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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. SA Di IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1339 del 2019 R. Gen., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bassu ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, viale Umberto I n. 134,
Parte attrice
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Salaris ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Sassari, via Alghero 33,
Parte convenuta
E
(cf. ), Controparte_2 C.F._2
Parte convenuta - contumace
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2025 i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale e la Controparte_2 Controparte_1
Esponeva che il 14.08.2016, intorno alle ore 00,40, viaggiava, in qualità di terza trasportata sul veicolo Fiat Punto di proprietà di , assicurato presso la compagnia convenuta e Controparte_2 condotto da , che percorreva la via Rudalza, in direzione Porto Rotondo. Persona_1
Giunto in corrispondenza dell'isola spartitraffico posta all'intersezione con la S.P. 73, il conducente impegnava contromano la corsia riservata ai veicoli provenienti in senso contrario, così provocando l'impatto con il veicolo Ford FO condotto da che Parte_2 proveniva in senso opposto.
Riferiva di aver subito, a causa dell'urto, “la frattura della parete anteriore e mediale dei seni nasali, del setto nasale, delle ossa proprie del naso, della lamina papiracea e della parete inferiore mediale e superiore delle orbite del seno frontale, con affossamento dei frammenti ossei ed emoseno consensuale, nonché fratture dei processi frontali e mascellari, oltre alla frattura chiusa della volta cranica;
inoltre, a seguito di specifiche rx, veniva riscontrata anche la frattura scomposta diafisaria distale della tibia e del perone della gamba destra” e di aver riportato postumi permanenti pari al 38% - 40%, oltre ai periodi di inabilità totale e parziale indicati in atti.
Dichiarava infine che la compagnia convenuta le aveva corrisposto l'irrisoria somma di €.
34.673,69, accettata a titolo di acconto sul maggior danno subito, e concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio la società assicuratrice della vettura di Controparte_1 proprietà del convenuto, la quale, pur non contestando la responsabilità del proprio assicurato, resisteva alla domanda eccependo la cooperazione del fatto colposo dell'attrice in ordine alla determinazione dell'evento, atteso che la stessa, come risultava dal rapporto della Polizia
Municipale di Olbia, intervenuta sul luogo del sinistro, non aveva fatto uso delle cinture di sicurezza.
Confermava di aver corrisposto alla l'importo di €. 34673,69, e concludeva come in atti. Pt_1
2 Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_2 dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.7.2025 sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti come da note d'udienza.
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
La dinamica del sinistro per cui è causa è ricostruibile con certezza sulla base del rapporto d'incidente stradale del 14.8.2016 della Polizia Municipale di Olbia, e dei relativi verbali di accertamento d'infrazione ad esso allegati, da cui emerge che conducente del Per_1 veicolo assicurato presso la compagnia convenuta, nel percorrere la via Rudalza, impegnava contromano il raccordo riservato al flusso veicolare proveniente in senso opposto, così cagionando il sinistro per cui è causa.
Tale dinamica del sinistro non è stata contestata dalla difesa della società assicuratrice che, in assenza di elementi di segno contrario, non ha inteso porre in dubbio la responsabilità del proprio assicurato.
Le citate risultanze istruttorie consentono pertanto di ritenere con certezza che la dinamica del sinistro corrisponda esattamente a quella descritta dall'attrice.
La compagnia convenuta ha tuttavia contestato alla di non aver fatto uso delle cinture di Pt_1 sicurezza, circostanza che risultava chiaramente dal predetto rapporto della Polizia Municipale di Olbia, così ponendo in essere una condotta colposa che aveva contribuito alla determinazione dell'evento.
Ritiene il Tribunale che la prospettazione di parte convenuta non possa essere accolta, alla luce delle chiarissime dichiarazioni rese dagli agenti della Polizia Municipale di Olbia Tes_1
e , che hanno redatto il rapporto d'incidente stradale del 14.8.2016.
[...] Testimone_2
All'udienza del 5.11.2021 la teste ha dichiarato: “quando io sono arrivata erano Testimone_1 già intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, per cui io non posso sapere se la cintura fosse allacciata o meno. Credo che ci sia stato un errore nel barrare la casella, perché non era rilevabile la circostanza”.
Tali affermazioni hanno trovato piena conferma in quelle rese dalla teste , Testimone_2 all'udienza del 27.5.2022, allorché la stessa ebbe a riferire che “A pag. 11 del rapporto, risulta barrata la casella non allacciata, ma in realtà non ho potuto rilevare se in quel momento la sig.ra avesse le cinture o meno, considerato che come ho detto sopra quando siamo arrivati noi, Pt_1 sul posto c'erano già i sanitari, e i vigili del fuoco…”.
3 La circostanza che la casella relativa all'omesso allacciamento della cintura di sicurezza risulti barrata per mero errore degli agenti operanti appare poi ancor più verosimile ove si consideri la struttura del modulo utilizzato di cui alla pag. 11 del rapporto, evidentemente predisposto in maniera tale da poter facilmente indurre in inganno il compilatore.
Esso, infatti, riporta le caselle da barrare non in verticale, ed a fianco dell'ipotesi che il compilatore intende scegliere, come avviene ad esempio nella successiva pag. 12, bensì in sequenza, con la conseguenza che il compilatore può facilmente essere indotto in errore sul fatto che la casella da barrare precede la voce di riferimento, e non si riferisce a quella che la segue.
In mancanza di circostanze atte a configurare una concorrente condotta colposa dell'attrice quale concausa della verificazione del sinistro, la responsabilità dello stesso va interamente ascritta al conducente , senza l'azione colposa del quale l'evento dannoso non si Persona_1 sarebbe verificato.
All'accertamento dell'esclusiva responsabilità del predetto in ordine al sinistro per cui è causa, consegue la responsabilità solidale ex art. 2054 comma 3 c.c. del proprietario del veicolo CP_2
, nonché l'obbligo risarcitorio della compagnia convenuta.
[...]
Ciò posto, occorre passare all'esame della domanda sotto il profilo del quantum debeatur.
E' opportuno premettere sul punto che, con quattro sentenze di identico contenuto (dalla n.
26972 alla n. 26975/2008) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel solco già tracciato dalle
“sentenze gemelle” n. 8827 e 8828/2003, è giunta ad un definitivo inquadramento costituzionalmente orientato dei principi inerenti la risarcibilità del danno non patrimoniale, riportando il sistema della responsabilità aquiliana “nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale”.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059
c.c. “si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
Esso, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio l' art. 185 c.p.) e nei casi in cui esso sia
“prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), i diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), i diritti alla reputazione, all' immagine, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.), con esclusione dei pregiudizi “consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” (Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008).
4 La figura di danno in parola, poi, “costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie”, con la conseguenza che “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”; e lo stesso vale con riferimento alla figura del c.d. danno esistenziale.
Nell'ambito del danno non patrimoniale così definito rientrano dunque certamente sia la c.d. sofferenza morale sia il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità psico-fisica della persona che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, secondo la definizione datane dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs.
209/2005) sia, ancora, le altre voci di danno derivanti da lesioni di interessi inviolabili costituzionalmente protetti via via individuate dalla giurisprudenza.
Dalla natura unitaria del danno non patrimoniale discende poi che la sofferenza morale è suscettibile di autonoma liquidazione solo qualora essa sia in sé considerata, il che accade, ad esempio, per il dolore intimo conseguente alla diffamazione, oppure per la “sofferenza psichica patita dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine”, ma non quando essa costituisca “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale” (Cass. SS.UU. n.
26972 del 2008).
Qualora sussista un danno biologico, quindi, la congiunta attribuzione di questo e del danno morale comporterebbe una inammissibile duplicazione di risarcimento, essendo al contrario dovere del giudice “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso”.
Allo stesso modo non possono essere autonomamente liquidati il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, in quanto già compresi nella nozione di danno biologico.
Anche “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa…si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute” (così Cass. n. 13726 del 2022 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò non comporta tuttavia che quando concorra con altre voci di danno non patrimoniale (quali il danno biologico o quello da perdita del rapporto parentale), la sofferenza soggettiva non debba essere tenuta in considerazione, dal momento che il complessivo pregiudizio subito dalla
5 persona deve essere ristorato integralmente ed unitariamente, sia pure evitando duplicazioni di poste risarcitorie (v. sul punto Cass. n. 13530 del 2009).
Del danno morale deve dunque tenersi conto nell'ambito della necessaria personalizzazione della liquidazione del danno biologico (Cass. n. 4484 del 2010) e la sua liquidazione ben può avvenire, avuto riguardo alle condizioni soggettive del danneggiato ed alla gravità del fatto “in proporzione al danno biologico riconosciuto” (Cass. n. 702 del 2010); nello stesso senso la recente Cass., ord. n. 20661 del 2024, secondo cui “La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato…”.
Può tenersi conto, ai fini della quantificazione del danno, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed usualmente applicate da questo Tribunale.
Tanto premesso, si osserva che la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice si articola nelle seguenti voci di danno: 1) danno biologico;
2) danno morale;
3) danno patrimoniale, sotto il profilo delle spese legali sostenute a titolo di onorari per l'intervento del legale nella trattazione stragiudiziale del sinistro, comprensive dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Mediante la proposizione delle domande di cui ai punti 1) e 2) l'attrice ha evidentemente inteso ottenere il ristoro dell'intero danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro.
Esso, in applicazione dell'accennato indirizzo adottato dalle Sezioni Unite, dovrà essere individuato nel caso concreto nel pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla salute, tutelato dall' art. 32 della Costituzione.
Le risultanze dell'espletata c.t.u. medica, le cui conclusioni, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie dal Tribunale, hanno consentito di accertare che “…Risultano…riguardo alle modalità ed al meccanismo di produzione delle lesioni subite dalla sig.ra soddisfatti i criteri definitori del nesso di causalità materiale per Parte_1 quanto precipuamente attiene al trauma maxillo-facciale, contusivo-fratturativo riportato a carico della tibia e del perone a destra, della vertebra D9 ed il pregiudizio estetico al volto, estrinsecatosi mediante sinistro della strada secondo dinamica già analizzata precedentemente”.
Il consulente ha riferito poi che, in conseguenza del sinistro, l'attrice ha riportato un'invalidità permanente pari al 38%, con un'inabilità temporanea totale (d'ora in poi ITT) di 60 giorni, un'inabilità temporanea parziale (d'ora in poi ITP) al 75% di 30 giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni.
6 Per giungere alla valutazione unitaria e all'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla persona, le tabelle attualmente in uso, aggiornate al 2024, individuano il punto base avendo riguardo tanto alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, sia al danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva” (il danno morale).
Nel caso in esame, rilevato che l'attrice aveva, alla data del sinistro, l'età di 25 anni, il danno per invalidità permanente, comprensivo, come già visto, del danno morale, può essere liquidato in complessivi €. 299.203,00; utilizzando il criterio di liquidazione di €. 115,00 al giorno, spetta poi all'attrice, per la ITT, la somma di €. 6.900,00, per la ITP al 75% la somma di €. 2.587,50
e per la ITP al 50% la somma di €. 3.450,00, così raggiungendosi il complessivo importo di €.
312.140,50, liquidato ai valori attuali.
Considerato poi che “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così Cass. n. 28988 del 2020 e giurisprudenza ivi citata), ritiene il Tribunale che non sia possibile applicare alcun fattore di personalizzazione della liquidazione rispetto a quanto previsto dalle tabelle, non avendo parte attrice assolto all'onere di allegare e provare l'esistenza di condizioni soggettive e conseguenze pregiudizievoli del tutto peculiari e diverse da quelle dell'individuo medio.
Quanto al lamentato danno patrimoniale, alla parte attrice spetta il rimborso delle spese legali sostenute a titolo di onorari per l'intervento del legale nella trattazione stragiudiziale del sinistro, comprensive dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, non specificamente contestate e da ritenersi congrue nella misura allegata e documentata di €.
4.675,00 (v. fattura di cui al doc. 7 del fascicolo di parte attrice).
Ne consegue che, per le causali indicate in narrativa, è dovuta all'attrice la complessiva somma di €. 316.815,50.
Sulla stessa spettano inoltre all'attrice, a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione
(v. sul punto Cass. SS. UU. n. 1712 del 1995), gli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi che, al fine di evitare il cumulo tra interessi e rivalutazione, vanno calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno sino ad oggi.
7 Spettano all'attrice, inoltre, gli interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo.
Si decide infine come da dispositivo in ordine alle spese processuali, che si liquidano in favore del procuratore antistatario della parte attrice;
si pongono definitivamente a carico della medesima parte le spese di c.t.u. liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro Persona_1 per cui è causa e, per l'effetto, condanna e la , in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento, in favore di della somma di €. 316.815,50, oltre Parte_1 agli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, ed agli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
condanna e la , in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_2 Controparte_1 spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della parte attrice, che si liquidano in €. 1.245,00 per spese ed in €. 16.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
Tempio Pausania, 8.12.2025
Il giudice
SA Di IA
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