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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- LA NT TO ed estensore
- RI Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2907/2025 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio pendente tra rappresentato e difeso da Avv. LA PESA PIETRO, Parte_1
-parte attrice-
e rappresentata e difesa da Avv. DEL MEDICO GIUSEPPE, CP_1
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte Parte_1 convenuta in forza di matrimonio civile celebrato in data 16/02/2002. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento di separazione personale omologato alle condizioni concordate tra le parti ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 06/03/2025). I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico
Ministero, la parte convenuta si è costituita in giudizio non opponendosi alla CP_1 decisione sullo status, confermando di aderire appieno alla convenzione sottoscritta dalle parti
(comparsa di costituzione depositata il 22/09/2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 17/04/2024, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 16/10/2019;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 19-22/09/2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pro/nunciando nel giudizio
R.G. 2907/2025 introdotto con ricorso del 06/03/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 16/02/2002 tra
(BARI, 13/06/1967) e , Parte_1 CP_1 Persona_1
01/11/1960) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 25, parte I, anno 2002 alle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 19-
22/09/2025;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente LA NT Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- LA NT TO ed estensore
- RI Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2907/2025 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio pendente tra rappresentato e difeso da Avv. LA PESA PIETRO, Parte_1
-parte attrice-
e rappresentata e difesa da Avv. DEL MEDICO GIUSEPPE, CP_1
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte Parte_1 convenuta in forza di matrimonio civile celebrato in data 16/02/2002. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento di separazione personale omologato alle condizioni concordate tra le parti ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 06/03/2025). I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico
Ministero, la parte convenuta si è costituita in giudizio non opponendosi alla CP_1 decisione sullo status, confermando di aderire appieno alla convenzione sottoscritta dalle parti
(comparsa di costituzione depositata il 22/09/2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 17/04/2024, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 16/10/2019;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 19-22/09/2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pro/nunciando nel giudizio
R.G. 2907/2025 introdotto con ricorso del 06/03/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 16/02/2002 tra
(BARI, 13/06/1967) e , Parte_1 CP_1 Persona_1
01/11/1960) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 25, parte I, anno 2002 alle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 19-
22/09/2025;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente LA NT Giuseppe Disabato