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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/11/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2066/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 2066/2021, avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
AN LL, presso il cui studio, sito in Montepaone lido (CZ), alla
Via Nazionale n. 40, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO e ANDREA ORNATI ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025 ai pagina 1 di 7 sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 330/2021, emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 19.03.2021, con il quale ella era stata ingiunta al pagamento, in favore di della somma di € 15.203,17, Controparte_1 oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. , credito ceduto PartitaIVA_2 con contratto di cessione del 19.10.2016 alla società opposta.
L'opponente deduceva, a sostegno della spiegata opposizione, l'inesistenza del credito ingiunto, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al contratto allegato dall'opposta ed eccependo che l'importo del finanziamento non fosse mai stato erogato. Evidenziava di non aver mai ricevuto richieste di pagamento di tali somme né la comunicazione dell'intervenuta cessione del credito né la missiva datata 9.03.2017, allegata dalla controparte in sede monitoria. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del presunto credito, mancando una data certa del contratto di finan ziamento, ed infine l'erronea indicazione dell'importo richiesto, in quanto difforme da quello indicato nel libro giornale della società opposta.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le seguenti Parte_2 conclusioni: «Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 330/2021, emesso dal Tribunale di
Catanzaro, per i motivi di cui in narrativa. accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate da parte opposta, sia in
pagina 2 di 7 riferimento agli interessi sia in riferimento al capitale richiesto, per tutte le ragioni esposte in atti;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. ».
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale chiedeva: la concessione della provvisoria esecutività del
[...] decreto ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma, maggiore o minore, che Parte_1 sarebbe risultata in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
A sostegno della posizione processuale assunta - premessa la propria legittimazione attiva, nonché l'inopponibilità delle eccezioni riguardanti il contratto di finanziamento al cessionario del credito - parte opposta deduceva che il disconoscimento della sottoscrizione era assolutamente generico, infondato e proposto con finalità meramente dilatoria e proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Deduceva, inoltre: che, quanto alla mancanza di data, la documentazione consegnata dall'opponente per l'istruttoria della pratica consentiva di dimostrare la data del contratto di finanziamento;
che l'eccezione di prescrizione era generica oltre che infondata, atteso che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, che, nel caso di specie, era prevista nel mese di aprile 2011,
a cui erano seguite le lettere di parte creditrice di sollecito di pagamento della somma successivamente ingiunta;
che la società opposta aveva prodotto in sede monitoria documentazione pienamente valida e sufficiente ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss. al fine di dimostrare la pretesa fatta valere , atteso che l'estratto conto autenticato del libro giornale ha una maggiore efficacia probatoria rispetto all'estratto conto munito di certificazione ex art. 50
T.U.B. e che la valenza probatoria di quanto prodotto non poteva essere disattesa in presenza di contestazioni generiche e non circostanziate.
pagina 3 di 7 Alla prima udienza, il precedente Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, onerava parte opposta di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo informatico in data
23.06.2022), all'udienza del 4.07.2022, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1, parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto la domanda di mediazione era stata presentata dinanzi ad un organismo privo di competenza territoriale.
Il precedente disponeva consulenza tecnica d'ufficio grafologica. CP_2
In data 27.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato che , ritenuta la stessa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e successivamente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 6.11.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma
3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
La decisione può essere assunta esaminando una questione da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di pagamento formulata dalla società opposta in base al principio di economia processuale cosiddetto della ragione più liquida, costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242 e 26243 del 2014; Cass. Civ., n.
11458/2018; Cass. Civ., n. 363/2019; Trib. Reggio Emilia n. 1327/2017) “ la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
pagina 4 di 7 previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ”.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante” (SS.UU. n. 5841/2025).
pagina 5 di 7 Ne consegue che colui che agisce per la restituzione di una somma data a mutuo è tenuto a provare il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione e l'avvenuta consegna della somma, consegna che, quindi, “non va intesa in termini di materiale traditio del denaro, risultando sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario”
(Cass. n. 32166/2024).
Ebbene, nel caso in esame, a fronte della contestazione da parte dell'opponente dell'effettiva erogazione in suo favore della somma finanziata, la società opposta si è limitata a sostenere genericamente di avere fornito prova idonea del credito, non producendo, tuttavia, alcun documento attestante l'effettiva erogazione del denaro , ovvero l'accredito della somma sul conto corrente riconducibile alla o la quietanza di pagamento Pt_1 emessa da parte dell'asserita debitrice.
Non assolve al predetto onere probatorio l'estratto del libro giornale della società cessionaria, trattandosi di scritture contabili della società opposta che non forniscono alcuna prova dell'avvenuta erogazione della somma finanziata in favore dell'opponente.
Dunque, non essendo stata fornita prova dell'esistenza del credito ingiunto e stante il valore assorbente delle considerazioni che precedono, l'opposizione spiegata va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il valore (€ Controparte_1
15.203,17, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni , in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi
€ 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
AN LL, dichiaratosi antistatario.
pagina 6 di 7 Per le medesime ragioni, sono poste definitivamente a carico di parte opposta le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
330/2021;
- CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
[...]
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
AN LL, dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Controparte_1
Così deciso in Catanzaro, lì 21/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 2066/2021, avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
AN LL, presso il cui studio, sito in Montepaone lido (CZ), alla
Via Nazionale n. 40, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO e ANDREA ORNATI ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025 ai pagina 1 di 7 sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 330/2021, emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 19.03.2021, con il quale ella era stata ingiunta al pagamento, in favore di della somma di € 15.203,17, Controparte_1 oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. , credito ceduto PartitaIVA_2 con contratto di cessione del 19.10.2016 alla società opposta.
L'opponente deduceva, a sostegno della spiegata opposizione, l'inesistenza del credito ingiunto, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al contratto allegato dall'opposta ed eccependo che l'importo del finanziamento non fosse mai stato erogato. Evidenziava di non aver mai ricevuto richieste di pagamento di tali somme né la comunicazione dell'intervenuta cessione del credito né la missiva datata 9.03.2017, allegata dalla controparte in sede monitoria. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del presunto credito, mancando una data certa del contratto di finan ziamento, ed infine l'erronea indicazione dell'importo richiesto, in quanto difforme da quello indicato nel libro giornale della società opposta.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le seguenti Parte_2 conclusioni: «Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 330/2021, emesso dal Tribunale di
Catanzaro, per i motivi di cui in narrativa. accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate da parte opposta, sia in
pagina 2 di 7 riferimento agli interessi sia in riferimento al capitale richiesto, per tutte le ragioni esposte in atti;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. ».
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale chiedeva: la concessione della provvisoria esecutività del
[...] decreto ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma, maggiore o minore, che Parte_1 sarebbe risultata in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
A sostegno della posizione processuale assunta - premessa la propria legittimazione attiva, nonché l'inopponibilità delle eccezioni riguardanti il contratto di finanziamento al cessionario del credito - parte opposta deduceva che il disconoscimento della sottoscrizione era assolutamente generico, infondato e proposto con finalità meramente dilatoria e proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Deduceva, inoltre: che, quanto alla mancanza di data, la documentazione consegnata dall'opponente per l'istruttoria della pratica consentiva di dimostrare la data del contratto di finanziamento;
che l'eccezione di prescrizione era generica oltre che infondata, atteso che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, che, nel caso di specie, era prevista nel mese di aprile 2011,
a cui erano seguite le lettere di parte creditrice di sollecito di pagamento della somma successivamente ingiunta;
che la società opposta aveva prodotto in sede monitoria documentazione pienamente valida e sufficiente ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss. al fine di dimostrare la pretesa fatta valere , atteso che l'estratto conto autenticato del libro giornale ha una maggiore efficacia probatoria rispetto all'estratto conto munito di certificazione ex art. 50
T.U.B. e che la valenza probatoria di quanto prodotto non poteva essere disattesa in presenza di contestazioni generiche e non circostanziate.
pagina 3 di 7 Alla prima udienza, il precedente Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, onerava parte opposta di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo informatico in data
23.06.2022), all'udienza del 4.07.2022, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1, parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto la domanda di mediazione era stata presentata dinanzi ad un organismo privo di competenza territoriale.
Il precedente disponeva consulenza tecnica d'ufficio grafologica. CP_2
In data 27.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato che , ritenuta la stessa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e successivamente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 6.11.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma
3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
La decisione può essere assunta esaminando una questione da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di pagamento formulata dalla società opposta in base al principio di economia processuale cosiddetto della ragione più liquida, costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242 e 26243 del 2014; Cass. Civ., n.
11458/2018; Cass. Civ., n. 363/2019; Trib. Reggio Emilia n. 1327/2017) “ la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
pagina 4 di 7 previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ”.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante” (SS.UU. n. 5841/2025).
pagina 5 di 7 Ne consegue che colui che agisce per la restituzione di una somma data a mutuo è tenuto a provare il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione e l'avvenuta consegna della somma, consegna che, quindi, “non va intesa in termini di materiale traditio del denaro, risultando sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario”
(Cass. n. 32166/2024).
Ebbene, nel caso in esame, a fronte della contestazione da parte dell'opponente dell'effettiva erogazione in suo favore della somma finanziata, la società opposta si è limitata a sostenere genericamente di avere fornito prova idonea del credito, non producendo, tuttavia, alcun documento attestante l'effettiva erogazione del denaro , ovvero l'accredito della somma sul conto corrente riconducibile alla o la quietanza di pagamento Pt_1 emessa da parte dell'asserita debitrice.
Non assolve al predetto onere probatorio l'estratto del libro giornale della società cessionaria, trattandosi di scritture contabili della società opposta che non forniscono alcuna prova dell'avvenuta erogazione della somma finanziata in favore dell'opponente.
Dunque, non essendo stata fornita prova dell'esistenza del credito ingiunto e stante il valore assorbente delle considerazioni che precedono, l'opposizione spiegata va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il valore (€ Controparte_1
15.203,17, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni , in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi
€ 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
AN LL, dichiaratosi antistatario.
pagina 6 di 7 Per le medesime ragioni, sono poste definitivamente a carico di parte opposta le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
330/2021;
- CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
[...]
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv.
AN LL, dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Controparte_1
Così deciso in Catanzaro, lì 21/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 7 di 7