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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93201 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, corrente in Taranto, adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2020, n. 93201, notificato in data 27.6.2025 dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento parziale, per in debito disconoscimento del diritto alla riduzione del 50%, afferente al fabbricato sito in Indirizzo_1
, foglio di mappa_, p.lla_, subalterni_, in quanto inagibile.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo stato di inagibilità ed inabitabilità del fabbricato è comprovato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio a suo tempo presentata al Comune e dal conseguente rilascio del permesso di costruire , che attesta ufficialmente la necessità ed impone di procedere alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato, tra cui l'adeguamento statico, la completa rivisitazione degli spazi interni e la ricostruzione dei piani mansardati, a comprova dell'attuale inutilizzabilità di fatto dell'immobile.
Dunque, ricorre oggettivamente la condizione richiesta dalla legge (art. 1, comma 747, legge 160/2019) per esercitare il diritto alla riduzione IMU del 50%.
In mancanza di una dichiarazione finale dei lavori, gioca a favore dell'interessato la presunzione che essi fossero in itinere e che l'opera non fosse ancora pronta per l'abitabilità.
D'altra parte, il permesso di costruire, rilasciato in data 12.4.2018, consentiva l'inizio dei lavori entro un anno e la loro ultimazione entro i tre anni successivi, sicché nel 2020 l'atto spiegava pienamente la sua validità ed operatività.
In ogni caso, incombeva sul Comune l'onere di fornire la prova del contrario.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento. Il Comune, soccombente, va condannato alla refusione delle spese processuali, che, equitativamente compensate di ½, possono liquidarsi, al netto della compensazione, in euro 450,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato, nella parte in cui non riconosce il diritto alla riduzione del 50% dell'IMU , afferente all'immobile sito in Taranto, Indirizzo_1, Foglio di mappa_, p.lla_, subalterni_. Spese come in motivazione. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93201 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, corrente in Taranto, adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2020, n. 93201, notificato in data 27.6.2025 dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento parziale, per in debito disconoscimento del diritto alla riduzione del 50%, afferente al fabbricato sito in Indirizzo_1
, foglio di mappa_, p.lla_, subalterni_, in quanto inagibile.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo stato di inagibilità ed inabitabilità del fabbricato è comprovato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio a suo tempo presentata al Comune e dal conseguente rilascio del permesso di costruire , che attesta ufficialmente la necessità ed impone di procedere alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato, tra cui l'adeguamento statico, la completa rivisitazione degli spazi interni e la ricostruzione dei piani mansardati, a comprova dell'attuale inutilizzabilità di fatto dell'immobile.
Dunque, ricorre oggettivamente la condizione richiesta dalla legge (art. 1, comma 747, legge 160/2019) per esercitare il diritto alla riduzione IMU del 50%.
In mancanza di una dichiarazione finale dei lavori, gioca a favore dell'interessato la presunzione che essi fossero in itinere e che l'opera non fosse ancora pronta per l'abitabilità.
D'altra parte, il permesso di costruire, rilasciato in data 12.4.2018, consentiva l'inizio dei lavori entro un anno e la loro ultimazione entro i tre anni successivi, sicché nel 2020 l'atto spiegava pienamente la sua validità ed operatività.
In ogni caso, incombeva sul Comune l'onere di fornire la prova del contrario.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento. Il Comune, soccombente, va condannato alla refusione delle spese processuali, che, equitativamente compensate di ½, possono liquidarsi, al netto della compensazione, in euro 450,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato, nella parte in cui non riconosce il diritto alla riduzione del 50% dell'IMU , afferente all'immobile sito in Taranto, Indirizzo_1, Foglio di mappa_, p.lla_, subalterni_. Spese come in motivazione. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore