Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04849/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Medical Ti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Filiberto Fiorito e Gregorio Panetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore , Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Siciliana, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Molise, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e Regione Siciliana – Assessorato della Salute, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022 n 251, con cui il Ministro ha adottato le “ Linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto connesso o conseguenziale ivi comprese ove e per quanto occorra l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 14 settembre 2022 e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché a precedente intesa in Conferenza dello Stato e delle Regioni del 7 novembre 2019, relativa alla fissazione del “tetto di spesa” (richiamate nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, ma non conosciute dalla ricorrente che non ha mai ricevuto notificazione o comunicazione, né risulta adempiuta alcuna idonea formalità di pubblicazione), e del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 recante certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medical Ti S.r.l. il 7 marzo 2023:
per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e della Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa CI PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti la società Medical Ti S.r.l. impugnava i provvedimenti ivi emarginati, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano si costituivano in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
Con ordinanza presidenziale n. 3696 del 13 giugno 2023 la parte ricorrente veniva autorizzata ad integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami; la società provvedeva in conformità, come da documentazione depositata nel fascicolo di causa il 28 luglio 2023.
Con separata istanza del 27 luglio 2023 la parte ricorrente chiedeva la concessione di misure cautelari.
2. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 12 settembre 2023, era accolta con ordinanza di questo TAR n. 5922/2023.
3. Con proprio atto depositato nel fascicolo di causa il 21 gennaio 2026 la società ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso iniziale, come integrato dai motivi aggiunti.
All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
4. Il Collegio, rilevata l’omessa produzione, da parte della società ricorrente, della documentazione attestante l’ipotesi legale di cessazione della materia del contendere (art. 7 D.L. 95/2025, convertito in L. 118/2025), e ritenuto che la dichiarazione di parte ricorrente comprovi in ogni caso il sopravvenuto difetto di interesse della stessa alla decisione del giudizio, ritiene che la causa vada definita con sentenza di improcedibilità del ricorso introduttivo e di quello proposto ai sensi dell’art. 43 c.p.a., ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
5. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, vista la complessità e l’evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante la vicenda che ha costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
CI PI, Primo Referendario, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI PI | EL AN |
IL SEGRETARIO