Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1428/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FARINI SEBASTIANO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FARINI SEBASTIANO;
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1.Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in data 20/11/2011 in Cavriago (RE) tra la SI.ra nata in [...] in data [...] (CF: ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 il SI. nato a [...] in data [...], trascritto nei registri dei matrimoni Controparte_1 del comune di Cavriago al n. 19, anno 2011 parte 1, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavriago;
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2.il figlio minorenne rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1 collocamento presso la madre in quella che è la casa familiare;
3. la casa familiare sita in Cavriago (RE), Via del Cristo n. 8 int. 5, di proprietà di continuerà CP_2 ad essere assegnata alla SI.ra che vi abiterà con il figlio minorenne Parte_1 Persona_1
4.il padre continuerà a versare alla madre, per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di 250,00 euro entro il 10 di ogni mese, importo soggetto all'adeguamento ISTAT di legge;
5.le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno da individuarsi secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia che si riporta:
-spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante
-spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
-spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
-spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corso di recupero e lezioni private.
-spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo.
-spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter viaggi e vacanze senza i genitori.
6. Diritto della SI.ra , quale genitore collocatario del figlio minorenne, alla percezione Parte_1 integrale dell'Assegno Unico se dovuto;
7. il figlio trascorrerà i fine settimana alternati tra i genitori. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figli un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
il ragazzo trascorrerà con il papà una settimana durante le vacanze di Natale, alternando il periodo di anno in anno, in modo tale che possano trascorrere con un genitore la Vigilia e con l'altro il giorno di Natale, con un genitore Capodanno con l'altro l'Epifania; la Pasqua ad anni alterni;
le varie festività e vacanze durante l'anno in accordo tra genitori che terranno sempre in pieno rispetto e considerazione le esigenze, l'interesse e la volontà del figlio;
8. Entrambi i genitori si impegnano a rilasciare il proprio assenso al rinnovo del proprio passaporto e di quello del figlio;
in caso di soggiorno all'estero con i minori, dovranno richiedere all'altro l'autorizzazione all'espatrio con congruo preavviso”.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a Cavriago in data 20/11/2011, dal quale era nato, in data 25/10/2012, il Controparte_1
figlio - chiedeva dichiararsi la separazione dal marito. Persona_1
Con il medesimo ricorso, la ricorrente chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio, decorsi i termini previsti dalla legge, alle medesime condizioni della separazione.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 22/10/2024, i coniugi raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione.
Entrambi chiedevano pertanto dichiararsi la separazione alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, e chiedevano altresì contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio, decorsi i termini previsti dalla legge, alle medesime condizioni concordate della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 1053/2024 pubblicata il 31/10/2024, l'intestato Tribunale pronunciava la separazione tra i coniugi, regolando le condizioni della separazione in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere domandati da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi …
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale….
Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi termini sopra indicati”.
Nel caso di specie, la separazione, che da contenziosa si è trasformata in consensuale, si è protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dall'udienza di comparizione tenutasi in data
22/10/2024, senza che i coniugi si siano riconciliati, né abbiano ripreso la convivenza, dimostrando in tal modo l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
pagina 3 di 4 Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie, si ritiene che possano essere accolte le condizioni di cui alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, in quanto rispondenti agli interessi del figlio minore.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
20/11/2011 a Cavriago (RE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cavriago dell'anno 2011, al numero 19, Parte 1;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavriago di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) regola le condizioni di divorzio in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte;
4) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 5 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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