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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Raffaella Genovese Presidente est. dr. Rosa Del Prete Consigliere dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
13.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°197/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza vertente
TRA in persona del legale rappr.p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Paolo Tosi, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 14
Ricorrente in riassunzione/già Appellante
E
- , E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di eredi di - - Controparte_4 Persona_1 CP_5
- , E Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
in qualità di eredi di - - ,
[...] Persona_2 CP_10 Controparte_11
, in qualità di eredi di CP_12 CP_13 CP_14 Per_3
- - - -
[...] CP_15 CP_16 Parte_2 Parte_3
, E in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ferraro, presso Persona_4 il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10
Resistenti in riassunzione/già Appellati
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n.3784/2016, pubblicata il 26.05.2016, la Corte d'Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado (sentenza del Tribunale di Napoli n.17374/2011) che aveva accolto la domanda degli odierni resistenti o loro danti causa, volta ad ottenere la condanna di al pagamento delle differenze Parte_1
1 pensionistiche conseguenti al diritto, già riconosciuto con sentenza del Pretore di Napoli
n. 17809/94 (passata in giudicato), a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, così come disciplinato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
503/92, relativamente al periodo dal gennaio 2005 al 30 giugno 2008.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso ex art.360 c.p.c. Parte_1 affidandolo a due motivi: 1) omessa pronuncia sul capo dell'appello proposto dall Parte_7
concernente le pretese perequative rivendicate dagli ex-dipendenti ed intimate
[...] successivamente alla capitalizzazione del loro trattamento pensionistico;
2) in subordine, erroneità della pronuncia di appello per violazione e falsa applicazione degli artt.1197, 1230 e 1362 c.c. in relazione all'art.47 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale del CP_17
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.31907/22, depositata in data 28.10.2022, accogliendo il primo motivo di ricorso e ritenendo assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, per decidere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato in data 27.01.2023, ha riassunto il giudizio Parte_1 per ottenere la riforma della sentenza di primo grado e ha concluso in tali termini: “Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, contrariis reiectis, • riformare la sentenza n. 17374/2011 resa inter partes dal Tribunale di Napoli e, per
l'effetto, respingere le pretese azionate dagli odierni convenuti e loro danti causa;
• condannare gli odierni convenuti a restituire alla società i seguenti importi, al netto delle imposte di legge: € 6.679,46 per il sig. ; € 4.497,78 per il sig. Controparte_1 CP_6
; € 5.702,61 per gli eredi del sig. ; € 5.761,69 per il sig.
[...] Persona_1 [...]
; € 8.284,43 per gli eredi del sig. ; € 5.307,41 per gli eredi CP_5 Persona_2 del sig. € 5.716,50 per il sig. ; € 5.157,91 per il sig. Persona_3 CP_16 Parte_2
; € 5.009,28 per il sig. ; € 4.319,89 per il sig. ; €
[...] CP_10 CP_15
20.316,95 per gli eredi della sig.ra ; oltre interessi legali dal percepito Persona_4 al saldo;
• condannare gli odierni convenuti a restituire alla società l'importo di € 4.173,08 corrisposto a titolo di spese legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Si sono costituiti i resistenti di cui in epigrafe, i quali hanno chiesto a questa Corte di voler dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondati i motivi di ricorso avversario e le domande ad essi collegate, confermando la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 17374/2011, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei vari gradi di giudizio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, mediante pubblicazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In via preliminare giova ribadire che il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c. operato dalla Suprema Corte che – con ordinanza n.31907/22, depositata in data 28.10.2022 - accogliendo il primo motivo di ricorso (omessa pronuncia sul capo dell'appello concernente le pretese perequative rivendicate dagli ex-dipendenti ed intimate successivamente alla capitalizzazione del loro trattamento pensionistico) e ritenendo assorbito il secondo, ha cassato con rinvio la sentenza n.3784/2016, pubblicata il 26.05.2016, della Corte d'Appello di Napoli.
La Corte di Cassazione ha, dunque, rimesso al giudice di merito il thema decidendum dell'originaria impugnazione.
Tanto precisato, il Collegio rileva preliminarmente che devono ritenersi inammissibili le eccezioni di nullità sollevate (con le note di trattazione scritta) dai resistenti avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n.31907/22, dovendosi escludere, in sede di rinvio, la possibilità di un sindacato sulla pronuncia suddetta.
Del resto, è noto, ai sensi dell'art. 394 c.p.c, il carattere chiuso del giudizio di rinvio, che risulta unicamente finalizzato all'emanazione, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, di una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata.
In applicazione di tali principi si è affermato che “L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità” (Cass. sez. 3 ord. n. 5253 del 28/2/2024) e che “Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento” (Cfr.
Cass. n. 3150 del 2024).
In altre parole, non è consentito in questa sede valutare la legittimità della pronuncia della Cassazione come se il giudizio di rinvio costituisse un mezzo di impugnazione avverso tale pronuncia.
Ciò detto, tornando al thema decidendum dell'odierna controversia va ricordato che il
Collegio è chiamato ad esaminare la domanda proposta dagli odierni resistenti o loro danti causa, consistente nella richiesta di differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo dal gennaio 2005 al giugno 2008, scaturite dal giudicato (sentenza del Pretore di Napoli n. 17809/94, confermata in appello con sentenza n. 1957 del 1999 e in Cassazione con sentenza n. 9024 del 2001) che aveva confermato il loro diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo per gli anni 1994-1996, essendo pacifico che gli
3 stessi o i loro danti causa avevano esercitato l'opzione per la capitalizzazione del trattamento, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto del Fondo pensione per il personale del in epoca antecedente alle differenze richieste. CP_17
Al riguardo, si condividono le ragioni già espresse da questa Corte in diversa composizione, la quale si è uniformata ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 20383/2023; 20386/2023;
24630/2023; 24735/2023; 24765/2023; 24938/2023; 24942/2023; 25030/2023;
25031/2023; 25033/2023; 25034/2023; 35307/2023) una volta estinta la prestazione pensionistica oggetto della perequazione di cui è causa, deve ritenersi del tutto infondata la pretesa di ottenere differenze economiche derivanti da un inferiore riconoscimento del quantum pensionistico e ciò per l'ovvia considerazione che è venuto meno il rapporto sottostante, ossia la prestazione da adeguare.
Ed invero, essendosi modificata la situazione degli attuali resistenti o loro danti causa, che non sono più titolari del trattamento pensionistico integrativo, gli stessi non possono rivendicare, per effetto del giudicato intervenuto, il diritto alla perequazione mensile come se fosse un diritto autonomo sganciato dal trattamento pensionistico ormai estinto.
In altri termini, in attuazione della facoltà prevista dall'art. 47 dello Statuto del Fondo
Pensione Complementare per il personale del i resistenti avevano CP_17 aderito all'offerta di opzione per la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, ricevendo una somma una tantum corrispondente alla capitalizzazione della rendita vitalizia in base ad un calcolo attuariale;
tanto era avvenuto antecedentemente al periodo a cui si riferiva la domanda giudiziale.
Per effetto di tale capitalizzazione e dell'accettazione di una somma una tantum, era, quindi, venuto meno il loro diritto alla pensione integrativa mensile, avendo gli stessi CP_ percepito per il periodo di causa il solo trattamento pensionistico erogato dall .
Pertanto, va rigettata la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio e -avendo dato esecuzione alla sentenza di primo grado, con la Parte_1 corresponsione delle somme oggetto di condanna, come risulta dai documenti prodotti da (cfr. doc. A-K in produzione di parte) - gli odierni resistenti Parte_1 vanno condannati alla restituzione delle suindicate somme, oltre interessi legali dal percepito al saldo.
Va, altresì, rigettata la domanda formulata da volta ad ottenere Parte_1 la condanna di parte resistente alla restituzione delle somme versate in esecuzione delle citate sentenze a titolo di spese legali, in quanto non vi è prova in atti del relativo pagamento in favore degli odierni resistenti essendo state accreditate le somme
4 complessivamente liquidate al difensore di essi: Avv.Ferrara Giuseppe (cfr. doc. L in produzione di . Parte_1
La complessità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali esistenti anche presso questa stessa Corte costituiscono gravi ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
P. Q. M.
La Corte pronunciando in sede di rinvio a seguito della ordinanza n.31907/22 della Corte di Cassazione:
• accoglie l'appello di e rigetta la domanda proposta dagli Pt_1 Parte_1 odierni resistenti o loro danti causa nel ricorso introduttivo del giudizio;
• condanna alla restituzione, in favore di , di: € 6.679,46 da Parte_1 parte di;
€ 4.497,78 da parte di;
€ 5.702,61 da Controparte_1 Controparte_6 parte degli eredi di sig. ; € 5.761,69 da parte di;
Persona_1 CP_5
€ 8.284,43 da parte degli eredi di;
€ 5.307,41 da parte degli Persona_2 eredi di € 5.716,50 da parte di;
€ 5.157,91 da parte di Persona_3 CP_16
; € 5.009,28 da parte di;
€ 4.319,89 da parte di Parte_2 CP_10 [...]
; € 20.316,95 da parte degli eredi di CP_15 Persona_4
• compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Napoli, 13-11-2025 Il Presidente Est.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Raffaella Genovese Presidente est. dr. Rosa Del Prete Consigliere dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
13.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°197/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza vertente
TRA in persona del legale rappr.p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Paolo Tosi, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 14
Ricorrente in riassunzione/già Appellante
E
- , E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di eredi di - - Controparte_4 Persona_1 CP_5
- , E Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
in qualità di eredi di - - ,
[...] Persona_2 CP_10 Controparte_11
, in qualità di eredi di CP_12 CP_13 CP_14 Per_3
- - - -
[...] CP_15 CP_16 Parte_2 Parte_3
, E in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ferraro, presso Persona_4 il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10
Resistenti in riassunzione/già Appellati
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n.3784/2016, pubblicata il 26.05.2016, la Corte d'Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado (sentenza del Tribunale di Napoli n.17374/2011) che aveva accolto la domanda degli odierni resistenti o loro danti causa, volta ad ottenere la condanna di al pagamento delle differenze Parte_1
1 pensionistiche conseguenti al diritto, già riconosciuto con sentenza del Pretore di Napoli
n. 17809/94 (passata in giudicato), a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, così come disciplinato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
503/92, relativamente al periodo dal gennaio 2005 al 30 giugno 2008.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso ex art.360 c.p.c. Parte_1 affidandolo a due motivi: 1) omessa pronuncia sul capo dell'appello proposto dall Parte_7
concernente le pretese perequative rivendicate dagli ex-dipendenti ed intimate
[...] successivamente alla capitalizzazione del loro trattamento pensionistico;
2) in subordine, erroneità della pronuncia di appello per violazione e falsa applicazione degli artt.1197, 1230 e 1362 c.c. in relazione all'art.47 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale del CP_17
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.31907/22, depositata in data 28.10.2022, accogliendo il primo motivo di ricorso e ritenendo assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, per decidere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato in data 27.01.2023, ha riassunto il giudizio Parte_1 per ottenere la riforma della sentenza di primo grado e ha concluso in tali termini: “Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, contrariis reiectis, • riformare la sentenza n. 17374/2011 resa inter partes dal Tribunale di Napoli e, per
l'effetto, respingere le pretese azionate dagli odierni convenuti e loro danti causa;
• condannare gli odierni convenuti a restituire alla società i seguenti importi, al netto delle imposte di legge: € 6.679,46 per il sig. ; € 4.497,78 per il sig. Controparte_1 CP_6
; € 5.702,61 per gli eredi del sig. ; € 5.761,69 per il sig.
[...] Persona_1 [...]
; € 8.284,43 per gli eredi del sig. ; € 5.307,41 per gli eredi CP_5 Persona_2 del sig. € 5.716,50 per il sig. ; € 5.157,91 per il sig. Persona_3 CP_16 Parte_2
; € 5.009,28 per il sig. ; € 4.319,89 per il sig. ; €
[...] CP_10 CP_15
20.316,95 per gli eredi della sig.ra ; oltre interessi legali dal percepito Persona_4 al saldo;
• condannare gli odierni convenuti a restituire alla società l'importo di € 4.173,08 corrisposto a titolo di spese legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Si sono costituiti i resistenti di cui in epigrafe, i quali hanno chiesto a questa Corte di voler dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondati i motivi di ricorso avversario e le domande ad essi collegate, confermando la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 17374/2011, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei vari gradi di giudizio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, mediante pubblicazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In via preliminare giova ribadire che il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c. operato dalla Suprema Corte che – con ordinanza n.31907/22, depositata in data 28.10.2022 - accogliendo il primo motivo di ricorso (omessa pronuncia sul capo dell'appello concernente le pretese perequative rivendicate dagli ex-dipendenti ed intimate successivamente alla capitalizzazione del loro trattamento pensionistico) e ritenendo assorbito il secondo, ha cassato con rinvio la sentenza n.3784/2016, pubblicata il 26.05.2016, della Corte d'Appello di Napoli.
La Corte di Cassazione ha, dunque, rimesso al giudice di merito il thema decidendum dell'originaria impugnazione.
Tanto precisato, il Collegio rileva preliminarmente che devono ritenersi inammissibili le eccezioni di nullità sollevate (con le note di trattazione scritta) dai resistenti avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n.31907/22, dovendosi escludere, in sede di rinvio, la possibilità di un sindacato sulla pronuncia suddetta.
Del resto, è noto, ai sensi dell'art. 394 c.p.c, il carattere chiuso del giudizio di rinvio, che risulta unicamente finalizzato all'emanazione, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, di una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata.
In applicazione di tali principi si è affermato che “L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità” (Cass. sez. 3 ord. n. 5253 del 28/2/2024) e che “Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento” (Cfr.
Cass. n. 3150 del 2024).
In altre parole, non è consentito in questa sede valutare la legittimità della pronuncia della Cassazione come se il giudizio di rinvio costituisse un mezzo di impugnazione avverso tale pronuncia.
Ciò detto, tornando al thema decidendum dell'odierna controversia va ricordato che il
Collegio è chiamato ad esaminare la domanda proposta dagli odierni resistenti o loro danti causa, consistente nella richiesta di differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo dal gennaio 2005 al giugno 2008, scaturite dal giudicato (sentenza del Pretore di Napoli n. 17809/94, confermata in appello con sentenza n. 1957 del 1999 e in Cassazione con sentenza n. 9024 del 2001) che aveva confermato il loro diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo per gli anni 1994-1996, essendo pacifico che gli
3 stessi o i loro danti causa avevano esercitato l'opzione per la capitalizzazione del trattamento, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto del Fondo pensione per il personale del in epoca antecedente alle differenze richieste. CP_17
Al riguardo, si condividono le ragioni già espresse da questa Corte in diversa composizione, la quale si è uniformata ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 20383/2023; 20386/2023;
24630/2023; 24735/2023; 24765/2023; 24938/2023; 24942/2023; 25030/2023;
25031/2023; 25033/2023; 25034/2023; 35307/2023) una volta estinta la prestazione pensionistica oggetto della perequazione di cui è causa, deve ritenersi del tutto infondata la pretesa di ottenere differenze economiche derivanti da un inferiore riconoscimento del quantum pensionistico e ciò per l'ovvia considerazione che è venuto meno il rapporto sottostante, ossia la prestazione da adeguare.
Ed invero, essendosi modificata la situazione degli attuali resistenti o loro danti causa, che non sono più titolari del trattamento pensionistico integrativo, gli stessi non possono rivendicare, per effetto del giudicato intervenuto, il diritto alla perequazione mensile come se fosse un diritto autonomo sganciato dal trattamento pensionistico ormai estinto.
In altri termini, in attuazione della facoltà prevista dall'art. 47 dello Statuto del Fondo
Pensione Complementare per il personale del i resistenti avevano CP_17 aderito all'offerta di opzione per la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, ricevendo una somma una tantum corrispondente alla capitalizzazione della rendita vitalizia in base ad un calcolo attuariale;
tanto era avvenuto antecedentemente al periodo a cui si riferiva la domanda giudiziale.
Per effetto di tale capitalizzazione e dell'accettazione di una somma una tantum, era, quindi, venuto meno il loro diritto alla pensione integrativa mensile, avendo gli stessi CP_ percepito per il periodo di causa il solo trattamento pensionistico erogato dall .
Pertanto, va rigettata la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio e -avendo dato esecuzione alla sentenza di primo grado, con la Parte_1 corresponsione delle somme oggetto di condanna, come risulta dai documenti prodotti da (cfr. doc. A-K in produzione di parte) - gli odierni resistenti Parte_1 vanno condannati alla restituzione delle suindicate somme, oltre interessi legali dal percepito al saldo.
Va, altresì, rigettata la domanda formulata da volta ad ottenere Parte_1 la condanna di parte resistente alla restituzione delle somme versate in esecuzione delle citate sentenze a titolo di spese legali, in quanto non vi è prova in atti del relativo pagamento in favore degli odierni resistenti essendo state accreditate le somme
4 complessivamente liquidate al difensore di essi: Avv.Ferrara Giuseppe (cfr. doc. L in produzione di . Parte_1
La complessità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali esistenti anche presso questa stessa Corte costituiscono gravi ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
P. Q. M.
La Corte pronunciando in sede di rinvio a seguito della ordinanza n.31907/22 della Corte di Cassazione:
• accoglie l'appello di e rigetta la domanda proposta dagli Pt_1 Parte_1 odierni resistenti o loro danti causa nel ricorso introduttivo del giudizio;
• condanna alla restituzione, in favore di , di: € 6.679,46 da Parte_1 parte di;
€ 4.497,78 da parte di;
€ 5.702,61 da Controparte_1 Controparte_6 parte degli eredi di sig. ; € 5.761,69 da parte di;
Persona_1 CP_5
€ 8.284,43 da parte degli eredi di;
€ 5.307,41 da parte degli Persona_2 eredi di € 5.716,50 da parte di;
€ 5.157,91 da parte di Persona_3 CP_16
; € 5.009,28 da parte di;
€ 4.319,89 da parte di Parte_2 CP_10 [...]
; € 20.316,95 da parte degli eredi di CP_15 Persona_4
• compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Napoli, 13-11-2025 Il Presidente Est.
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