Articolo 6 della Legge 11 maggio 1999, n. 140
Articolo 5Articolo 7
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21 maggio 1999
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1 gennaio 2000
Art. 6. Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi 1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all' articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all' articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Il medesimo contributo e' riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997 .
2. All' articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , le parole: "al 1o gennaio 1989" sono sostituite dalle seguenti: "al 1o gennaio 1992".
3. All' articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266 , le parole: "al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".
4. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto altresi', a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:
a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000; b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000; c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.
5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , e successive modificazioni, e' assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.
7. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , gli oneri derivanti dall' articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2 , della legge 25 marzo 1997, n. 77 , quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonche' dall' articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , istituita dall' articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.
8. I commi 1 , 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , sono sostituiti dai seguenti:
"1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.
2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonche' al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati".
9. La rubrica dell' articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , e' sostituita dalla seguente: "Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale".
10. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformita' del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 , entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all' articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 , come sostituito dall' articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , ed all' articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .
11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell' articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , come modificato dal presente articolo. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54, comma 4) che "Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all' articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , nonche' all' articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140 , e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997 "
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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