Ordinanza cautelare 18 aprile 2024
Decreto collegiale 14 novembre 2024
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/03/2026, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 15.11.2023 notificata all'interessato il 04.12.2023 con cui è stata disposta la revoca dello speciale programma di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia,
nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. CO RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, -OMISSIS-, impugna la delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 15.11.2023, notificata all'interessato il 04.12.2023, con cui è stata disposta la revoca dello speciale programma di protezione.
Occorre premettere che con deliberazione della Commissione Centrale del 14 giugno 2017-OMISSIS- è stato ammesso in qualità di collaboratore di giustizia, su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli–Direzione Distrettuale Antimafia, ad un piano provvisorio di protezione.
In data 26 giugno 2019 la Commissione Centrale ha deliberato l’ammissione del suindicato collaboratore di giustizia al programma speciale di protezione che, tenuto conto delle proroghe intervenute medio termine, è venuto a scadere in data 26 giugno 2023.
2.- La Commissione, vista l'esigenza di sottoporre il programma alla verifica di cui all'art.13 quater, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo introdotto dall’art.8 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e di cui all'art.10 del D.M. 23 aprile 2004, n.161, ha avviato l’istruttoria per l’eventuale cessazione o proroga del programma.
A tal fine sono stati acquisiti i pareri da parte delle Autorità Giudiziarie competenti.
Nelle more della suddetta istruttoria, con nota dell’11 settembre 2023, il Servizio Centrale di Protezione ha comunicato che il collaboratore di giustizia -OMISSIS- è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per una serie di truffe aggravate compiute a partire da aprile 2023, mentre il medesimo era sottoposto alla detenzione domiciliare.
3.- La Commissione Centrale, con deliberazione del 15 novembre 2023, alla luce dei pareri resi dalle suindicate Autorità giudiziarie, ha disposto la revoca del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia, incaricando il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione del predetto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
4.- Avverso la deliberazione del 15 novembre 2023, notificata il 4 dicembre 2023,-OMISSIS- ha proposto ricorso giurisdizionale deducendo le seguenti censure:
-violazione degli artt. 9-11-12-13 E 13 quater legge 82/91, degli artt. 9 E 11 D.M. 161/2004; motivazione apparente, violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione.
5.- Si è costituita l’Amministrazione insistendo per il rigetto del gravame.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 3 marzo 2026.
6.- Afferma il ricorrente che la Commissione Centrale ha adottato la delibera di revoca del piano di protezione senza compiere una puntuale verifica della fondatezza delle presunte violazioni comportamentali, nonché del superamento della situazione di pericolo, attuale e concreto, a cui il collaboratore verrebbe esposto in conseguenza della delibera stessa.
Da quanto risulta dal provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, la revoca del programma di protezione è intervenuta per la contestata violazione dell’art. 13 quater della legge 82/91, per avere il-OMISSIS- tenuto un’unica condotta con cui sarebbero state violate le norme comportamentali secondarie.
7.- Le censure proposte, trattate unitariamente, sono infondate.
Dalla notizia di reato a carico del ricorrente risulta che lo stesso è stato accusato di truffa durante il periodo in cui era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione in carcere, commessa “qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato e proprietario di più immobili con l’aggravante di aver mostrato distintivi e documenti in uso ai Corpi di Polizia e attribuendosi un falso nome o una falsa qualità cagionando grave danno economico alle parti offese”, in concorso con altri. Il Tribunale di Sorveglianza ha quindi revocato la detenzione domiciliare nei confronti dell’odierno ricorrente.
Con nota del 4 ottobre 2023, la DDA di Napoli ha rappresentato che “ le violazioni comportamentali assunte dal -OMISSIS-, sfociate purtroppo in condotte penalmente rilevanti e certamente non rispettose degli impegni assunti in sede di sottoposizione al programma di protezione, non siano in alcun modo giustificabili e siano da considerarsi sprezzanti delle regole, irriguardose soprattutto in riferimento al percorso dì reinserimento sociale che il collaboratore aveva intrapreso anche beneficiando della misura alternativa della detenzione domiciliare; le illecite condotte (come sinteticamente ricostruite nella informativa di reato) sono da considerarsi sicuramente gravi perché reiterate da un soggetto sottoposto il misure di tutela personale in un ristretto lasso temporale -e per aver cagionato un notevole danno economico a sei persone offese, denotando nel ricostruito modus operandi acuta scaltrezza nel raggirare i malcapitati con l'uso di distintivi della Polizia di Stato. Pertanto, sebbene il comportamento del -OMISSIS- non appaia sintomatico di un suo eventuale re-inserimento nel circuito camorristico o comunque di criminalità organizzata, la gravità della notizia criminis e la reiterazione delle medesime condotte illecite appare tale da richiedere una incisiva ed esemplare sanzione”.
La Procura distrettuale ha espresso riserva di ulteriori valutazioni all'esito di future disposizioni e/o provvedimenti che la competente Autorità Giudiziaria attuerà a seguito del citato deferimento effettuato dall'organo di Polizia Giudiziaria procedente, anche sulla scorta delle ulteriori indagini delegate dalla Procura e ha precisato che gli impegni processuali del collaboratore non possono ritenersi del tutto conclusi, atteso che le sue dichiarazioni sono allo stato ancora in fase di riscontro e di verifica. Per quanto sopra, ad avviso della Procura, permarrebbe un attuale ed elevato pericolo gravante su -OMISSIS-, derivante dal contenuto delle dichiarazioni rese sull'organizzazione criminale di pregressa appartenenza e sui sodalizi antagonisti.
Tuttavia, per la DDA di Napoli, “...un'eventuale decisione della Commissione Centrale ex art. 10 L.82/1991 di revocare le misure di protezione nei confronti dci prevenuti (deliberate in data 14.10.2020) non escluderebbe l'applicazione delle ordinarie misure tutorie, così come disposto dall'art. 147 bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del c.p.p “.
Con nota del 26 ottobre 2023 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha condiviso l'assunto della Procura di Napoli nella parte in cui ha evidenziato l’estrema gravità delle condotte ascritte al collaboratore, fra l'altro poste in essere in un periodo di detenzione domiciliare, precisando che “ Tale gravità induce a ritenere che la violazione del rapporto di leale collaborazione insito negli impegni assunti dal collaboratore di giustizia appare non riparabile attraverso un mero richiamo al rispetto futuro di tali obblighi, ma imponga la più grave sanzione della revoca delle misure di protezione in atto”.
In conclusione, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, su parere della Procura di Napoli, “... evidenziando la criticità delle condotte fin qui poste in essere dal collaboratore non rispettose degli impegni assunti in sede di sottoposizione al programma di protezione e in alcun modo giustificabili (pur non necessariamente indicative di un reinserimento nel circuito camorristico)”, ha ritenuto “necessario revocare lo speciale programma di protezione nei confronti di -OMISSIS-”.
8.-. Rileva pertanto il Collegio che le valutazioni complessive della DNAA e dell’Amministrazione sulla gravità degli episodi posti a fondamento del provvedimento non appaiono manifestamente irragionevoli.
Giova sottolineare che la Direzione nazionale antimafia evidenzia la gravità delle condotte ascritte al collaboratore e afferma che ritiene necessaria la revoca del programma di protezione.
In ordine alla prosecuzione della collaborazione si rileva che il ricorrente attualmente si trova in stato di detenzione non domiciliare, mentre i familiari sono usciti dal programma di protezione.
9.- In ordine al quadro normativo di riferimento si deve poi rammentare quanto segue.
La revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni è disciplinata all' art. 13- quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, che al primo comma dispone: “ Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge ”. Ai sensi del successivo comma, “ Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2 lett. b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9 ”.
9.1.- Il primo comma della disposizione suddetta, quindi, scolpisce il principio generale che presiede all’applicazione di dette misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) e individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità, condotta del destinatario della misura).
Il secondo comma distingue, più in particolare: a) le fattispecie di revoca obbligatoria (inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale);b) le fattispecie di revoca facoltativa (inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, rinuncia espressa alle misure, rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate), tali da richiedere una particolare valutazione da parte dell’amministrazione in considerazione del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell’articolo 9.
9.2.- Il procedimento di revoca è, poi, regolato dal D.M. 23 aprile 2004, n. 161, recante il Regolamento ministeriale attuativo delle disposizioni di legge sulle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, il quale, all’art. 11, comma 2, dispone che “ Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l'Autorità proponente e il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione ”, mentre al comma 3 prevede che “ La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all'Autorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o al Procuratore generale presso la Corte d’appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti segnalati. Qualora le predette Autorità non abbiano emesso il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, quest'ultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare ulteriormente il termine ”.
10.- Il descritto quadro normativo postula una accurata ponderazione della Commissione ministeriale, che a sua volta esige una completa istruttoria fondata su una serie di elementi: sulla esposizione dell’interessato e dei suoi congiunti al pericolo grave, serio ed attuale per l’integrità fisica, sulla utilità della sua collaborazione alla giustizia penale, sul carattere di novità o di completezza o per altri elementi di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione, sulla rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, sulla connessa inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, nonché sulle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione ole dichiarazioni sono rese (art. 9 legge 82/1991).
La revoca c.d. facoltativa costituisce frutto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, operata sulla base dell’istruttoria svolta e dei pareri di tutti gli organi coinvolti, in un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi che incontra, come unico limite, quello della logica e della razionalità della motivazione, spettando al giudice la verifica se l’esercizio di tale potere valutativo sia aderente ai presupposti normativi, ai dati di fatto ed ai criteri di logica e razionalità (ex multis, T.A.R. Lazio, 1 ter, sent. n. 7413/2022; Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2014, n. 628; Sez. III, 30 ottobre 2013, n. 5229; Sez. III, 08 agosto 2012, n. 4533; Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541).
Consegue che non spetta al Collegio formulare valutazioni in merito, che sono del tutto estranee al sindacato del giudice amministrativo, salvi profili di palese irragionevolezza o illogicità.
Il provvedimento di revoca è, dunque, censurabile davanti al Giudice amministrativo soltanto nel caso di errori di fatto e vizi ictu oculi rilevabili di illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti, pena la sostituzione non consentita all’organo amministrativo al quale la normativa vigente ha affidato la competenza a svolgere tale tipologia di valutazione.
11.- In definitiva, le circostanze prodotte in sede istruttoria conducono ad escludere la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente ed integrano una sufficiente motivazione del provvedimento gravato, alla luce delle considerazioni esposte ed al quadro normativo di settore come illustrato, ferma restando la disposta segnalazione della posizione dell’interessato al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e all’Autorità di pubblica sicurezza per l’individuazione delle misure comunque necessarie per garantire la sua incolumità che, come confermato dall’Amministrazione resistente, non costituiscono un minus, dal punto di vista della sicurezza, rispetto a quelle garantite in costanza di sottoposizione al programma di protezione, con ciò contemperando le esigenze di tutela prospettate dallo stesso ricorrente.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
12.- Le peculiarità e la parziale novità della vicenda consentono tuttavia di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CO RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RG | IE NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.