Ordinanza presidenziale 9 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Decreto presidenziale 30 ottobre 2024
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2010, proposto da AN AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alfarano, Pietro Buccarelli, Andrea Galvani, Alexia Armaroli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
EN AN, IT AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Buccarelli, Andrea Galvani, Alexia Armaroli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Recanati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Erme D'Agostino, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
AL VI erede RT LA, non costituito in giudizio;
AL NI erede RT LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Pianesi, Andrea Canalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. 17 del 18 gennaio 2010 del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune avente ad oggetto l'attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n.4740/2008 mediante l'emanazione di una ordinanza di rimessa in pristino per una porzione dello stabilimento balneare denominato "Chalet LA" ed all’applicazione della sanzione pecuniaria per la restante parte del manufatto;
della conseguente ordinanza n. 27 del 2 febbraio 2010 del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune recante ordine di rimessa in pristino delle opere di fondazione della porzione di edificio sottostante la tettoria in legno;
di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Porto Recanati e di AL NI erede RT LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti (che qui propongono ricorso giurisdizionale a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) contestano la legittimità del provvedimento e dell'ordinanza con cui il Comune di Porto Recanati ha inteso concludere il procedimento amministrativo avviato per l'attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4740 del 1° ottobre 2008.
Riferiscono che sono proprietari di una casa di civile abitazione sita in Porto Recanati (Mc), viale 1° maggio, n. 17 affacciata sulla costa e che il lungo contenzioso innanzi al giudice amministrativo ha preso le mosse già nel 2003 quando venivano casualmente a conoscenza del fatto che la titolare dello stabilimento balneare n. 37, antistante la loro proprietà, aveva iniziato dei lavori di edificazione di un fabbricato sull'area demaniale.
Riferiscono che il Comune ha rilasciato nel 2003 due concessioni edilizie in favore della titolare del ridetto stabilimento (n. 259/02 del 17 aprile 2003; n. 192/03 del 5 giugno 2003 emessa "in sanatoria" della menzionata concessione n. 259/02).
Deducono che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4740/2008 ha annullato tutti gli atti relativi alla costruzione del ridetto immobile.
Nell'esercizio della riedizione del potere conseguente all'emanazione di tale pronuncia, sono stati emanati i qui gravati provvedimenti che prevedono la rimessa in pristino solamente per una porzione del manufatto, mentre per la restante parte di esso, previa valutazione del valore venale, ha disposto l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 T.U. Edilizia.
La determinazione n. 17 del 18 gennaio 2010 e l’ordinanza n. 27 del 2 febbraio 2010 sono gravate mediante i seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di esecutività della sentenza di annullamento del giudice amministrativo - violazione dell'art. 24 della Costituzione - eccesso di potere per abuso di potere e irragionevolezza - mancata ponderazione degli altri interessi pubblici coinvolti - perplessità dell'azione amministrativa per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e perplessità della motivazione.
Si dice che, in sede di riedizione del potere, l'amministrazione è condizionata, non potendo riprodurre i vizi che sono stati accertati nella sentenza di annullamento e dovendo altresì attenersi scrupolosamente a quelle valutazioni (anche di natura tecnica) svolte dal giudice amministrativo nella motivazione della sentenza di annullamento, che determinano i confini entro i quali deve essere esercitata l'attività amministrativa.
Si contesta all'amministrazione comunale un errato esercizio della riedizione del potere discrezionale conseguente all'annullamento dei titoli edilizi. In particolare, si critica l’aver riprodotto con i provvedimenti gravati i vizi che erano stati accertati come tali dalla sentenza del Consiglio di Stato. Si censura il non aver tenuto in alcuna considerazione le valutazioni tecniche contenute nella motivazione della ridetta sentenza, che definivano i confini entro i quali avrebbe dovuto essere esercitata l'attività amministrativa. Soprattutto si contesta il non aver effettuato nell'ambito del procedimento una nuova ponderazione dei diversi interessi coinvolti nella presente vicenda.
Si evidenzia che con riguardo alla fondazione del manufatto, nella sentenza n. 4740/2008 si afferma che: "(...) risultando lo stesso [i.e. basamento del Manufatto] realizzato in cemento armato, per quanto di limitata consistenza in termini di spessore e di tipologia costruttiva (armato con rete elettrosaldata), il medesimo non possa essere annoverato tra le opere amovibili individuate con la delibera della Giunta regionale delle Marche n. 2167 del 17.10.2000 (il cui punto B definisce proprio il concetto d'inamovibilità), richiamata dal verificatore, malgrado l'astratta possibilità di procedere alla sua integrale rimozione, con il ripristino del sottostante arenile: tanto si desume da un semplice esame delle fotografie allegate agli atti, che mostrano inequivocamente la palese solidità della struttura del manufatto in questione ".
Si critica che l'amministrazione comunale ha con gli atti gravati inspiegabilmente circoscritto l'ordine di ripristino solamente ad una '' porzione " del manufatto richiedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria " per la restante parte ".
Analoghe contestazioni sono mosse all'amministrazione con riguardo all'effetto conformativo della più volte citata pronuncia, relativo alle opere fuori terra del manufatto. Su questo aspetto, si sottolinea, la sentenza afferma: " Quanto all'asserita natura non amovibile delle strutture prefabbricate, costituenti lo stabilimento balneare assentito con gli atti impugnati, devono essere condivise le conclusioni formulate al riguardo dal verificatore il quale, per tutte le opere fuori terra, ha riconosciuto la loro facile amovibilità, come peraltro è comprovato anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di verificazione. dalla quale si desume obiettivamente la precarietà degli elementi portanti e di copertura dei manufatti costituenti lo stabilimento balneare e la loro possibile rimozione senza la contestuale distruzione del manufatto che potrebbe essere anche rimontato altrove ".
L'effetto conformativo prodotto dalla pronuncia su questo aspetto avrebbe dovuto imporre all'amministrazione comunale di riconoscere la accertata " facile amovibilità " delle opere fuori terra e, dunque, la possibilità di procedere senza ostacoli al loro smontaggio per procedere alla demolizione della fondazione inamovibile del manufatto.
Secondo motivo. Violazione dell'art. 38 D.P.R. 380/2001 - eccesso di potere per abuso di potere e irragionevolezza - perplessità dell'azione amministrativa per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e perplessità della motivazione.
L’illegittimità della determina e dell'ordinanza gravate, si dice, deriva, inoltre, dalla violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 posto che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto riconoscere come senz'altro possibile la rimessa in pristino dei luoghi, considerando che il potere discrezionale di applicare la sanzione pecuniaria, risulta rigidamente ancorato alle sole ipotesi ove la demolizione della parte di edificio abusiva non è materialmente possibile.
Nella vicenda che ci occupa, si afferma, non sono presenti le condizioni materiali (ad esempio il rischio di compromettere la staticità della parte di fabbricato adiacente legittimamente edificata) per poter disporre la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Inoltre, non sussiste alcun altro interesse pubblico suscettibile di essere irrimediabilmente compromesso dalla riduzione in pristino.
Si mette in evidenza che le stesse disposizioni normative che regolamentano la costruzione degli stabilimenti balneari sul demanio marittimo, impongono che detti manufatti siano di "facile amovibilità” in considerazione delle esigenze di tutela demaniale, tanto che sono da escludersi in partenza le condizioni per riconoscere come "non possibile" la "restituzione in pristino" dello stato dei luoghi ex art. 38 del D.P.R. n. 380/2001.
Terzo motivo. Violazione dell'art. 1, 2, 3 l. 241/1990 - tardività dell'azione amministrativa - perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa - difetto di motivazione .
Si deduce che l'amministrazione comunale ha inutilmente aggravato il procedimento con accertamenti tecnici (sopralluogo effettuato il 23 luglio 2009 e il conseguente verbale redatto dall’ufficio tecnico) senza che vi fossero quelle " straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria " alle quali l'art. 1 L. 241/1990 subordina la facoltà di aggravamento. Ciò tanto più nel caso di specie ove la questione sotto il suo profilo tecnico è stata definita dal giudice amministrativo.
Si lamenta, poi, violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 poiché, si dice, non è dato comprendere quale sia l'evoluzione che ha caratterizzato nell'arco di un anno l’agire amministrativo, soprattutto considerando la discrasia tra l’intenzione iniziale di conformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato richiamata e agli accertamenti tecnici già effettuati e convalidati dal giudice amministrativo, e la soluzione opposta adottata con il provvedimento gravato, che risulta, inoltre, privo di motivazione al punto da risultare incomprensibile posto che non fornisce alcuna indicazione su quale sarebbe la parte del manufatto interessata dalla (parziale) rimessa in pristino e quale quella oggetto della sanzione pecuniaria.
Quarto motivo. Violazione del principio di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa per mancato coinvolgimento nel procedimento delle autorità pubbliche preposte alla tutela del demanio marittimo ed alla salvaguardia del vincolo paesaggistico; conseguente eccesso di potere per abuso di potere e irragionevolezza, vizio del procedimento.
Si dice che l'amministrazione comunale nell'ambito del procedimento non ha ottemperato al proprio obbligo di coinvolgere le autorità pubbliche statali e regionali preposte in materia di demanio e di tutela del vincolo paesaggistico. Così la Capitaneria di Porto di Ancona, si afferma, non ha potuto esercitare quel potere decisionale e di segnalazione che l'art. 36 del codice della navigazione in materia di concessione di beni demaniali le attribuisce, proprio per i manufatti situati sul demanio marittimo che risultano essere di difficile sgombero. Allo stesso tempo la Soprintendenza non ha potuto valutare se l'intervento edilizio imposto con gli atti gravati fosse compatibile con il contesto.
Nel ricorso è proposta anche domanda di risarcimento del danno, così precisata “ il danno ai ricorrenti deve essere risarcito in forma specifica riconoscendo il concomitante danno all'interesse pubblico per una tutela e salvaguardia del paesaggio e, dunque, mediante l'emanazione dell'ordine di: (i) rimozione delle strutture fuori terra dello stabilimento balneare; (ii) per consentire la completa rimozione e demolizione del basamento d'appoggio dello stabilimento balneare; (iii) nonché il ripristino del sottostante arenile. In via subordinata, si chiede la condanna al risarcimento dei danni per equivalente ”.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Porto Recanati e la parte controinteressata, indicata in epigrafe.
Con ordinanza n. 652/2024 questo T.A.R. ha dichiarato l’interruzione del processo per decesso di parte controinteressata originaria. I ricorrenti hanno riassunto la causa con atto notificato nei giorni 1°- 2 ottobre 2024 e 7 e 26 novembre 2024, poi depositato.
Dopo il deposito di documenti, memorie e repliche la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 13 marzo 2026.
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, sollevata dal Comune resistente sul rilievo della avvenuta notifica (non seguita però dal deposito) del ricorso in sede giurisdizionale, a cui avrebbe poi fatto seguito la proposizione del ricorso straordinario. Tale eccezione è da rigettare (cfr. pareri C.G.A.R.S. Sez. I, n. 194/2017 e 2607/2012) dato che affinché sia perfezionata la proposizione di un ricorso giurisdizionale (che, quindi, precluda la successiva proposizione di ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971 che dispone infatti che non è ammesso il ricorso straordinario “ da parte dello stesso interessato ” se “ l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale ), occorre anche il deposito del mezzo di gravame. Non è quindi nella specie operante il principio di alternatività.
Va, altresì, respinta l’eccezione comunale di estinzione per mancata tempestiva riassunzione del processo dopo l’interruzione, dato che in base agli artt. 110 c.p.c., 39 e 79 c.p.a. il processo prosegue nei confronti del successore (o dei successori) a titolo universale (come avvenuta nella specie) e visto il disposto degli artt. 111 c.p.c. e 39, 79 c.p.a. il processo prosegue tra le parti originarie, nella specie nei confronti degli eredi della originaria parte controinteressata, non essendo dirimente il trasferimento del diritto controverso. Essendo avvenuta ritualmente la riassunzione nei confronti dei successori universali della parte originaria, l’eccezione sollevata va, dunque, respinta.
Nel merito sono fondati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure.
Il primo e il secondo motivo (che possono essere congiuntamente trattati vista la connessione delle loro argomentazioni) colgono nel segno allorché evidenziano che la parte soprastante la fondazione del manufatto oggetto di controversia, era (tutta) amovibile, come stabilito con forza di giudicato dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata. Il Comune non poteva, dunque, in contrasto con tale giudicato, in sede di riedizione del potere, considerarla non amovibile e quindi applicare, relativamente a una porzione del fabbricato, l’art. 38 TU edilizia.
Invero, è cosa giudicata che il basamento di cemento armato non poteva insistere sull’arenile e che soprastante tale basamento esisteva un manufatto di facile amovibilità. Dunque il Comune, al fine di correttamente conformarsi al giudicato, in sede di riedizione del potere, avrebbe semplicemente dovuto imporre la rimozione della parte soprastante il basamento al fine della rimozione di quest’ultimo e il successivo eventuale riposizionamento del manufatto amovibile, una volta eliminato il basamento in cemento armato. L’eventuale onerosità economica in capo al privato di tale operazione, non può certo configurare la “ non possibilità ” alla “ restituzione in pristino ” richiesta dall’art. 38 TUE per la monetizzazione dell’abuso. Come messo in evidenza da parte ricorrente, dato che nell’arenile possono legittimamente posizionarsi solo opere di facile amovibilità, non sono ontologicamente configurabili opere che non possono essere rimosse senza pregiudicare la parte di edificio legittimamente costruita. Infatti, nell’arenile, è edificabile legittimamente solo ciò che è di facile amovibilità. Dunque, ciò che è facilmente amovibile, non può essere pregiudicato dalla sua rimozione, altrimenti non sarebbe facilmente amovibile e non sarebbe, quindi, legittimo.
Anche il terzo motivo di ricorso è, infine, condivisibile, nella parte in cui critica la mancanza di precisazione, negli atti gravati, della parte di manufatto in cui non sarebbe possibile la riduzione in pristino stato. Dunque, tali atti sono illegittimi anche per difetto di motivazione.
Dall’accoglimento del ricorso deriva l’annullamento degli atti gravati e in sede di definitiva e conformata riedizione del potere, l’Amministrazione procedente dovrà emanare, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione (se anteriore) di questa pronuncia atti coerenti con le statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4740/2008, che ha stabilito come “ il basamento di appoggio di tali strutture fuori terra, ritiene il Collegio che, risultando lo stesso realizzato in cemento armato, per quanto di limitata consistenza in termini di spessore e di tipologia costruttiva (armato con rete elettrosaldata), il medesimo non possa essere annoverato tra le opere amovibili individuate con la delibera della Giunta regionale delle Marche n. 2167 del 17.10.2000 (il cui punto B definisce proprio il concetto d’inamovibilità), richiamata dal verificatore, malgrado l’astratta possibilità di procedere alla sua integrale rimozione, con il ripristino del sottostante arenile: tanto si desume da un semplice esame delle fotografie allegate agli atti, che mostrano inequivocamente la palese solidità della struttura del manufatto in questione” .
L’esecuzione conformativa del pronunciato giurisdizionale a cui darà seguito il Comune resistente, comporta la improcedibilità per carenza di interesse della domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente, poiché la soddisfazione dell’interesse fatto valere (in via prioritaria) con tale domanda ( i.e . la rimozione del basamento in cemento armato), discende direttamente dalla portata conformativa della domanda di annullamento accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti gravati. Dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rimborso del c.u. se e in quanto versato. Compensate le altre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac Di Grisi', Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
IO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OR | Carlo Modica de Mohac Di Grisi' |
IL SEGRETARIO