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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DELL'EDERA AN AR MI VITA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pisticci
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230006115360501 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella esattoriale n. 06720230006115360501 dell'importo di €1.064,88 notificata il 24.11.2024 all'Avv. Ricorrente_1e, in qualità di erede di Nominativo_1 emessa su incarico del Comune di Pisticci - Ufficio tributi per la riscossione dell'imposta municipale unica – anno 2015 il contribuente personalmente proponeva ricorso dinanzi questa Corte, chiedendone, previa sospensiva, rigettata con ordinanza motivata all'udienza del 27.5.2025, l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti, per intervenuta decadenza dell'attività accertatrice dell'Ente impositore;
2) Non applicabilità delle sanzioni agli eredi.
Chiedeva, altresì, la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
Secondo il ricorrente il credito azionato era prescritto per intervenuta decadenza dell'attività accertatrice da parte dell'ente impositore e ciò in quanto, l'Avviso di accertamento del 07/12/2020, relativo all'omesso pagamento dell'IMU anno 2015 da cui “trae origine la cartella impugnata”, “è stato notificato tardivamente, alla defunta sig.ra Nominativo_1, (madre della ricorrente) soltanto in data 29 marzo 2021, oltre il termine decadenziale, così come prorogato dalla normativa emanata durante la pandemia da Covid-19, in virtù della quale la notifica avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il giorno 26 marzo.
Il ricorrente eccepiva, altresì, la non applicabilità agli eredi della sanzione di cui all'Avviso di accertamento
IMU 2015, tanto ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n.472/1997 secondo cui “l'obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi” e in ossequio “al generale principio costituzionale di personalità della sanzione”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pisticci in persona del suo legale rappresentante -Sindaco pro tempore,-dott. Nominativo_2, assistito legalmente dal Funzionario del Servizio Tributi- titolare di P.O., Avv. Difensore_2 , che nel ribadire la legittimità del proprio operato ne chiedeva conferma con vittoria di spese di lite, eccependo preliminarmente ed in via pregiudiziale :
· l'inammissibilità del ricorso ex art.19 comma 3 D.LGS 546/92;
· l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi di ricorso;
· Nominativo_3 di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno dibattimento la causa veniva decisa come da dispositivo.
Questo Giudice, in funzione monocratica, visto l'atto che precede ed esaminata la documentazione ad esso allegata, ritenendo legittimo l'operato del Comune resistente, rigetta il ricorso poiché proposto avverso cartella di pagamento(imposta IMU 2015) e cioè, avverso un atto non autonomamente impugnabile se non per vizi propri. Ed invero la ricorrente, a difesa delle proprie ragioni, argomenta solo nel merito della pretesa impositiva e della non debenza del tributo richiestogli, tutto ciò in violazione del disposto normativo di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Secondo un orientamento, copiosamente consolidatosi nel tempo, sia della giurisprudenza di legittimità che della giurisprudenza di merito, la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnata solo per vizi propri dell'atto e non per questioni attinenti all'atto impositivo presupposto e quindi, non allo scopo di contestare la pretesa tributaria.
La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025, ha richiamato “il consolidato principio di diritto in base al quale la cartella di pagamento faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella.
La giurisprudenza di merito si è uniformata a tale orientamento costante e consolidato della Suprema
Corte di Cassazione, ex multis si citano le pronunce di questa On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera, specificatamente la sentenza n. 150 del 25/05/2023, Sez. 2 e la sentenza n. 121 del
05/03/2024, Sez. 1, con le quali, la Corte rigettando i ricorsi avverso la cartella di pagamento, rileva: “Se è stato notificato al contribuente un atto impositivo questi ha l'onere di proporre ricorso direttamente avverso l'atto posto che, in caso contrario, la mancata proposizione dell'impugnazione determina la definitività dell'atto medesimo e la conseguente sua intangibilità (…), con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento, emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo, resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri”.
Infondata si appalesa la doglianza relativa alla presunta prescrizione del diritto alla riscossione del credito per intervenuta decadenza dell'attività accertatrice del Comune resistente. Invero, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l'Avviso di accertamento IMU 2015 n. 159 del 07/12/2020 era stato emesso a carico della de cuius, sig.ra Nominativo_1, e notificato con racc. a.r. del 25/03/2021, Tale notifica si era perfezionata per compiuta giacenza il 07/04/2021 (decorsi 10 giorni dall'avviso di deposito), ed era divenuto definitivo il 07/06/2021, in quanto, scaduto il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'accertamento, non era stato effettuato il pagamento né era stato presentato ricorso, per cui una volta assunta la qualifica della definitività, e cioè di titolo esecutivo, l'Ente impositore aveva legittimamente proceduto alla riscossione coattiva ai sensi dell'art.1, comma 163, della
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 che statuisce: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Specificatamente: in data 29/03/2023 era stata trasmessa la minuta di ruolo inerente gli avvisi di accertamento IMU 2015 inevasi, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini della elaborazione delle cartelle di pagamento ed il ruolo era stato reso esecutivo in data 24/04/2023. La legittimità dell'operato del Comune è ancora più palese se si considera che, nonostante il decesso della signora Nominativo_1 sia avvenuto nel 2022, ancor oggi non risultano trasmesse le comunicazioni (ex lege) estintive ai fini IMU, né la successione mortis causa e correlativamente, non risultano comunicazioni acquisitive in capo agli aventi causa. Proprio in mancanza degli adempimenti di cui sopra e degli obblighi previsti dal legislatore
(D.P.R. n. 600/1973; D.Lgs. n. 346/1990) a carico dei chiamati all'eredità, a prescindere dalla decisione di divenire o meno eredi del de cuius, spiega il motivo per cui la cartella impugnata contenente l'atto impositivo sia stata prodotta in capo alla defunta e non lede il principio dell'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative e tributarie, di cui all'art. 8, del D. Lgs. 472/1997. Ne deriva che, ottemperati gli obblighi ut sopra, il Servizio Tributi dell'Ente impositore, procederà alla emissione del provvedimento di sgravio della somma di € 239,00= quale sanzione di cui all'articolo n. 3, codice 2R62 della cartella opposta e “il debito ereditario” si dividerà tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote, ai sensi dell'art. 1295 del codice civile. Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso va rigettato ed il principio di soccombenza giustifica la condanna del ricorrente alla spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pisticci, delle spese di lite che liquida in complessivi € 300,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DELL'EDERA AN AR MI VITA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pisticci
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230006115360501 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella esattoriale n. 06720230006115360501 dell'importo di €1.064,88 notificata il 24.11.2024 all'Avv. Ricorrente_1e, in qualità di erede di Nominativo_1 emessa su incarico del Comune di Pisticci - Ufficio tributi per la riscossione dell'imposta municipale unica – anno 2015 il contribuente personalmente proponeva ricorso dinanzi questa Corte, chiedendone, previa sospensiva, rigettata con ordinanza motivata all'udienza del 27.5.2025, l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti, per intervenuta decadenza dell'attività accertatrice dell'Ente impositore;
2) Non applicabilità delle sanzioni agli eredi.
Chiedeva, altresì, la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
Secondo il ricorrente il credito azionato era prescritto per intervenuta decadenza dell'attività accertatrice da parte dell'ente impositore e ciò in quanto, l'Avviso di accertamento del 07/12/2020, relativo all'omesso pagamento dell'IMU anno 2015 da cui “trae origine la cartella impugnata”, “è stato notificato tardivamente, alla defunta sig.ra Nominativo_1, (madre della ricorrente) soltanto in data 29 marzo 2021, oltre il termine decadenziale, così come prorogato dalla normativa emanata durante la pandemia da Covid-19, in virtù della quale la notifica avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il giorno 26 marzo.
Il ricorrente eccepiva, altresì, la non applicabilità agli eredi della sanzione di cui all'Avviso di accertamento
IMU 2015, tanto ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n.472/1997 secondo cui “l'obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi” e in ossequio “al generale principio costituzionale di personalità della sanzione”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pisticci in persona del suo legale rappresentante -Sindaco pro tempore,-dott. Nominativo_2, assistito legalmente dal Funzionario del Servizio Tributi- titolare di P.O., Avv. Difensore_2 , che nel ribadire la legittimità del proprio operato ne chiedeva conferma con vittoria di spese di lite, eccependo preliminarmente ed in via pregiudiziale :
· l'inammissibilità del ricorso ex art.19 comma 3 D.LGS 546/92;
· l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi di ricorso;
· Nominativo_3 di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno dibattimento la causa veniva decisa come da dispositivo.
Questo Giudice, in funzione monocratica, visto l'atto che precede ed esaminata la documentazione ad esso allegata, ritenendo legittimo l'operato del Comune resistente, rigetta il ricorso poiché proposto avverso cartella di pagamento(imposta IMU 2015) e cioè, avverso un atto non autonomamente impugnabile se non per vizi propri. Ed invero la ricorrente, a difesa delle proprie ragioni, argomenta solo nel merito della pretesa impositiva e della non debenza del tributo richiestogli, tutto ciò in violazione del disposto normativo di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Secondo un orientamento, copiosamente consolidatosi nel tempo, sia della giurisprudenza di legittimità che della giurisprudenza di merito, la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnata solo per vizi propri dell'atto e non per questioni attinenti all'atto impositivo presupposto e quindi, non allo scopo di contestare la pretesa tributaria.
La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025, ha richiamato “il consolidato principio di diritto in base al quale la cartella di pagamento faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella.
La giurisprudenza di merito si è uniformata a tale orientamento costante e consolidato della Suprema
Corte di Cassazione, ex multis si citano le pronunce di questa On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera, specificatamente la sentenza n. 150 del 25/05/2023, Sez. 2 e la sentenza n. 121 del
05/03/2024, Sez. 1, con le quali, la Corte rigettando i ricorsi avverso la cartella di pagamento, rileva: “Se è stato notificato al contribuente un atto impositivo questi ha l'onere di proporre ricorso direttamente avverso l'atto posto che, in caso contrario, la mancata proposizione dell'impugnazione determina la definitività dell'atto medesimo e la conseguente sua intangibilità (…), con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento, emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo, resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri”.
Infondata si appalesa la doglianza relativa alla presunta prescrizione del diritto alla riscossione del credito per intervenuta decadenza dell'attività accertatrice del Comune resistente. Invero, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l'Avviso di accertamento IMU 2015 n. 159 del 07/12/2020 era stato emesso a carico della de cuius, sig.ra Nominativo_1, e notificato con racc. a.r. del 25/03/2021, Tale notifica si era perfezionata per compiuta giacenza il 07/04/2021 (decorsi 10 giorni dall'avviso di deposito), ed era divenuto definitivo il 07/06/2021, in quanto, scaduto il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'accertamento, non era stato effettuato il pagamento né era stato presentato ricorso, per cui una volta assunta la qualifica della definitività, e cioè di titolo esecutivo, l'Ente impositore aveva legittimamente proceduto alla riscossione coattiva ai sensi dell'art.1, comma 163, della
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 che statuisce: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Specificatamente: in data 29/03/2023 era stata trasmessa la minuta di ruolo inerente gli avvisi di accertamento IMU 2015 inevasi, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini della elaborazione delle cartelle di pagamento ed il ruolo era stato reso esecutivo in data 24/04/2023. La legittimità dell'operato del Comune è ancora più palese se si considera che, nonostante il decesso della signora Nominativo_1 sia avvenuto nel 2022, ancor oggi non risultano trasmesse le comunicazioni (ex lege) estintive ai fini IMU, né la successione mortis causa e correlativamente, non risultano comunicazioni acquisitive in capo agli aventi causa. Proprio in mancanza degli adempimenti di cui sopra e degli obblighi previsti dal legislatore
(D.P.R. n. 600/1973; D.Lgs. n. 346/1990) a carico dei chiamati all'eredità, a prescindere dalla decisione di divenire o meno eredi del de cuius, spiega il motivo per cui la cartella impugnata contenente l'atto impositivo sia stata prodotta in capo alla defunta e non lede il principio dell'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative e tributarie, di cui all'art. 8, del D. Lgs. 472/1997. Ne deriva che, ottemperati gli obblighi ut sopra, il Servizio Tributi dell'Ente impositore, procederà alla emissione del provvedimento di sgravio della somma di € 239,00= quale sanzione di cui all'articolo n. 3, codice 2R62 della cartella opposta e “il debito ereditario” si dividerà tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote, ai sensi dell'art. 1295 del codice civile. Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso va rigettato ed il principio di soccombenza giustifica la condanna del ricorrente alla spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pisticci, delle spese di lite che liquida in complessivi € 300,00 oltre oneri accessori se dovuti.