Art. 294.
(Requisizione dei beni nemici).
I beni appartenenti a persone di nazionalita' nemica possono essere requisiti contro compenso, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
(Requisizione dei beni nemici).
I beni appartenenti a persone di nazionalita' nemica possono essere requisiti contro compenso, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.