CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere RI RD;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. Nicola Mondelli, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di diffamazione. 2. L’imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza e erronea applicazione della legge penale rispetto alla declaratoria della sua assenza da parte del giudice di primo grado, con conseguente violazione degli artt. 420-bis e 553 cod. proc. pen. Assume, a fondamento della doglianza, che la nullità del procedimento penale derivata dalla mancata notifica nei suoi confronti del decreto di citazione a giudizio. Al riguardo deduce che la notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale e si è perfezionata per compiuta giacenza, ma manca in atti la cartolina successiva attestante il ricevimento della stessa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3189 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/01/2026 2 Soggiunge che, a differenza di quanto assunto dalla decisione censurata, la situazione non potrebbe ritenersi sanata in virtù della notifica a mani proprie, presso lo stesso indirizzo, dell’avviso di conclusione delle indagini, non costituendo questo un atto di vocatio in iudicium. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Su un piano generale, occorre ricordare che questa Corte ha più volte affermato il condivisibile principio per il quale, in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa (tra le altre, Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, La Rosa, Rv. 288267; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752). Nella fattispecie in esame, come si evince dagli atti del fascicolo – che in sede di legittimità è sempre possibile vagliare quando è dedotto un vizio di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) – il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato a mezzo posta presso l’indirizzo nel quale l’imputato aveva eletto domicilio e, in sua assenza, l’ufficiale postale ha dato atto dell’invio della raccomandata informativa, della quale, tuttavia, manca l’avviso di ricevimento. In tale situazione, senza la certezza, stante il “perfezionamento” della notifica per compiuta giacenza (ossia, in mancanza di ritiro dell’atto da parte dell’imputato), della conoscenza del procedimento da parte del DI, il cui difensore di fiducia non ha presenziato al giudizio di primo grado, nel quale è stato sostituito in tutte le udienze da un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., la sua assenza è stata illegittimamente dichiarata. 3.Pertanto la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e si deve disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. Così è deciso, 12/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RD UC TO
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. Nicola Mondelli, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di diffamazione. 2. L’imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza e erronea applicazione della legge penale rispetto alla declaratoria della sua assenza da parte del giudice di primo grado, con conseguente violazione degli artt. 420-bis e 553 cod. proc. pen. Assume, a fondamento della doglianza, che la nullità del procedimento penale derivata dalla mancata notifica nei suoi confronti del decreto di citazione a giudizio. Al riguardo deduce che la notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale e si è perfezionata per compiuta giacenza, ma manca in atti la cartolina successiva attestante il ricevimento della stessa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3189 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/01/2026 2 Soggiunge che, a differenza di quanto assunto dalla decisione censurata, la situazione non potrebbe ritenersi sanata in virtù della notifica a mani proprie, presso lo stesso indirizzo, dell’avviso di conclusione delle indagini, non costituendo questo un atto di vocatio in iudicium. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Su un piano generale, occorre ricordare che questa Corte ha più volte affermato il condivisibile principio per il quale, in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa (tra le altre, Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, La Rosa, Rv. 288267; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752). Nella fattispecie in esame, come si evince dagli atti del fascicolo – che in sede di legittimità è sempre possibile vagliare quando è dedotto un vizio di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) – il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato a mezzo posta presso l’indirizzo nel quale l’imputato aveva eletto domicilio e, in sua assenza, l’ufficiale postale ha dato atto dell’invio della raccomandata informativa, della quale, tuttavia, manca l’avviso di ricevimento. In tale situazione, senza la certezza, stante il “perfezionamento” della notifica per compiuta giacenza (ossia, in mancanza di ritiro dell’atto da parte dell’imputato), della conoscenza del procedimento da parte del DI, il cui difensore di fiducia non ha presenziato al giudizio di primo grado, nel quale è stato sostituito in tutte le udienze da un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., la sua assenza è stata illegittimamente dichiarata. 3.Pertanto la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e si deve disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. Così è deciso, 12/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RD UC TO