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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 26/01/2026, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1261/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12089/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
UI IZ SP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240037581913000 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16662/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistenti: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a ADER in data 6.5.2024 e depositato presso questa Corte di IZ Tributaria di primo grado in data 1.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, pervenutagli a mezzo pec in data 7.3.2024 da Agenzia delle Entrate – IO (di seguito indicata per brevità anche come ADER) e relativa a spese di giustizia per l'importo di euro 115,34 chiedendo a questa
Corte di disporre la sospensione della cartella impugnata, del relativo ruolo e di ogni altro atto presupposto prodromico connesso e/o consequenziale e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei detti “provvedimenti” in quanto, ad avviso del ricorrente, sarebbe inesistente la pretesa impositiva sottostante e previo accertamento dell'insussistenza del debito indicato nella comunicazione impugnata, dichiarare la responsabilità per danni della Agenzia delle Entrate IO, e per l'effetto condannarli al pagamento della somma che la Corte di IZ adita riterrà, oltre alle competenze e spese di lite.
Si è costituita ADER chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato e del ricorso, con vittoria dispese.
All'udienza del 22.7.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza resa all'udienza 9.12.2024, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
UI IZ, che si è costituita in data 24.02.2025, “in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari”.
È stata pure disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Corte di IZ di primo grado di Napoli che si è costituita in data 16.7.2025 e ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 6.10.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo, di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va disattesa l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di “inesistenza e/o inefficacia della notificazione della cartella esattoriale, perché eseguita a mezzo pec e non a mezzo dei messi notificatori dell'Esattoria o degli Ufficiali Giudiziari, come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 602/73”.
Al riguardo si osserva che è assorbente il rilievo che ogni eventuale vizio della notifica dell'atto impugnato
è stato comunque ormai sanato alla luce del principio secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n. 27326 del 22/10/2024 e Cass. n. 17198 del 12/07/2017).
2. Non è fondata anche l'ulteriore eccezione proposta dal ricorrente in relazione all'asserita “nullità e/o inesistenza degli atti impugnati (cartelle di non pagamento e sottesi ruoli) per giuridica nullità e/o inesistenza della loro notificazione”, per essere stata nel caso all'esame la notifica effettuata da un indirizzo PEC non presente in alcun pubblico elenco.
Sul punto si si richiama il recente e specifico arresto della Suprema Corte (sez. 5, sent. n. 18684 del 3 luglio
2023) con cui è stato affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, pregiudizi nella specie neppure dedotti (v. anche Cass., sez. un., sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
3. Secondo il ricorrente l'atto impugnato sarebbe “altresì nullo in quanto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 ss.mm.ii. non sono indicati in maniera chiara e comprensibile gli Enti impositori”.
Anche tale doglianza è infondata essendo indicato chiaramente nella cartella impugnata l'ente impositore, non solo ben due volte a p. 1 ma anche altre due volte a p. 5 dell'atto impugnato.
4. Sostiene il ricorrente ancora che la pretesa impositiva per la quale l'Esattoria ha deliberato la cartella sarebbe del tutto illegittima, causa la inesistenza e/o nullità della notificazione dell'avviso di liquidazione,
Anche tale doglianza risulta infondata, avendo la Corte di IZ Tributaria di primo grado dimostrato (v. documentazione depositata) di aver notificato al ricorrente, nel domicilio indicato in atti (pec dell'avv. Ricorrente_1), ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002, nel testo ratione temporis applicabile, che prevede la detta notifica anche anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto, l'atto di invito al pagamento n. 10406/20 per l'importo di euro 30,00 e di aver successivamente notificato, stante il perdurante inadempimento, l'avviso di irrogazione sanzione n. 589/21 dell'importo di euro 60,00 sempre con le medesime modalità il 18.01.2021.
Pertanto il ricorrente è stato reso edotto della pretesa tributaria e dei criteri di liquidazione del successivo provvedimento sanzionatorio (v. peraltro l'art. 16 del D.P.R. n. 115/2002)..
5. Va rigettata anche la doglianza relativa all'asserita mancanza degli elementi essenziali con cui si sostiene che nel caso di specie mancherebbe il nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione (v. ricorso p. 13). Ed invero a p. 3 dell'atto impugnato è indicato espressamente il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione dell'atto impugnato.
6. Va pure disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ad ADER per essere invece legittimata
UI IZ S.p.a. in virtù di apposita convenzione siglata tra quest'ultima ed il Ministero della IZ
(convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia) ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre 2007. A tale proposito si evidenzia che la convenzione è stata stipulata da UI IZ S.p.a. solo con il
Ministero della IZ ma non anche con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, pertanto, UI
IZ non procede al recupero dei crediti per conto delle Corti di IZ Tributaria, le quali provvedono ad emettere il ruolo che affidano poi ad ADER per il successivo recupero.
7. Del tutto infondate risultano le ulteriori doglianze circa il difetto di motivazione della cartella impugnata,
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e la reiterata doglianza (v. p. 15 e sgg. del ricorso) circa l'omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo e del soggetto responsabile del procedimento notificatorio.
Premesso che l'assunto del ricorrente secondo cui la cartella impugnata gli sarebbe pervenuta priva di alcune pagine è rimasto del tutto indimostrato, riguardo all'ultima doglianza riporta nel periodo che precede non può che ribadirsi quanto già evidenziato al § 5. Nel resto si osserva che l'atto è motivato non solo per relationem, tenuto conto degli atti presupposti notificati e specificamente richiamati, ma anche delle precise indicazioni delle fonti normative che presiedono alla determinazione delle sanzioni e degli interessi (v. p. 5 dell'atto impugnato).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida, in complessivi € 224,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di UI IZ S.p.a., in complessivi € 224,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore della Corte di IZ Tributaria di primo grado di Napoli, e in complessivi € 350,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di Agenzia
Entrate-IO.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ON IM
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12089/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
UI IZ SP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240037581913000 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16662/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistenti: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a ADER in data 6.5.2024 e depositato presso questa Corte di IZ Tributaria di primo grado in data 1.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, pervenutagli a mezzo pec in data 7.3.2024 da Agenzia delle Entrate – IO (di seguito indicata per brevità anche come ADER) e relativa a spese di giustizia per l'importo di euro 115,34 chiedendo a questa
Corte di disporre la sospensione della cartella impugnata, del relativo ruolo e di ogni altro atto presupposto prodromico connesso e/o consequenziale e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei detti “provvedimenti” in quanto, ad avviso del ricorrente, sarebbe inesistente la pretesa impositiva sottostante e previo accertamento dell'insussistenza del debito indicato nella comunicazione impugnata, dichiarare la responsabilità per danni della Agenzia delle Entrate IO, e per l'effetto condannarli al pagamento della somma che la Corte di IZ adita riterrà, oltre alle competenze e spese di lite.
Si è costituita ADER chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato e del ricorso, con vittoria dispese.
All'udienza del 22.7.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza resa all'udienza 9.12.2024, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
UI IZ, che si è costituita in data 24.02.2025, “in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari”.
È stata pure disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Corte di IZ di primo grado di Napoli che si è costituita in data 16.7.2025 e ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 6.10.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo, di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va disattesa l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di “inesistenza e/o inefficacia della notificazione della cartella esattoriale, perché eseguita a mezzo pec e non a mezzo dei messi notificatori dell'Esattoria o degli Ufficiali Giudiziari, come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 602/73”.
Al riguardo si osserva che è assorbente il rilievo che ogni eventuale vizio della notifica dell'atto impugnato
è stato comunque ormai sanato alla luce del principio secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n. 27326 del 22/10/2024 e Cass. n. 17198 del 12/07/2017).
2. Non è fondata anche l'ulteriore eccezione proposta dal ricorrente in relazione all'asserita “nullità e/o inesistenza degli atti impugnati (cartelle di non pagamento e sottesi ruoli) per giuridica nullità e/o inesistenza della loro notificazione”, per essere stata nel caso all'esame la notifica effettuata da un indirizzo PEC non presente in alcun pubblico elenco.
Sul punto si si richiama il recente e specifico arresto della Suprema Corte (sez. 5, sent. n. 18684 del 3 luglio
2023) con cui è stato affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, pregiudizi nella specie neppure dedotti (v. anche Cass., sez. un., sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
3. Secondo il ricorrente l'atto impugnato sarebbe “altresì nullo in quanto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 ss.mm.ii. non sono indicati in maniera chiara e comprensibile gli Enti impositori”.
Anche tale doglianza è infondata essendo indicato chiaramente nella cartella impugnata l'ente impositore, non solo ben due volte a p. 1 ma anche altre due volte a p. 5 dell'atto impugnato.
4. Sostiene il ricorrente ancora che la pretesa impositiva per la quale l'Esattoria ha deliberato la cartella sarebbe del tutto illegittima, causa la inesistenza e/o nullità della notificazione dell'avviso di liquidazione,
Anche tale doglianza risulta infondata, avendo la Corte di IZ Tributaria di primo grado dimostrato (v. documentazione depositata) di aver notificato al ricorrente, nel domicilio indicato in atti (pec dell'avv. Ricorrente_1), ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002, nel testo ratione temporis applicabile, che prevede la detta notifica anche anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto, l'atto di invito al pagamento n. 10406/20 per l'importo di euro 30,00 e di aver successivamente notificato, stante il perdurante inadempimento, l'avviso di irrogazione sanzione n. 589/21 dell'importo di euro 60,00 sempre con le medesime modalità il 18.01.2021.
Pertanto il ricorrente è stato reso edotto della pretesa tributaria e dei criteri di liquidazione del successivo provvedimento sanzionatorio (v. peraltro l'art. 16 del D.P.R. n. 115/2002)..
5. Va rigettata anche la doglianza relativa all'asserita mancanza degli elementi essenziali con cui si sostiene che nel caso di specie mancherebbe il nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione (v. ricorso p. 13). Ed invero a p. 3 dell'atto impugnato è indicato espressamente il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione dell'atto impugnato.
6. Va pure disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ad ADER per essere invece legittimata
UI IZ S.p.a. in virtù di apposita convenzione siglata tra quest'ultima ed il Ministero della IZ
(convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia) ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre 2007. A tale proposito si evidenzia che la convenzione è stata stipulata da UI IZ S.p.a. solo con il
Ministero della IZ ma non anche con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, pertanto, UI
IZ non procede al recupero dei crediti per conto delle Corti di IZ Tributaria, le quali provvedono ad emettere il ruolo che affidano poi ad ADER per il successivo recupero.
7. Del tutto infondate risultano le ulteriori doglianze circa il difetto di motivazione della cartella impugnata,
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e la reiterata doglianza (v. p. 15 e sgg. del ricorso) circa l'omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo e del soggetto responsabile del procedimento notificatorio.
Premesso che l'assunto del ricorrente secondo cui la cartella impugnata gli sarebbe pervenuta priva di alcune pagine è rimasto del tutto indimostrato, riguardo all'ultima doglianza riporta nel periodo che precede non può che ribadirsi quanto già evidenziato al § 5. Nel resto si osserva che l'atto è motivato non solo per relationem, tenuto conto degli atti presupposti notificati e specificamente richiamati, ma anche delle precise indicazioni delle fonti normative che presiedono alla determinazione delle sanzioni e degli interessi (v. p. 5 dell'atto impugnato).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida, in complessivi € 224,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di UI IZ S.p.a., in complessivi € 224,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore della Corte di IZ Tributaria di primo grado di Napoli, e in complessivi € 350,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di Agenzia
Entrate-IO.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ON IM