ha tentato di completare tale correzione oltre il termine perentorio stabilito.
29. Le allegazioni della ricorrente circa un presunto "blocco" del sistema con reiterato messaggio di "ERRORE Sconosciuto" non trovano riscontro nei dati tecnici acquisiti e restano, pertanto, non dimostrate.
30. Al contrario, emerge con evidenza che il messaggio di errore visualizzato dalla ricorrente in sede di tentativo di chiusura della domanda non costituiva un malfunzionamento della piattaforma, ma la corretta applicazione delle regole procedurali previste dal bando, che imponeva la rimozione delle pubblicazioni prive dei codici identificativi WOS e SCOPUS quale condizione necessaria per la chiusura della domanda.
31. Tale meccanismo di controllo, lungi dal costituire un'anomalia del sistema, rappresenta una funzionalità essenziale volta a garantire la conformità delle domande alle prescrizioni del bando e, in ultima analisi, la parità di trattamento tra i candidati.
32. Alla luce della ricostruzione dei fatti sopra esposta, il Collegio ritiene che la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio sia imputabile esclusivamente alla ricorrente e non a malfunzionamenti della piattaforma gestita dal NE o dall'Amministrazione.
33. Sul punto, giova richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di procedure di gara e concorsuali gestite mediante piattaforme telematiche.
34. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che non può essere escluso da una gara telematica un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione sulla piattaforma entro l'orario fissato per tale operazione, ma non sia riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4811/2020; Consiglio di Stato, sez. III, n. 86/2020).
35. Tuttavia, tali principi operano soltanto se ricorra un comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme che risulti imputabile all'amministrazione procedente, e non possono mai operare in caso di comprovata negligenza dell'operatore economico o del candidato, il quale – benché reso edotto ex ante dalle regole del bando – non si è attivato per tempo.
36. La giurisprudenza ha altresì affermato un principio di autoresponsabilità del candidato, il quale deve preventivare e dominare le variabili connesse all'uso della piattaforma telematica, non potendo pretendere che l'amministrazione garantisca il buon fine delle operazioni qualunque sia l'ora prescelta per l'inizio delle stesse. In particolare, l'operatore che indugia fino alla prossimità della scadenza del termine per avviare le operazioni di upload e non riesce a finalizzare la procedura non può invocare rallentamenti fisiologici del sistema, rimanendo le conseguenze del mancato completamento a suo esclusivo carico (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 7912/2024).
37. Grava inoltre sull'operatore che lamenta il malfunzionamento del sistema l'onere di provare sia l'esistenza del malfunzionamento stesso sia di essersi attivato tempestivamente e con la dovuta diligenza, capitalizzando il tempo disponibile mediante l'avvio delle operazioni di caricamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
38. Infine, è stato chiarito che i messaggi di errore generati dal sistema in presenza di incongruenze nei dati inseriti o di mancata validazione di passaggi procedurali obbligatori non costituiscono malfunzionamento, ma corretta applicazione delle regole procedurali della piattaforma, la cui conoscenza è onere del concorrente.
39. Alla stregua dei principi sopra richiamati, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
40. In primo luogo, non risulta provato alcun malfunzionamento della piattaforma imputabile all'Amministrazione o al NE nelle ore decisive per il completamento e l'invio della domanda.
41. Come già evidenziato, i log di sistema attestano il regolare funzionamento della piattaforma nelle ore immediatamente precedenti la scadenza del termine, con la registrazione di 1.796 operazioni di aggiornamento di domande e l'invio tempestivo di 399 domande da parte di altri candidati nella fascia oraria 14:30-15:00, nonché l'esecuzione con esito positivo (status 200) di 176 operazioni sulla domanda n. 160368 nella fascia oraria 14:39-14:59.
42. La temporanea indisponibilità del sistema nella fascia oraria 04:04-05:55 per manutenzione programmata non può assumere rilievo decisivo, atteso che la ricorrente ha comunque potuto operare sulla piattaforma nelle ore precedenti e in quelle successive, disponendo di un lasso temporale complessivo superiore a nove ore prima della scadenza.
43. In secondo luogo, la criticità che ha impedito la chiusura della domanda – ossia la presenza di pubblicazioni prive dei codici identificativi WOS e SCOPUS – era già rilevabile in fase di compilazione della domanda, come emerge dalla stessa relazione tecnica del NE, che evidenzia come la candidata avesse potuto prendere visione di questa criticità già in fase di compilazione della domanda, allertata dai box colorati di rosso per Wos e Scopus.
44. La ricorrente disponeva pertanto di tempo congruo per verificare la conformità dei dati inseriti e per procedere alla correzione delle eventuali non conformità, non potendo invocare a propria tutela l'errore rilevato dal sistema in sede di tentativo di chiusura della domanda.
45. In terzo luogo, la ricorrente ha attivato le operazioni correttive (rimozione dei file privi dei codici identificativi) solo negli ultimi minuti disponibili: la prima operazione di rimozione con successo è avvenuta alle ore 14:58:36, mentre il secondo tentativo è stato effettuato alle ore 15:00:09, ossia già oltre il termine di scadenza.
46. Nel caso di specie, la ricorrente ha iniziato la compilazione della domanda con oltre due mesi di anticipo rispetto alla scadenza (9 settembre 2025), disponeva di un tempo ampiamente congruo per verificare la conformità dei dati inseriti e per correggere eventuali anomalie, ha tentato la chiusura della domanda solo alle ore 14:51:28 del 10 novembre 2025, ossia a circa 8 minuti dalla scadenza del termine, e ha attivato le operazioni correttive richieste dal sistema solo negli ultimi minuti, non riuscendo a completarle entro il termine perentorio.
47. Tale condotta non risponde ai doveri di diligenza qualificata gravanti su ogni candidato a una procedura concorsuale telematica e pone a carico della ricorrente le conseguenze del mancato completamento delle operazioni in tempo utile.
48. In quarto luogo, non è condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui il file n. 3896820, essendo già presente all'interno della piattaforma NE e non importato dall'esterno, avrebbe dovuto essere automaticamente conforme alle prescrizioni del bando.
49. Come correttamente rilevato dal NE nella relazione tecnica, la pubblicazione priva dei codici identificativi WOS e SCOPUS doveva essere esplicitamente indicata dalla candidata sul proprio catalogo di ateneo che raccoglie le pubblicazioni, prima di eseguire l'importazione della pubblicazione in domanda. Solo la presenza di almeno un codice identificativo valido consente l'estrazione del dato citazionale per il calcolo degli indicatori.
50. La circostanza che il file fosse già presente nella sezione personale della piattaforma NE non esonera la candidata dall'onere di verificare la conformità dello stesso alle prescrizioni del bando prima di associarlo alla domanda di partecipazione. La responsabilità della corretta compilazione della domanda e della conformità della documentazione allegata ricade esclusivamente sul candidato, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
51. Infine, non può trovare applicazione nel caso di specie il principio giurisprudenziale secondo cui se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.
52. Tale principio opera, infatti, solo in presenza di una situazione di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio. Nel caso di specie, invece, la documentazione tecnica acquisita consente di accertare con certezza che la piattaforma era regolarmente funzionante nelle ore decisive per il completamento e l'invio della domanda, che il mancato invio è dipeso dalla necessità di correggere dati non conformi alle prescrizioni del bando e che la ricorrente ha attivato le operazioni correttive solo negli ultimi minuti, non riuscendo a completarle entro il termine perentorio.
53. Non sussiste, pertanto, alcuna incertezza circa l'imputabilità del mancato invio, che ricade esclusivamente nella sfera di responsabilità della ricorrente.
54. Né, infine, può invocarsi a favore della ricorrente l'istituto del soccorso istruttorio. Invero, come affermato dalla giurisprudenza, il soccorso istruttorio non può operare quando confligge con il principio di autoresponsabilità, in quanto la sua applicazione si porrebbe in violazione della par condicio competitorum, costituendo una rimessione in termini non consentita.
55. Nel caso di specie, non si verte in un'ipotesi di irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio, ma nell'impossibilità di completare la procedura di invio della domanda entro il termine perentorio stabilito dal bando, per cause imputabili esclusivamente alla ricorrente che non si è attivata con la dovuta diligenza e con il necessario anticipo.
56. L'applicazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie si porrebbe in palese contrasto con il principio di parità di trattamento tra i candidati, consentendo a chi non ha rispettato il termine perentorio di essere ammesso alla procedura in violazione delle regole che hanno disciplinato la partecipazione di tutti gli altri candidati.
57. Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che:
a) non risulta provato alcun malfunzionamento della piattaforma ASN gestita dal NE imputabile all'Amministrazione;
b) il mancato invio della domanda entro il termine perentorio è conseguenza esclusiva della condotta della ricorrente, che non si è attivata con la dovuta diligenza e con il necessario anticipo per verificare la conformità dei dati inseriti e per completare le operazioni correttive richieste dal sistema;
c) non sussistono i presupposti per l'applicazione del soccorso istruttorio né per la rimessione in termini della ricorrente.
58. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
59. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della complessità tecnica della questione e del deposito della documentazione tecnica rilevante da parte del Ministero solo a seguito dell’ordine istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
GI VI, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| GI VI | EN ST |
IL SEGRETARIO