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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MUSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4399/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 10020259010065132000 IPOTECARIA 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140008450474000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, presentava ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 10020259010065132 dell'importo di € 2.281,20, emesso per il mancato pagamento dell'imposta ipotecaria e di registro relativa all'anno 2010 e notificato in data 29.7.2025. La parte ricorrente, in particolare, sosteneva l'illegittimità del suddetto atto per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione della pretesa. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente evocata in giudizio, affidava la propria difesa all'Agenzia delle Entrate sulla scorta del protocollo di intesa concluso tra i due Enti.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di non impugnabilità del sollecito di pagamento. Come ha, infatti, chiarito la Corte di Cassazione, il sollecito di pagamento è atto impugnabile dal contribuente, in quanto presenta tutte le caratteristiche formali e sostanziali di un avviso di pagamento con formale intimazione, e ciò a maggior ragione allorquando esso sia l'unico atto del procedimento giunto a conoscenza del contribuente (Cass. 30.10.2012, n. 18642).
Nel merito, il ricorso è fondato va, pertanto, accolto. Deve, infatti, rilevarsi come, la cartella di pagamento n. 10020140008450474, sottesa all'atto impugnato, sia stata notificata utilizzando l'indirizzo di
Indirizzo_1, in Salerno, vale a dire un indirizzo di residenza non corrispondente con quello che il destinatario aveva al momento della notifica. Come risulta, infatti, dal certificato storico di residenza allegato in atti, l'odierno ricorrente ha fissato la sua residenza in Salerno alla Indirizzo_1
dal 15.1.2007 al 3.1.2011, data in cui ha trasferito la sua residenza, all'interno dello stesso Comune, alla Indirizzo_2. Ne consegue che la notifica della richiamata cartella esattoriale, eseguita in data 6.10.2014 alla Indirizzo_1, risulta improduttiva di effetti nei confronti del destinatario, in quanto effettuata a un indirizzo che non era più quello di residenza del destinatario.
Dall'assenza di prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto presso l'effettivo indirizzo di residenza del destinatario consegue, quindi, la nullità derivata dell'atto impugnato per cui è causa. Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 12.10.2018, n. 25514, “in materia di riscossione delle imposte l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il sollecito di pagamento n. 10020259010065132; 2) condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, al pagamento, in favore del difensore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, nonché del contributo unificato se versato. Così deciso in Salerno il 19.1.2026. Il Giudice
NI ON MU
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MUSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4399/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 10020259010065132000 IPOTECARIA 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140008450474000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, presentava ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 10020259010065132 dell'importo di € 2.281,20, emesso per il mancato pagamento dell'imposta ipotecaria e di registro relativa all'anno 2010 e notificato in data 29.7.2025. La parte ricorrente, in particolare, sosteneva l'illegittimità del suddetto atto per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione della pretesa. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente evocata in giudizio, affidava la propria difesa all'Agenzia delle Entrate sulla scorta del protocollo di intesa concluso tra i due Enti.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di non impugnabilità del sollecito di pagamento. Come ha, infatti, chiarito la Corte di Cassazione, il sollecito di pagamento è atto impugnabile dal contribuente, in quanto presenta tutte le caratteristiche formali e sostanziali di un avviso di pagamento con formale intimazione, e ciò a maggior ragione allorquando esso sia l'unico atto del procedimento giunto a conoscenza del contribuente (Cass. 30.10.2012, n. 18642).
Nel merito, il ricorso è fondato va, pertanto, accolto. Deve, infatti, rilevarsi come, la cartella di pagamento n. 10020140008450474, sottesa all'atto impugnato, sia stata notificata utilizzando l'indirizzo di
Indirizzo_1, in Salerno, vale a dire un indirizzo di residenza non corrispondente con quello che il destinatario aveva al momento della notifica. Come risulta, infatti, dal certificato storico di residenza allegato in atti, l'odierno ricorrente ha fissato la sua residenza in Salerno alla Indirizzo_1
dal 15.1.2007 al 3.1.2011, data in cui ha trasferito la sua residenza, all'interno dello stesso Comune, alla Indirizzo_2. Ne consegue che la notifica della richiamata cartella esattoriale, eseguita in data 6.10.2014 alla Indirizzo_1, risulta improduttiva di effetti nei confronti del destinatario, in quanto effettuata a un indirizzo che non era più quello di residenza del destinatario.
Dall'assenza di prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto presso l'effettivo indirizzo di residenza del destinatario consegue, quindi, la nullità derivata dell'atto impugnato per cui è causa. Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 12.10.2018, n. 25514, “in materia di riscossione delle imposte l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il sollecito di pagamento n. 10020259010065132; 2) condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, al pagamento, in favore del difensore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti, nonché del contributo unificato se versato. Così deciso in Salerno il 19.1.2026. Il Giudice
NI ON MU