CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15944/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 00065242 25 502 BOLLO AUTO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2021 00065242 25 502, notificata il 10.9.2024, limitatamente alla tassa automobilistica dell'anno 2018 per l'imposto di euro 562,49, incluse sanzioni.
1.2. Il ricorrente ha esposto:
- di essere il coniuge di Nominativo_1, deceduta il 29.9.2020;
- di avere ricevuto il 10.9.2024 la notifica della cartella di pagamento ancora intestata alla sig.ra Nominativo_1, relativa sia a contributi previdenziali della CNF che alla tassa automobilistica dell'anno 2018 per l'autovettura targata Targa_1:
1.3. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata perché per il bollo dovuto nel 2018 e non pagato la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere l'1.1.2019 e sarebbe maturata il 31.12.2021, nonché la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni per euro
122,26, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997.
2. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio ed ha dato atto di aver provveduto a rinotificare in data 7.11.2024 a mezzo PEC, la cartella di pagamento correggendo l'errata intestazione e dando atto nel frontespizio della cartella delle previsioni dell'art. 8 del d.lgs. n.472/1997.
2.1. Nel merito l'Agenzia resistente ha controdedotto che non risulta intervenuta la prescrizione del credito perché per i carichi affidati all'Agenzia dall'8.3.2020 al 31.12.2021 i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020 che ha disposto,
“con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del gravame atteso il mancato decorso della prescrizione e l'intervenuto ricalcolo con eliminazione delle sanzioni non trasmissibili agli eredi.
4. Con memorie, depositate il 18.11.2025, il ricorrente ha evidenziato la tardività della nuova cartella ed ha ribadito l'intervenuto decorso della prescrizione atteso che nel caso in controversia opera la proroga di due anni che sposta il termine decadenziale e di prescrizione per la richiesta del bollo auto del 2018 dal 31.12.2021 al 31.12.2023, termine rispetto al quale la notifica della cartella il 10.9.2024 sarebbe comunque tardiva. Ha, inoltre, evidenziato il ricorrente che il legislatore ha eliminato dal comma 4 bis dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 ogni riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, motivo per cui esso non è più applicabile al caso di specie.
5. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle sanzioni perché l'Ufficio resistente ha provveduto ad annullarle in applicazione del disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997. 7. Nel merito il ricorso è fondato perché ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020 “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
7.1. Ne discende, pertanto, che la proroga di due anni che sposta il termine decadenziale e di prescrizione per la richiesta del bollo auto del 2018 va dal 31.12.2021 al 31.12.2023, termine entro il quale avrebbe dovuto intervenire la notifica della cartella.
7.2. Pertanto, la notifica intervenuta il 10.9.2024 è tardiva, anche in considerazione del fatto che il legislatore ha eliminato dal comma 4 bis dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 ogni riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 con conseguente inapplicabilità al caso di specie.
8. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.
9. La parziale cessazione della materia del contendere e la complessità dell'applicazione della normativa in materia di sospensione dei termini inducono a ritenere esistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, salva restituzione al ricorrente del CUT, se corrisposto.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessazione della materia del contendere sulle sanzioni e accoglie il ricorso per il resto, annullando per l'effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salva la restituzione del contributo, se corrisposto, in favore del ricorrente.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15944/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 00065242 25 502 BOLLO AUTO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2021 00065242 25 502, notificata il 10.9.2024, limitatamente alla tassa automobilistica dell'anno 2018 per l'imposto di euro 562,49, incluse sanzioni.
1.2. Il ricorrente ha esposto:
- di essere il coniuge di Nominativo_1, deceduta il 29.9.2020;
- di avere ricevuto il 10.9.2024 la notifica della cartella di pagamento ancora intestata alla sig.ra Nominativo_1, relativa sia a contributi previdenziali della CNF che alla tassa automobilistica dell'anno 2018 per l'autovettura targata Targa_1:
1.3. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata perché per il bollo dovuto nel 2018 e non pagato la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere l'1.1.2019 e sarebbe maturata il 31.12.2021, nonché la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni per euro
122,26, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997.
2. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio ed ha dato atto di aver provveduto a rinotificare in data 7.11.2024 a mezzo PEC, la cartella di pagamento correggendo l'errata intestazione e dando atto nel frontespizio della cartella delle previsioni dell'art. 8 del d.lgs. n.472/1997.
2.1. Nel merito l'Agenzia resistente ha controdedotto che non risulta intervenuta la prescrizione del credito perché per i carichi affidati all'Agenzia dall'8.3.2020 al 31.12.2021 i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020 che ha disposto,
“con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del gravame atteso il mancato decorso della prescrizione e l'intervenuto ricalcolo con eliminazione delle sanzioni non trasmissibili agli eredi.
4. Con memorie, depositate il 18.11.2025, il ricorrente ha evidenziato la tardività della nuova cartella ed ha ribadito l'intervenuto decorso della prescrizione atteso che nel caso in controversia opera la proroga di due anni che sposta il termine decadenziale e di prescrizione per la richiesta del bollo auto del 2018 dal 31.12.2021 al 31.12.2023, termine rispetto al quale la notifica della cartella il 10.9.2024 sarebbe comunque tardiva. Ha, inoltre, evidenziato il ricorrente che il legislatore ha eliminato dal comma 4 bis dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 ogni riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, motivo per cui esso non è più applicabile al caso di specie.
5. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle sanzioni perché l'Ufficio resistente ha provveduto ad annullarle in applicazione del disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997. 7. Nel merito il ricorso è fondato perché ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020 “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
7.1. Ne discende, pertanto, che la proroga di due anni che sposta il termine decadenziale e di prescrizione per la richiesta del bollo auto del 2018 va dal 31.12.2021 al 31.12.2023, termine entro il quale avrebbe dovuto intervenire la notifica della cartella.
7.2. Pertanto, la notifica intervenuta il 10.9.2024 è tardiva, anche in considerazione del fatto che il legislatore ha eliminato dal comma 4 bis dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 ogni riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 con conseguente inapplicabilità al caso di specie.
8. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.
9. La parziale cessazione della materia del contendere e la complessità dell'applicazione della normativa in materia di sospensione dei termini inducono a ritenere esistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, salva restituzione al ricorrente del CUT, se corrisposto.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessazione della materia del contendere sulle sanzioni e accoglie il ricorso per il resto, annullando per l'effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salva la restituzione del contributo, se corrisposto, in favore del ricorrente.