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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 824/2023 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con avv.to Marco Rech, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
Controparte_1
con Avvocatura Civica – avv.ti Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro
- resistente - in punto: Controparte_2
decisa all' udienza 22.7.2025.
FATTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato il 2.5.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio contro il svolgendo le seguenti domande di merito: “ -Accertarsi e dichiararsi, per i Controparte_1
motivi tutti di cui in atti, l'insussistenza di elementi ostativi e conseguentemente riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi assegnare il progetto di telelavoro protocollato in data 11.11.2021 P.G.
2021/0518262; - Accertarsi e dichiararsi che la condotta del Comune ha causato alla ricorrente un danno patrimoniale atteso che la stessa si è vista costretta, per le ragioni esposte in narrazione, ad astenersi dallo svolgere attività lavorativa fruendo dell'aspettativa non retribuita per circa 16 mesi e conseguentemente condannarsi il , in persona del Sindaco p-t, a corrisponderle a Controparte_1 titolo di risarcimento danni la somma di € 40.000,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. - Con vittoria di competenze e spese legali”
Allega : ➢ di essere stata assunta, in data 15 dicembre 1990, dal mediante concorso come Controparte_1
disegnatore progettista, livello 6° e assegnata all'ufficio Edilizia Privata, sede centrale di , CP_1
con mansioni di tecnico Istruttore per la zona di Lido-Pellestrina, nel 2000, a seguito di buon esito di concorso interno, passata dal 6° al 7° livello come “istruttore tecnico direttivo” con progressione dalla fascia C alla fascia D;
➢ di essere dal 15 ottobre 2001 madre di , e di essere stata trasferita dopo il rientro dalla Parte_2
maternità per avvicinarsi alla propria residenza in Noale, dal centro storico di a Mestre all' CP_1
ufficio Urbanistica terraferma, ma, dopo solo due giorni, con nota 11 ottobre 2002 ri-trasferita di nuovo a in centro storico all'ufficio Trasformazioni Urbane, con decorrenza 14 ottobre 2002 CP_1
addetta alla progettazione di piani urbanistici come il Piano per l , il Piano per la Marittima, Pt_3
l'Accordo di Programma e la Conferenza di Servizi per il “people mover” ;
➢ di avere beneficiato dal 24 giugno 2005 della possibilità di svolgere l' attività in telelavoro nell'ambito del progetto relativo all'Urban Center di Mestre, in realtà, come anche i successivi incarichi in telelavoro, demansionante, ma accettati forzatamente per ragioni familiari e problematiche di salute;
➢ di avere nell' aprile 2006 subìto la sospensione di tale progetto e il trasferimento presso la sede dell'urbanistica di Mestre sotto il dirigente dott. ; Persona_1
➢ di avere iniziato a soffrire, a causa della revoca del telelavoro e della mancata assegnazione di un nuovo progetto di telelavoro pur ripetutamente richiesto, di stato ansioso depressivo foriero di un lungo periodo di assenza dal lavoro per malattia;
➢ di avere, agli inizi di dicembre 2008, richiesto, e finalmente ottenuto, la modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale;
➢ di avere concluso con il il 2.12.2010 prot. 2010/521841 un progetto di telelavoro della CP_1
durata di dodici mesi, avente ad oggetto l'attivazione di un' unità operativa da assegnare alla
Direzione Sviluppo del Territorio ed edilizia per l'attività di controllo di gestione per le competenze in materia edilizia, agibilità, L.R. 22/02 ed altri procedimenti in carico all'area dirigenziale;
➢ di avere successivamente ottenuto, con comunicazione del Comune dd. 30.9.2011 prot. 405681, l' autorizzazione a prestare la propria attività in telelavoro per ulteriori 12 mesi a decorrere dal primo ottobre 2011 sempre per la medesima attività, e poi ulteriore duplice rinnovo per ulteriori 12 + 12 mesi , seguito con provvedimento PG n.413014 del 06 ottobre 2014 da proroga ulteriore per un altro anno con integrazione del progetto con incarico aggiuntivo;
➢ di essere stata dunque assegnataria dall'inizio del 2011 sino all'ottobre 2015 del medesimo progetto di telelavoro, più volte rinnovato;
➢ di avere contestato le modifiche del Regolamento Telelavoro introdotte dal Comune con delibera n.
83/2015 ottenendo sentenza favorevole del Tribunale est Menegazzo n. 219/2016 del 9 marzo 2016 nei seguenti termini: “Il giudice del Lavoro, accertata incidentalmente l'illegittimità del regolamento comunale n. 83/2015 e disapplicato lo stesso nei confronti della ricorrente, va dichiarato il diritto di
di continuare a fruire del telelavoro secondo le modalità di cui alla Parte_1
regolamentazione precedente” ;
➢ di avere ad aprile 2016 ottenuto, anche luce di tale sentenza 219/2016, la proroga dell'originario progetto di telelavoro, rinnovato dapprima fino al 10 marzo 2018 e poi di fatto per una sorta tacita
“prorogatio” a seguito di proprio rifiuto di un nuovo progetto fino al 28 maggio 2018;
➢ di essere stata quindi con nota del 31 agosto 2018 p.g. 419861 messa a disposizione del personale senza alcuna collocazione fino al 10 dicembre 2018 e quindi con nota PG 584578 del 4 dicembre
2018 trasferita alla Direzione Lavori Pubblici e, più precisamente, all'Ufficio Rischio Idraulico;
➢ di essere a seguire rimasta assente per ferie e malattia, con ripresa del lavoro il 27.2.2020;
➢ di avere poi svolto lavoro agile attivato a seguito dell'emergenza Covid dal 18/03/2020 al 14/10/2021 senza soluzione di continuità salvo alcune giornate di ferie e con alcune presenze in ufficio a partire dal mese di giugno 2021;
➢ di non avere però poi ottenuto l' assegnazione del progetto di telelavoro corrispondente alle attività svolte in tale periodo (= istruttoria per l'emanazione dei pareri sui progetti edilizi per valutare la compatibilità ai fini del rischio idraulico), regolarmente protocollato in data 11.11.2021 P.G.
2021/0518262, firmato dalla ricorrente, dalla Responsabile del Progetto Ing. , dal Parte_4
Dirigente Ing. e con il nulla osta del Direttore, sempre nella persona dell'Ing. CP_3
trasmesso in data 11 novembre 2021 all' elle persone del Dott. CP_3 Controparte_4
e della Dott.ssa , e lì arenatosi;
Persona_2 Persona_3
➢ di essere stata a causa della mancata attribuzione di tale progetto, stante l' impossibilità per ragioni familiari e di salute, di lavorare in presenza, costretta ad usufruire di aspettativa non retribuita per circa 16 mesi con una perdita economica di 40.000 euro.
Tanto dedotto in fatto, addebitata all' Ufficio Personale una condotta volutamente dilatoria e censurato il diniego di assegnazione del nuovo progetto come privo di giustificazione, chiede il ristoro delle mancate retribuzioni nei sedici mesi di aspettativa (euro 40.000) concludendo come sopra. L' Ente convenuto si è costituito :
- ripercorrendo la storia lavorativa della ricorrente, precisato, quanto all' ultimo periodo, il mancato rientro in servizio effettivo dopo il periodo Covid senza soluzione di continuità fino al
30/04/2022 per ferie, malattia e mancato possesso del green pass obbligatorio per accedere al luogo di lavoro ai sensi dell' art. 9 quinquies D.L. n. 127/2021, e solo successivamente per aspettativa non retribuita fino al 30/04/2023;
- eccependo l' inammissibilità della pretesa svolta siccome coperta da giudicato per effetto della sentenza di rigetto est Coppetta n. 768/2021 resa in RG 5/2020 promosso dalla ricorrente per l' accertamento di demansionamento e condotte vessatorie, il 3.7.2023 passata in giudicato, e altresì per carenza di interesse concreto e attuale alla pronuncia per previsione, da parte dell' art 70 del nuovo CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022, della disapplicazione della disciplina del telelavoro, con salvezza dei soli accordi sottoscritti alla data di entrata in vigore del CCNL stesso;
- contestando in ogni caso la pretesa stessa anche nel merito attesa la mancata assegnazione del progetto di telelavoro protocollato in data 11.11.2021 in base alla corretta applicazione del
Regolamento in allora vigente, di cui alla delibera 83/2015, segnatamente per effetto di applicazione dei previsti criteri di priorità a fronte di domande eccedenti rispetto ai posti disponibili;
- concludendo per inammissibilità/rigetto del ricorso e condanna alle spese.
La causa è stata istruita documentalmente.
All' udienza 7.4.2025 originariamente fissata per discussione la ricorrente ha insistito per l' aggiornamento con termine per note.
Depositate le note, e documentata in allegato a quelle attoree la sopravvenuta cessazione del rapporto per licenziamento disciplinare prot 17.4.2025 (doc 33 ric), previa riassegnazione del fascicolo per trasferimento ad altro ufficio del GL assegnatario, all' esito di odierna udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La ricorrente in merito allo svolgimento dell'attività lavorativa presso il Comune di in telelavoro CP_1
ha già adito questo Tribunale due volte, con il seguente rispettivo esito :
➢ ricorso RG 2489/2015: sentenza n. 219/2016 est Menegazzo con cui “Il giudice del Lavoro, accertata incidentalmente l'illegittimità del regolamento comunale n. 83/2015 e disapplicato lo stesso nei confronti della ricorrente, va dichiarato il diritto di di continuare a fruire del Parte_1
telelavoro secondo le modalità di cui alla regolamentazione precedente” ;
➢ ricorso RG 5/2020: sentenza integralmente sfavorevole n. 768/2021 est Coppetta pubblicata in data
2/1/2023 e non appellata, dunque il 3.7.2023 passata in giudicato, con cui il Tribunale si è pronunciato, appunto negativamente, anche sul diritto al telelavoro in applicazione alle disposizioni del Regolamento comunale vigente.
Con il presente, terzo, ricorso rivendica il diritto a vedersi assegnare il progetto di lavoro protocollato in data 11.11.2021 P.G. 2021/0518262, con richiesta di risarcimento del connesso asserito danno patrimoniale, quantificato in euro 40.000,00, patito per la fruizione di aspettativa non retribuita per circa
16 mesi indotta dalla mancata attribuzione.
Premesso, con dettagliato excursus, lo svolgimento dell' attività lavorativa dal 2005 in modalità telelavoro per molti anni, dal 2010 al 2018 pressoché ininterrottamente, e allegato il rientro in servizio dopo un periodo di ferie e malattia il 27.2.2020, quanto alle vicende che direttamente interessano tale odierna pretesa a pagine da 8 a 12 del ricorso deduce in fatto che :
…
In data 13 febbraio 2020 il nuovo dirigente dell'Ufficio rischio idraulico Arch. Persona_4 tenne una riunione con la ricorrente ed il direttore e l'Ing durante la quale CP_3 Parte_4 venne valutata la fattibilità tecnica di affidare in modalità telelavoro l'attività di istruttoria per l'emanazione dei pareri sui progetti edilizi per valutare la compatibilità ai fini del rischio idraulico.
Tale attività che richiede una specifica competenza tecnica professionale, pur in assenza di formale progetto di telelavoro, venne svolta autonomamente dalla ricorrente per un lungo periodo (dalla data del 18 marzo 2020 alla data del 13 ottobre 2021 e codificata nel programma RAP presenze/assenze con il codice giustificativi “LAVAGI” lavoro agile) da remoto senza alcun rientro in sede, atteso lo scoppio della pandemia e delle collegate disposizioni del Comune circa l'obbligo del lavoro a distanza.
Nel novembre 2021, a fine pandemia, l'Ufficio rischio idraulico formalizzava la prosecuzione dell'attività in essere in un “progetto di telelavoro per l'area lavori pubblici, mobilità e trasporti, settore opere di urbanizzazione, cimiteri, forti e rischio idraulico, servizio opere pubbliche”.
Tale progetto di telelavoro, regolarmente protocollato in data 11.11.2021 P.G. 2021/0518262, firmato dalla ricorrente, dalla Responsabile del Progetto Ing. , dal Dirigente Ing. Parte_4
e con il nulla osta del Direttore, sempre nella persona dell'Ing. venne CP_3 CP_3 trasmesso dall'Ing. , per mezzo della segretaria , via mail, in data 11 novembre Pt_4 Tes_1
2021, all'ufficio risorse umane nelle persone del Dott e della Dott.ss Persona_2 Persona_3
(doc. n. 20). Tale progetto formalizzava e confermava le attività svolte dalla ricorrente nei due precedenti anni e veniva trasmesso, sempre in data 11 novembre 2021 all'Ufficio risorse Umane, Ufficio telelavoro e per conoscenza al Dott ed alla Dott.ss (cfr. doc. n. 20). Per_2 Per_3
Con mail dd. 16 novembre 2021 ((doc. n. 21) la ricorrente sollecitava l'autorizzazione del Dott Per_2
e dell'Ufficio Personale per poter proseguire l'attività sulla base del progetto di telelavoro approvato dalla Direzione Lavori Pubblici.
Nessun riscontro perveniva a tale sollecitazione ed a numerose altre.
In data 19 dicembre 2022 l'Ufficio Risorse Umane del trasmetteva alla ricorrente Controparte_1
(doc. n. 22) la nota PG 2022/586211, in risposta alla mail del 9.12.2022, il cui contenuto era il seguente: ”Con riferimento alla Sua richiesta in oggetto indicata (…) si comunica che, essendo pendenti una pluralità di domande, l'Amministrazione si riserva di procedere in ragione delle nuove indicazioni contrattuali del CCNL sottoscritto in data 16 novembre u.s”.
Tale CCNL, in relazione al lavoro cd agile ed al lavoro a distanza (artt. 63 -70) sostanzialmente non modificava in maniera sostanziale con riferimento al caso di specie, le condizioni ed i presupposti per l'ottenimento del telelavoro
Con mail dd. 28 dicembre 2022 (doc. n. 23) la ricorrente richiedeva al proprio Direttore ed al Dirigente responsabile Dott.ss e Dott i sapere se la direzione risorse umane Parte_4 CP_3 avesse risposto atteso che, sino a quel momento, non aveva ricevuto alcuna risposta ufficiale.
Era trascorso oltre un anno dalla trasmissione del progetto all'Ufficio personale del Comune!
L'ing. provvedeva a rispondere alla ricorrente trasmettendo copia dell'unica comunicazione Pt_4 pervenuta dalla Direzione del Personale indirizzata alla ricorrente con mail del 29.12.2021 (cfr. doc. n
23) ove il Dott. affermava, tra l'altro, “(…) la sentenza n. 219/2016 non riconosce un diritto al Per_2 telelavoro ma che vengano applicati i criteri di priorità individuati dall'Accordo Quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000:
a) Situazioni di disabilità psico fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) Esigenze di cura di figli minori di 8 anni (…);
c) Maggior tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede;
da integrarsi, durante lo stato di emergenza con la legislazione emergenziale (…)”.
…
Così esposte le vicende che direttamente interessano in questa sede, in diritto contesta il diniego espresso dall' ing con mail 28.12.2022 richiamando la comunicazione 29.12.2021 del Direttore Pt_4 del Personale dott , rilevandone in primo luogo la contraddittorietà rispetto alla comunicazione Per_2
19 dicembre 2022 e in secondo luogo la non condivisibilità attesa previsione ex art 4 dell' Accordo
Quadro del 23 marzo 2000 che: “Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo
1999, n. 70, l'Amministrazione procederà con le modalità previste dall'art. 4 dello stesso Dpr n. 70 all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.”
Rivendica la presenza nel progetto del 2021 di tutti tali elementi ed obietta che solamente in caso di richieste superiori al numero delle posizioni - circostanza questa dal Comune mai menzionata - in base al punto 2 “l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta: a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni;
esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.
La rivendicazione svolta, riguardante dunque l' asserita illegittimità della mancata assegnazione del progetto di telelavoro 11.11.2021, è infondata nel merito, per i seguenti motivi.
Vanno a monte disattese le eccezioni di res judicata e carenza di interesse ad agire come sollevate in via preliminare dal convenuto: CP_1
1. la prima è riferita al passaggio in giudicato il 3.7.2023 della sentenza n. 768/2021 est Coppetta in
RG 5/2020, e va disattesa in quanto, è ben vero che tale sentenza si pronuncia, negandolo, anche sul diritto della ricorrente al telelavoro in applicazione alle disposizioni del regolamento comunale vigente, e, tuttavia, il progetto di cui si controverte nella presente sede, datato 11/11/2021, è diverso, all' epoca di quel ricorso non ancora esistente, da cui la non piena sovrapposizione della materia del contendere, bensì la sola - ancorchè, come piu' avanti si dirà, rilevante e decisiva - identità delle disposizioni applicabili;
2. la seconda riguarda la previsione, da parte dell' art 70 del nuovo CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022, della disapplicazione della disciplina del telelavoro, e va disattesa essendo fatti salvi gli accordi sottoscritti alla data di entrata in vigore del CCNL stesso laddove la pretesa svolta riguarda il risarcimento del danno asseritamente preteso per il mancato avvio di progetto risalente al novembre 2021, segnatamente progetto di telelavoro firmato dalla ricorrente, dal responsabile del progetto Ing. , e dal dirigente , e trasmesso all'Ufficio Personale, nelle Parte_4 CP_5
persone del dott. e della dott.ssa , in data 11.11.2021. Per_2 Per_3 Né, d' altro canto, va escluso un concreto attuale interesse alla pronuncia in ragione del sopravvenuto licenziamento della ricorrente in data 17.4.2025 per assenza ingiustificata dal lavoro documentato in allegato alle note finali attoree (vd doc 33 ric).
Trattandosi di accertamento in ottica anche risarcitoria (condanna per euro 40.000,00), l' interesse alla pronuncia permane.
Quanto al merito, con comunicazione 29.12.2021 (doc 23 ric), richiamata nell' impugnato diniego a firma ing del 29.12.2022 (doc 24 ric), il Direttore del Personale dott ha risposto Pt_4 Persona_2
negativamente alla ricorrente nei seguenti termini:
Come indicato in tale nota, la sentenza n. 219/2016 effettivamente non ha riconosciuto il diritto della ricorrente al telelavoro in assoluto, , bensì si è limitata a negare la necessità di requisiti per l' accesso al telelavoro, e nel contempo conferma l'operatività dei criteri di priorità individuati dall'Accordo Quadro
Nazionale sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni del 23 marzo 2000.
Dunque attesa la pendenza nello specifico di una pluralità di domande, l'Amministrazione ha legittimamente valutato la posizione dell' arch applicando le indicazioni contrattuali sui Parte_1
criteri di priorità e all' esito ha negato l' autorizzazione.
Come obiettato dal a pagina 18 della comparsa di costituzione, non è il contenuto del progetto CP_1
che incide sull'autorizzazione del datore di lavoro, bensì, a fronte di una pluralità di domande, il rispetto dei criteri di priorità stabiliti dalle norme.
Ne consegue che come nell'anno 2020, quando è stata radicata la causa RG 5/2020, la ricorrente non aveva diritto al telelavoro pur potendo, come tutti gli altri lavoratori, presentare la domanda se in possesso dei requisiti richiesti, così non ce l'ha oggi rispetto alla richiesta di telelavoro datata
11/11/2021, essendo le norme applicate le stesse dall'anno 2015.
La sentenza 768/2021 a pag. 28 al riguardo così argomenta:
Tali argomentazioni vanno qui ribadite siccome puntuali e convincenti e, come sopra anticipato, supportano in termini decisivi l' infondatezza anche dell' odierno ricorso .
Le stesse danno l'applicazione integrale del Regolamento del 2013 come meramente ipotetica laddove dalla sentenza est Menegazzo del 2016 non appare affatto chiara l' applicabilità del Regolamento del telelavoro nella versione cd originaria che, sostanzialmente, non prevedeva limiti numerici ma solamente l'approvazione del progetto da parte del Direttore della direzione d'appartenenza del dipendente.
In senso contrario il Tribunale con tale sentenza 219/2016 nel decidere la causa RG 2489/2025 ha evidentemente affrontato la questione relativa alla legittimità del Regolamento adottato con delibera
83 del 2015 in quanto lo ha a monte ritenuto, condivisibilmente, applicabile. Nel merito la disapplicazione è stata ancorata - e anche su questo lo scrivente giudicante concorda pienamente - alla sola previsione unilaterale da parte del Comune di requisiti di accesso al telelavoro non contemplati dalla contrattazione collettiva in contrasto con l' art 4 del DRP 70/99, dando espressamente atto del riferimento da parte della medesima contrattazione collettiva alle situazione personali del dipendente in caso di domande eccessive rispetto ai posti disponibili (vd pagg 4 e 5 della sentenza ).
Ciò considerato, stante dunque l'applicabilità alla fattispecie oggi in esame del Regolamento del 2015,
e tenuto conto della non censurabilità siccome in linea con la contrattazione collettiva delle disposizioni sulla valorizzazione delle situazioni personali del dipendente in caso di domande eccessive rispetto ai posti disponibili, ne deriva la legittimità del diniego di cui alla comunicazione a firma del
Direttore dott del 29.12.2021. Per_2
Il diniego stesso è, infatti, fondato sull' applicazione dei criteri di priorità come individuati dall'Accordo
Quadro Nazionale sul Telelavoro del 23 marzo 2000, che la ricorrente pacificamente non ha mai comunicato di possedere.
In particolare il Regolamento in questione, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.
83/2015, vigente dal 2016, all'art. 3 comma 1 prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, possono essere autorizzati alla prestazione lavorativa in telelavoro dipendenti a tempo indeterminato nel limite massimo dell'1,5% del personale di ruolo in servizio all'inizio di ogni anno;
ai fini del rispetto di tale limite, si dà applicazione all'art. 4 comma 2 dell'Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni (23/03/2000), secondo il quale “In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni;
esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede”.
L'Ufficio competente, pertanto, determinato ad inizio di ogni anno il contingente calcolando la percentuale sul numero dei dipendenti in servizio, ai fini dell'attivazione di nuove postazioni di telelavoro sulla base dei posti che si rendono disponibili, procede secondo tali criteri tenendo conto della motivazione e della documentazione prodotta a corredo delle istanze.
Per quanto puntualmente allegato dal per gli anni 2021 e 2022 risultava un contingente di 34 CP_1
postazioni, e alla data di presentazione del progetto della ricorrente risultavano attive, e quindi assegnate, 32 postazioni di telelavoro ordinario, in quanto in data 1 novembre 2021 e 10 novembre 2021 si erano conclusi due progetti, per il venir meno dei requisiti, con la conseguenza che erano assegnabili solo due nuove postazioni.
Alla medesima data risultavano agli atti d'ufficio 28 istanze (compresa quella della ricorrente), di cui 17 per motivi di salute debitamente documentati ( titolarità L. , certificazioni di invalidità civile, Numer_1 certificazioni medicospecialistiche, fragilità certificata ai sensi della normativa connessa al Covid, ecc.), assente nell' istanza della ricorrente qualsivoglia riferimento al possesso di priorità prevista dall'Accordo Quadro 23/03/2000.
Tra la fine del 2021 e inizio gennaio 2022 sono state quindi attivate 2 postazioni, utilizzando i posti disponibili secondo le modalità sopra indicate.
Nel corso del 2022, a seguito di ulteriori cessazioni di telelavoro per pensionamenti o venir meno dei requisiti, sono state attivate nuove postazioni a utilizzo dei posti di volta in volta resisi disponibili secondo i criteri di cui sopra, tenendo altresì conto delle nuove istanze nel frattempo pervenute, che alla data del 31/12/2022 erano 27, compresa quella della ricorrente.
Stante le limitate disponibilità di posizioni di telelavoro, in applicazione ai criteri di cui all'art. 4 comma
2 del CCNQ 23/03/2000, è stata data priorità alle istanze sostenute da motivi di salute debitamente certificati, tra i quali la ricorrente non rientrava.
Ne deriva dunque, l' insussistenza, in base alle disposizioni vigenti, del rivendicato diritto a vedersi assegnare il progetto di telelavoro protocollato in data 11.11.2021 P.G. 2021/0518262, con conseguente infondatezza del ricorso.
Spese di lite rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 2.000,00.
Così deciso in Venezia – udienza 22.7.2025.
Il Giudice