Trib. Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 635
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Sentenza 22 luglio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, dott.ssa Margherita Bortolaso, nella causa di lavoro n. 824/2023. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza di elementi ostativi all'assegnazione di un progetto di telelavoro e il risarcimento di un danno patrimoniale di 40.000 euro, sostenendo di essere stata costretta a un'aspettativa non retribuita per 16 mesi a causa della mancata assegnazione del progetto. La controparte ha eccepito l'inammissibilità della richiesta, richiamando una sentenza precedente che negava il diritto al telelavoro e sostenendo che la ricorrente non avesse i requisiti per accedere al telelavoro in base ai criteri di priorità previsti dal regolamento comunale.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la ricorrente non aveva dimostrato di possedere i requisiti di priorità per l'assegnazione del telelavoro, come previsto dall'Accordo Quadro Nazionale sul Telelavoro. Inoltre, ha ritenuto che la sentenza precedente fosse rilevante e che il progetto di telelavoro in questione fosse diverso da quello oggetto di contenzioso in passato. La decisione ha confermato la legittimità del diniego dell'ente, basato su criteri di priorità che la ricorrente non soddisfaceva, e ha condannato la stessa al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 635
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 635
    Data del deposito : 22 luglio 2025

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