Art. 7.
Per l'attuazione degli interventi a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere, per l'anno 1984, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli interventi da attuare sono quelli previsti dall' articolo 5, lettere a) , c) e d), della legge 1° luglio 1977, n. 403 .
Saranno osservate le procedure e modalita' stabilite al secondo e terzo comma dell'articolo 5 della medesima legge n. 403.
Per l'attuazione degli interventi a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere, per l'anno 1984, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli interventi da attuare sono quelli previsti dall' articolo 5, lettere a) , c) e d), della legge 1° luglio 1977, n. 403 .
Saranno osservate le procedure e modalita' stabilite al secondo e terzo comma dell'articolo 5 della medesima legge n. 403.