Ordinanza collegiale 7 ottobre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fuochi, Lilia Bonicioli e Pietro Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al beneficio economico costituito dall’inclusione nella base di calcolo del TF dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita ed al pagamento delle maggiori somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025, la dott.ssa NA ET e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato l’11 ottobre 2024-OMISSIS-, già militari della Guardia di Finanza, nonché -OMISSIS-, ex dipendente della Polizia Penitenziaria, attualmente in quiescenza, hanno agito per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio (TF o indennità di buonuscita), includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987.
2. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito in resistenza, opponendo l’infondatezza della pretesa azionata in giudizio ed instando per la reiezione del ricorso.
3. Con memoria ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. i deducenti hanno replicato alle difese dell’ente ed insistito per l’accoglimento della domanda.
4. Con ordinanza n-OMISSIS-il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente termine per depositare la documentazione relativa ai signori -OMISSIS-che non risultava versata in atti.
5. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
L’art. 6- bis , comma 2, del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, come novellato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, stabilisce l’attribuzione al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti ed al personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate di sei scatti del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, precisando che il beneficio spetta “ anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ”.
La nozione di Forze di polizia sottesa all’art. 6- bis coincide con quella dell’art. 16 della legge n. 121/1981, che abbraccia sia i corpi ad ordinamento civile, ossia la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria, sia quelli ad ordinamento militare, vale a dire l’Arma dei Carabinieri (compresi i Forestali) e la Guardia di Finanza.
Non è, invece, più in vigore l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987, conv. in l. n. 468/1987, come sostituto dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che, per i sottufficiali ed i graduati delle Forze armate, aveva limitato l’applicazione dell’istituto in esame ai casi di cessazione dal servizio per età o inabilità permanente / decesso, con esclusione del pensionamento a domanda. Infatti, il d.lgs. n. 66/2010 ha abrogato l’art. 11 cit. e, con l’art. 1911, ha stabilito che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 (sul punto cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. II, 22 maggio 2025, nn. 4473-4474-4475-4478; Cons. St., sez. II, 28 ottobre 2024, nn. 8594-8598; Cons. St., sez. II, 14 dicembre 2023, nn. 10823-10829; Cons. St., sez. II, 22 novembre 2023, nn. 10004-10005; Cons. St., sez. II, 18 aprile 2023, n. 3913; Cons. St., sez. II, 23 marzo 2023, n. 2986).
Nel caso di specie i ricorrenti, già appartenenti a corpi di polizia e collocati a riposo a domanda, al momento del pensionamento avevano maturato i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva prescritti dalla normativa per fruire della maggiorazione dei sei scatti stipendiali nella determinazione del TF (v. il documento n. 2 di parte ricorrente, relativo alla posizione di -OMISSIS- nonché gli ulteriori documenti depositati dai ricorrenti in data 24.10.2025, relativi alla posizione di -OMISSIS-).
Né gli esponenti possono ritenersi decaduti dal diritto patrimoniale per difetto di presentazione della domanda di pensione entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei prefati requisiti di anzianità. È vero che l’art. 6- bis , comma 2, secondo periodo del d.l. n. 387/1987 dispone che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”. Tuttavia, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il suddetto termine non ha natura decadenziale, ma è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti (qualora sia tale la volontà dell’interessato) e, quindi, incide unicamente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di pensionamento del dipendente (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 8369; Cons. St., sez. II, 27 marzo 2023, n. 3098; Cons. St., sez. II, 24 marzo 2023, n. 3041; Cons. St., sez. II, 23 marzo 2023, nn. 2981-2982-2983-2984-2985; Cons. St., sez. II, 22 marzo 2023, n. 2889; Cons. St., sez. II, 21 marzo 2023, n. 2884; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 29 dicembre 2022, nn. 1328 e 1331; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 29 giugno 2022, n. 776; T.A.R. Liguria, sez. I, 20 novembre 2024, n. 793; T.A.R. Liguria, sez. I, 6 febbraio 2024, nn. 82-84-85-87-90; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 novembre 2023, n. 924).
Non conduce a diverse conclusioni l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, il quale, nell’ipotesi di collocamento in congedo a domanda, subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Invero, la disposizione in questione si applica ai soli fini del computo della base pensionabile, come si evince dalla littera legis (“ i sei aumenti periodici di stipendio…sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ”), mentre non incide sulla quantificazione della buonuscita (sul punto si vedano i medesimi precedenti giurisprudenziali sopra richiamati).
Infine, la ricostruzione accolta non può essere contraddetta dall’interpretazione in tesi costituzionalmente orientata invocata dalla difesa pubblica, secondo cui, a seguito dell’evoluzione del sistema previdenziale italiano (con l’innalzamento dei requisiti per il collocamento a riposo e le penalizzazioni per le pensioni anticipate), la concessione del beneficio anche in caso di pensionamento a domanda con c.d. quota 90 (55 anni di età + 35 anni di servizio utile) violerebbe i principi di ragionevolezza e di sostenibilità della spesa pubblica di cui agli artt. 3 e 81 Cost. Invero, a fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella in esame, l’attività ermeneutica non può essere utilizzata al fine di attribuire alla disposizione un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole; inoltre, la determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore, la cui scelta non appare nella specie irragionevole, tenuto conto che l’istituto in discussione è previsto da una norma speciale applicabile esclusivamente al personale del comparto sicurezza (v., ex multis , Cons. St., sez. II, 22 maggio 2025, nn. 4473-4474-4475-4478; Cons. St., sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594-8598; Cons. St., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 8369, cit.; Cons. St., sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10838; Cons. St., sez. II, 23 marzo 2023, n. 2988).
7. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e conseguente condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il trattamento di fine servizio.
In virtù degli artt. 429, comma 3, c.p.c. e 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997, conv. in l. n. 140/1997, a far data dalla scadenza del termine di 27 mesi dalla cessazione volontaria del rapporto di lavoro (termine che, si precisa, non è ancora scaduto per il -OMISSIS-, che ha concluso il servizio il 29 febbraio 2024) e sino all’effettivo soddisfo, sulle maggiori somme dovute in conseguenza del ricalcolo del TF spettano gli interessi legali e, per l’eventuale quota superiore al tasso di interesse, la rivalutazione monetaria (rimane, invece, escluso il cumulo fra i due istituti, alla stregua dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, relativo ai crediti di lavoro pubblico di natura retributiva, pensionistica, assistenziale e risarcitoria).
8. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara che i ricorrenti hanno diritto al beneficio richiesto, disponendo che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale corrisponda le somme conseguenti al ricalcolo del TF, maggiorate di interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, come indicato in motivazione.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avv. Mario Bacci.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IU RU, Presidente
NA ET, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ET | IU RU |
IL SEGRETARIO