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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 258 / 2024
Il Giudice designato AN LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 258 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv. Parte_1 Parte_1 ricorrente
E
con l'avv. MARTIGNETTI ALFREDO;
Controparte_1
con l'avv. Controparte_2
VA BE resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04720249000942530000 notificata in data 22.01.2024 con la quale l' , lo aveva invitato a Controparte_3
pagare entro 5 giorni la somma ivi indicata.
Contestava in questa sede il credito intimato sulla base di due cartelle esattoriali:
- cartella n.04720210026389819000 asseritamente notificata il 28/9/2022, in relazione ai contributi previdenziali omessi per l'anno 2018 - cartella n.04720220023548244000 asseritamente notificata il 16/1/2023, per i contributi previdenziali omessi per gli anni 1998, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017.
A fondamento dell'opposizione deduceva:
- l'omessa notificazione delle menzionate cartelle e l'assenza di preventiva contestazione;
- la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs n. 46/99;
- la prescrizione quinquennale del credito, come anche delle sanzioni e degli interessi.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Nel merito
- accogliere il ricorso per uno o più dei motivi esposti;
- dichiarare che avendo ritardato nell'esazione dei crediti ed CP_2
avendo cumulati in unico ruolo anche quelli palesemente prescritti, ha impedito al ricorrente di usufruire della definizione dei carichi legittimamente esigibili e, per l'effetto, ritenere/dichiarare il diritto dell'istante a sanare la propria posizione contributiva, per le annualità e per le voci che saranno ritenute comunque dovute, nei limiti e con le modalità di cui all'art.1 commi da 231 a
252, della Legge n.197/2022, cioè mediante sgravio delle sanzioni e con la massima rateazione prevista dalla norma”.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata Controparte_3 in data 15.03.2024, la quale rilevava la correttezza dell'iter notificatorio, all'uopo producendo documentazione attestante la corretta notifica delle cartelle esattoriali anche agli eccepiti fini prescrizionali;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata preventiva contestazione, alla sollevata decadenza dal potere di iscrivere a ruolo il credito contestato.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio la con memoria depositata in data CP_2
22.03.2024, la quale rilevava preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al denunziato vizio relativo alla omessa notificazione delle cartelle e dei successivi atti prodromici. Nel merito precisava come il credito portato dall'atto di intimazione opposto, sia in relazione alla debenza che all'ammontare, non fosse stato in alcun modo contestato, illustrandone in ogni caso le fonti legislative e regolamentari da cui scaturiva come anche i criteri di calcolo adottati;
produceva i preventivi atti di contestazione, ritualmente notificati, in merito alle riscontrate omissioni;
deduceva infine l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate, rilevando come parte opposta avesse, per la prima volta, dichiarato i redditi prodotti per gli anni 1998, 2010, 2011, 2013 e 2018 per la prima volta nelle rispettive domande di regolarizzazione spontanea del 12.1.2022 e del 30.12.2020 (all.ti
6 e 10).
Spiegava infine domanda riconvenzionale di accertamento del credito della
[...]
e conseguente condanna dell'opponente al pagamento diretto alla CP_2 [...]
dei contributi sanzioni ed interessi iscritti nei ruoli Controparte_2
2021-2022 oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo, per la complessiva somma pari ad euro 59.578,19.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in ordine ai lamentati e tardivi vizi formali e Controparte_2
di notifica dell'intimazione/cartelle di pagamento;
- Successivamente rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto.
- In via gradata e salvo gravame, nel caso di accoglimento della domanda ricorrente e conseguente annullamento dell'intimazione/cartelle di pagamento per difetto di procedura
e/o vizi di forma o notifica, accertato il credito della condannare in CP_2
riconvenzionale l'Avv. al pagamento diretto alla Parte_1 [...]
dei contributi previdenziali sanzioni ed interessi dovuti e Controparte_2
non versati per gli anni come sopra evidenziati ossia: nel ruolo 2021 cartella n. 047 2021
0026389819 e nel ruolo 2022 cartella 047 2022 0023548244 così complessivamente pari ad
€ 59.578,19 oltre interessi sino all'effettivo pagamento”.
In esito all'udienza cartolare del 19.11.2025, la causa veniva decisa.
Quanto all'inesistenza (rectius: nullità) dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione delle cartelle esattoriali, si deve rilevare quanto segue. L' ha depositato in datti (doc. 6,7 e 9 fasc. concessionario) gli Controparte_1
avvisi di ricevimento delle raccomandate regolarmente inviate all'opponente e da questi ritualmente ricevute, in relazione alle due cartelle esattoriali indicate in ricorso: la cartella esattoriale n. 04720210026389819000 è stata notificata il 28/9/2022 all'indirizzo PEC del professionista e regolarmente consegnata nella casella di destinazione (cfr. doc. 9) mentre la cartella esattoriale n. 04720220023548244000 è stata notificata il 16/1/2023 (cfr. doc. 7), con la medesima modalità.
Entrando nel merito della pretesa creditoria, l'esame delle cartelle allegate (doc. 6 e 7) consente di ritenere che nell'intimazione di pagamento n. 047202490009425300 risultano inseriti due ruoli e precisamente: ruolo 2021 (per € 7.704,43) cartella n. 047 2021
0026389819 (all.ti 1-4 in cui sono inseriti il contributo soggettivo minimo CP_2 per l'anno 2018, i contributi soggettivi e integrativi eccedenti i minimi per la stessa annualità, tutti maggiorati delle relative sanzioni e interessi, nonché il contributo di maternità e la sanzione ex art. 9 L. 141/92 per l'omesso invio della dichiarazione reddituale
2018; ruolo 2022 (per € 51.873,76) cartella 047 2022 0023548244 (all.ti citati) in cui sono inseriti i contributi soggettivi e integrativi eccedenti i minimi, maggiorati di sanzioni e interessi, per gli anni 1998, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017, oltre ai contributi minimi
2016 e 2017, tutti maggiorati di sanzioni e interessi;
e così complessivamente un importo dovuto pari ad € 59.578,19 oltre interessi.
Anche la doglianza relativa alla omessa notifica della preventiva contestazione deve disattendersi.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno opponente, emerge peer tabulas che la in riscontro all'istanza di regolarizzazione contributiva per l'anno 2018, CP_2
presentata dal professionista in data 31.12.2020 (doc. 10) aveva dapprima richiesto il versamento delle somme dovute con nota PEC ricevuta il 17.2.2021 (doc. 8), e stante il mancato pagamento aveva provveduto all'iscrizione nel ruolo nel 2021; analogamente era accaduto per le somme iscritte nel ruolo 2022, per le quali, a seguito di istanza di regolarizzazione spontanea del 12.01.2022 per le restanti annualità (doc. 6), la cassa provvedeva alla richiesta di versamento delle somme successivamente iscritte a ruolo, con
PEC regolarmente consegnate in data 7.2.2022 e 14.2.2022 (all.ti 5 e 7). La correttezza procedurale di formazione dei ruoli e della successiva notifica delle cartelle esattoriali rende in primo luogo inammissibile la sollevata eccezione di decadenza.
Questo perché, così ricostruita la vicenda notificatoria sulla base della prodotta documentazione, deve rilevarsi come in questa sede possa essere unicamente esaminata la decorrenza del termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nelle rispettive cartelle, in assenza di tempestiva opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/99.
L'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità del credito (così anche Cass
12263/2007) derivante dalla mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella è ormai concordemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 8931 del 2011; Sez. L, Sentenza n. 2835 del 05/02/2009; Sez. L, Sentenza n. 8900 del
14/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 17978 del 2008 “….In ordine alla natura del termine di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
ne' alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis,
Cass. n. 14692/2007). La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L.
n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993). Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i
c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn.
9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile).
Tanto premesso, ed in difetto di tempestiva opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, non essendo possibile esaminare questioni attinenti la sussistenza dei crediti iscritti a ruolo, deve tuttavia esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata anche con riferimento al periodo posteriore alla notificazione dei titoli esecutivi trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
Soccorre, a questo proposito, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n. 23397 del 2016), secondo il quale: "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al
D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi
9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4
crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)".
Facendo applicazione del già indicato principio si rileva che per la cartella esattoriale n. 04720210026389819000, notificata il 28/9/2022 all'indirizzo PEC del professionista e regolarmente consegnata nella casella di destinazione (cfr. doc. 9), è poi seguita la notificazione dell'avviso di intimazione qui opposto, avvenuta stesso mezzo in data
22.01.2024; analogamente dicasi per la cartella esattoriale n. 04720220023548244000 notificata il 16/1/2023 (cfr. doc. 7), con la medesima modalità.
Per nessuno dei crediti portati dalle citate cartelle risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla formazione dei titoli esecutivi rappresentati dalle citate cartelle.
Ne consegue che i crediti oggetto della intimazione di pagamento
04720249000942530000 notificata in data 22.01.2024, portati rispettivamente, dalle cartelle esattoriali nn. 04720210026389819000 e 04720220023548244000, non sono prescritti e rispetto ad essi l'intimazione di pagamento deve essere confermata.
Alcun diritto alla rottamazione può essere in questa sede rioconosiocuito all'opponente posto che, egli era pienamente consapevole della propria posizione debitoria, tanto da aver richiesto, con due distinte istanze (doc. 6 e 10 , la possibilità di CP_2 regolarizzare la propria posizione con applicazione dei benefici previsti dall'ex art.76 del
Regolamento Unico della Previdenza Forense (riduzione del 50% delle sanzioni).
Le spese del giudizio tra l'opponente e la liquidate come in dispositivo, CP_2 seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento (52.001-
260.000); ad analoga quantificazione ed imputazione deve giungersi per il rapporto processuale tra l'odierno opponente e l' . Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così provvede: Parte_1 - rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento opposta n. 04720249000942530000 notificata in data 22.01.2024, portati rispettivamente, dalle cartelle esattoriali nn. 04720210026389819000 e 04720220023548244000;
- condanna a rimborsare in favore della Parte_1 [...]
le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € Controparte_5
6.115,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.115,00 oltre spese generali,
[...]
Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino 11 dicembre 2025
Il Giudice
AN LT
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 258 / 2024
Il Giudice designato AN LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 258 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv. Parte_1 Parte_1 ricorrente
E
con l'avv. MARTIGNETTI ALFREDO;
Controparte_1
con l'avv. Controparte_2
VA BE resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04720249000942530000 notificata in data 22.01.2024 con la quale l' , lo aveva invitato a Controparte_3
pagare entro 5 giorni la somma ivi indicata.
Contestava in questa sede il credito intimato sulla base di due cartelle esattoriali:
- cartella n.04720210026389819000 asseritamente notificata il 28/9/2022, in relazione ai contributi previdenziali omessi per l'anno 2018 - cartella n.04720220023548244000 asseritamente notificata il 16/1/2023, per i contributi previdenziali omessi per gli anni 1998, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017.
A fondamento dell'opposizione deduceva:
- l'omessa notificazione delle menzionate cartelle e l'assenza di preventiva contestazione;
- la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs n. 46/99;
- la prescrizione quinquennale del credito, come anche delle sanzioni e degli interessi.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Nel merito
- accogliere il ricorso per uno o più dei motivi esposti;
- dichiarare che avendo ritardato nell'esazione dei crediti ed CP_2
avendo cumulati in unico ruolo anche quelli palesemente prescritti, ha impedito al ricorrente di usufruire della definizione dei carichi legittimamente esigibili e, per l'effetto, ritenere/dichiarare il diritto dell'istante a sanare la propria posizione contributiva, per le annualità e per le voci che saranno ritenute comunque dovute, nei limiti e con le modalità di cui all'art.1 commi da 231 a
252, della Legge n.197/2022, cioè mediante sgravio delle sanzioni e con la massima rateazione prevista dalla norma”.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata Controparte_3 in data 15.03.2024, la quale rilevava la correttezza dell'iter notificatorio, all'uopo producendo documentazione attestante la corretta notifica delle cartelle esattoriali anche agli eccepiti fini prescrizionali;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata preventiva contestazione, alla sollevata decadenza dal potere di iscrivere a ruolo il credito contestato.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio la con memoria depositata in data CP_2
22.03.2024, la quale rilevava preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al denunziato vizio relativo alla omessa notificazione delle cartelle e dei successivi atti prodromici. Nel merito precisava come il credito portato dall'atto di intimazione opposto, sia in relazione alla debenza che all'ammontare, non fosse stato in alcun modo contestato, illustrandone in ogni caso le fonti legislative e regolamentari da cui scaturiva come anche i criteri di calcolo adottati;
produceva i preventivi atti di contestazione, ritualmente notificati, in merito alle riscontrate omissioni;
deduceva infine l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate, rilevando come parte opposta avesse, per la prima volta, dichiarato i redditi prodotti per gli anni 1998, 2010, 2011, 2013 e 2018 per la prima volta nelle rispettive domande di regolarizzazione spontanea del 12.1.2022 e del 30.12.2020 (all.ti
6 e 10).
Spiegava infine domanda riconvenzionale di accertamento del credito della
[...]
e conseguente condanna dell'opponente al pagamento diretto alla CP_2 [...]
dei contributi sanzioni ed interessi iscritti nei ruoli Controparte_2
2021-2022 oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo, per la complessiva somma pari ad euro 59.578,19.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in ordine ai lamentati e tardivi vizi formali e Controparte_2
di notifica dell'intimazione/cartelle di pagamento;
- Successivamente rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto.
- In via gradata e salvo gravame, nel caso di accoglimento della domanda ricorrente e conseguente annullamento dell'intimazione/cartelle di pagamento per difetto di procedura
e/o vizi di forma o notifica, accertato il credito della condannare in CP_2
riconvenzionale l'Avv. al pagamento diretto alla Parte_1 [...]
dei contributi previdenziali sanzioni ed interessi dovuti e Controparte_2
non versati per gli anni come sopra evidenziati ossia: nel ruolo 2021 cartella n. 047 2021
0026389819 e nel ruolo 2022 cartella 047 2022 0023548244 così complessivamente pari ad
€ 59.578,19 oltre interessi sino all'effettivo pagamento”.
In esito all'udienza cartolare del 19.11.2025, la causa veniva decisa.
Quanto all'inesistenza (rectius: nullità) dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione delle cartelle esattoriali, si deve rilevare quanto segue. L' ha depositato in datti (doc. 6,7 e 9 fasc. concessionario) gli Controparte_1
avvisi di ricevimento delle raccomandate regolarmente inviate all'opponente e da questi ritualmente ricevute, in relazione alle due cartelle esattoriali indicate in ricorso: la cartella esattoriale n. 04720210026389819000 è stata notificata il 28/9/2022 all'indirizzo PEC del professionista e regolarmente consegnata nella casella di destinazione (cfr. doc. 9) mentre la cartella esattoriale n. 04720220023548244000 è stata notificata il 16/1/2023 (cfr. doc. 7), con la medesima modalità.
Entrando nel merito della pretesa creditoria, l'esame delle cartelle allegate (doc. 6 e 7) consente di ritenere che nell'intimazione di pagamento n. 047202490009425300 risultano inseriti due ruoli e precisamente: ruolo 2021 (per € 7.704,43) cartella n. 047 2021
0026389819 (all.ti 1-4 in cui sono inseriti il contributo soggettivo minimo CP_2 per l'anno 2018, i contributi soggettivi e integrativi eccedenti i minimi per la stessa annualità, tutti maggiorati delle relative sanzioni e interessi, nonché il contributo di maternità e la sanzione ex art. 9 L. 141/92 per l'omesso invio della dichiarazione reddituale
2018; ruolo 2022 (per € 51.873,76) cartella 047 2022 0023548244 (all.ti citati) in cui sono inseriti i contributi soggettivi e integrativi eccedenti i minimi, maggiorati di sanzioni e interessi, per gli anni 1998, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017, oltre ai contributi minimi
2016 e 2017, tutti maggiorati di sanzioni e interessi;
e così complessivamente un importo dovuto pari ad € 59.578,19 oltre interessi.
Anche la doglianza relativa alla omessa notifica della preventiva contestazione deve disattendersi.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno opponente, emerge peer tabulas che la in riscontro all'istanza di regolarizzazione contributiva per l'anno 2018, CP_2
presentata dal professionista in data 31.12.2020 (doc. 10) aveva dapprima richiesto il versamento delle somme dovute con nota PEC ricevuta il 17.2.2021 (doc. 8), e stante il mancato pagamento aveva provveduto all'iscrizione nel ruolo nel 2021; analogamente era accaduto per le somme iscritte nel ruolo 2022, per le quali, a seguito di istanza di regolarizzazione spontanea del 12.01.2022 per le restanti annualità (doc. 6), la cassa provvedeva alla richiesta di versamento delle somme successivamente iscritte a ruolo, con
PEC regolarmente consegnate in data 7.2.2022 e 14.2.2022 (all.ti 5 e 7). La correttezza procedurale di formazione dei ruoli e della successiva notifica delle cartelle esattoriali rende in primo luogo inammissibile la sollevata eccezione di decadenza.
Questo perché, così ricostruita la vicenda notificatoria sulla base della prodotta documentazione, deve rilevarsi come in questa sede possa essere unicamente esaminata la decorrenza del termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nelle rispettive cartelle, in assenza di tempestiva opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/99.
L'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità del credito (così anche Cass
12263/2007) derivante dalla mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella è ormai concordemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 8931 del 2011; Sez. L, Sentenza n. 2835 del 05/02/2009; Sez. L, Sentenza n. 8900 del
14/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 17978 del 2008 “….In ordine alla natura del termine di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
ne' alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis,
Cass. n. 14692/2007). La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L.
n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993). Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i
c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn.
9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile).
Tanto premesso, ed in difetto di tempestiva opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, non essendo possibile esaminare questioni attinenti la sussistenza dei crediti iscritti a ruolo, deve tuttavia esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata anche con riferimento al periodo posteriore alla notificazione dei titoli esecutivi trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
Soccorre, a questo proposito, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n. 23397 del 2016), secondo il quale: "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al
D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi
9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4
crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)".
Facendo applicazione del già indicato principio si rileva che per la cartella esattoriale n. 04720210026389819000, notificata il 28/9/2022 all'indirizzo PEC del professionista e regolarmente consegnata nella casella di destinazione (cfr. doc. 9), è poi seguita la notificazione dell'avviso di intimazione qui opposto, avvenuta stesso mezzo in data
22.01.2024; analogamente dicasi per la cartella esattoriale n. 04720220023548244000 notificata il 16/1/2023 (cfr. doc. 7), con la medesima modalità.
Per nessuno dei crediti portati dalle citate cartelle risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla formazione dei titoli esecutivi rappresentati dalle citate cartelle.
Ne consegue che i crediti oggetto della intimazione di pagamento
04720249000942530000 notificata in data 22.01.2024, portati rispettivamente, dalle cartelle esattoriali nn. 04720210026389819000 e 04720220023548244000, non sono prescritti e rispetto ad essi l'intimazione di pagamento deve essere confermata.
Alcun diritto alla rottamazione può essere in questa sede rioconosiocuito all'opponente posto che, egli era pienamente consapevole della propria posizione debitoria, tanto da aver richiesto, con due distinte istanze (doc. 6 e 10 , la possibilità di CP_2 regolarizzare la propria posizione con applicazione dei benefici previsti dall'ex art.76 del
Regolamento Unico della Previdenza Forense (riduzione del 50% delle sanzioni).
Le spese del giudizio tra l'opponente e la liquidate come in dispositivo, CP_2 seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento (52.001-
260.000); ad analoga quantificazione ed imputazione deve giungersi per il rapporto processuale tra l'odierno opponente e l' . Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così provvede: Parte_1 - rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento opposta n. 04720249000942530000 notificata in data 22.01.2024, portati rispettivamente, dalle cartelle esattoriali nn. 04720210026389819000 e 04720220023548244000;
- condanna a rimborsare in favore della Parte_1 [...]
le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € Controparte_5
6.115,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.115,00 oltre spese generali,
[...]
Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino 11 dicembre 2025
Il Giudice
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