Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, la valutazione da compiere ai fini della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa nell'ambito della stessa impresa presso la quale il ricorrente aveva posto in essere le condotte usurarie in contestazione, attività che avrebbe dovuto svolgersi con orari e modalità tali da vanificare i controlli di polizia giudiziaria).
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Con la sentenza n. 21758/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di arresti domiciliari, i presupposti per la prescrizione del braccialetto elettronico, che implica un giudizio sulla capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non uscire dal domicilio coatto, sono diversi da quelli per la concessione dell'autorizzazione al lavoro che non può essere concessa ove determini continui e incontrollabili spostamenti snaturando il regime stesso della custodia domestica, con la conseguenza che non è contraddittoria la motivazione dell'ordinanza con cui il giudice decida di non applicare il braccialetto elettronico e di …
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Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, posto che consentire attività lavorative svolte con continui spostamenti, difficilmente controllabili, snaturerebbe il regime della custodia domestica, trattandosi di valutazione da improntare a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva. (Sez. IV, 07/04/2022) Cassazione penale sez. IV, 07/04/2022, (ud. 07/04/2022, dep. 20/04/2022), n.15205 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2015, n. 9004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9004 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/02/2015
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco - Consigliere - N. 396
Dott. PELLEGRINO A. - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 51213/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO SA, n. a Venosa (PZ) il 05.11.1969, rappresentato e assistito dall'avv. Cassotta Giorgio, di fiducia;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell'appello, n. 154/2014 in data 13.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Enrico Delehaye che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita la discussione dell'avv. Giorgio Cassotta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 01.07.2014, il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, rigettava l'istanza, avanzata nell'interesse di GO SA, agli arresti domiciliari, volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa ex art. 284 c.p.p., comma 3. A fondamento della propria decisione, il giudice di prime cure evidenziava l'assenza di prove in ordine alla situazione di assoluta indigenza, l'incompatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari, atteso che il lavoro oggetto di istanza di autorizzazione dovrebbe essere espletato nella stessa attività di impresa nella quale si sono consumate le condotte usurarie contestate al GO.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto appello la difesa del GO, deducendo l'erroneità della motivazione, atteso che, alla luce dello stato di disoccupazione del GO e della di lui moglie, dovevano ritenersi integrati i presupposti di cui all'art. 284 c.p.p., comma 3. 3. Con ordinanza in data 13.11.2014, il Tribunale di Potenza ha rigettato il gravame.
4. Avverso tale ultima decisione, nell'interesse di GO SA viene proposto ricorso per cassazione deducendosi la nullità del provvedimento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b)), in particolare per violazione dell'art. 284 c.p.p., comma 3 in relazione alla mancata concessione all'autorizzazione al lavoro nonché per motivazione illogica (art. 606 c.p.p., lett. e)). In particolare, si censura l'ordinanza impugnata per la ritenuta incompatibilità tra tipo di lavoro cui si chiedeva essere autorizzati e l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c): motivazione non aderente al dettato normativo che pone in primo piano la sussistenza di uno stato di indigenza e che non impone alcun limite allo svolgimento dell'attività lavorativa anche quando la stessa sia la medesima nel cui ambito si sarebbe consumata la condotta incriminata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la valutazione ai fini della concessione - a soggetto agli arresti domiciliari - del beneficio ex art. 284 c.p.p., comma, dev'essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (cfr., Sez. 6, sent. n. 12337 del 25/02/2008, dep. 19/03/2008, Presta, Rv. 239316).
3. Il Tribunale di Potenza, nel respingere la richiesta di autorizzazione, ha evidenziato detta "incompatibilità" sottolineando come appariva assorbente la circostanza secondo la quale l'attività lavorativa richiesta dovesse svolgersi nell'ambito della stessa attività d'impresa dove aveva trovato esplicazione l'attività delittuosa del GO, con orari (dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00 di tutti i giorni feriali) e modalità (contatto con il pubblico) tali da porsi "in evidente contrasto con le esigenze cautelari ... e da vanificare i controlli di polizia giudiziaria".
4. Fermo quanto precede, quand'anche, contro ogni ragionevole lettura delle prove valutate dai giudici della libertà, si potesse ritenere provata in atti "l'indigenza" giustificativa dell'attenuazione del regime degli arresti domiciliari, ostativo all'accoglimento dell'istanza si porrebbe in ogni caso l'ostacolo - insuperabile - di un contenimento (inammissibile) della misura che verrebbe di fatto svuotata della sua funzione tipica.
4.1. Infatti, non solo la valutazione in ordine alla concessione del beneficio ex art. 284 cod. proc. pen., comma 3 deve essere improntata, come detto in premessa, a particolare rigore (cfr., sul punto, Sez. 3, sent. n. 34235 del 15/07/2010, dep. 22/09/2010, Gatti, Rv. 248228), proprio come dimostrato dalla qualificazione nella norma, dei presupposti autorizzativi in termini di
"indispensabilità" e di "assolutezza", ma, inoltre, il relativo apprezzamento non può prescindere dalla considerazione della compatibilità dell'attività lavorativa proposta, rispetto alle esigenze cautelari poste alla base della misura stessa, la quale costituisce pur sempre una forma di custodia cautelare (art. 284 cod. proc. pen., comma 5).
4.2. È sicuramente vero che il provvedimento di concessione dell'autorizzazione ad assentarsi non investe le condizioni di applicabilità della misura cautelare (già valutate dal giudice nella decisione sulla libertà personale dell'imputato, attraverso la scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari), in quanto il provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa è un provvedimento di natura regolamentare, che si limita a disciplinare le modalità di esecuzione della misura cautelare in atto;
tuttavia, è anche vero che la concessione dell'autorizzazione è un beneficio che non si configura come un diritto dell'imputato (cfr., Sez. 6, sent. n. 190 del 25/01/1993, dep. 08/03/1993, Valerio, Rv. 193548), per cui non possono ritenersi consentite attività lavorative che, per loro natura, come nella fattispecie, sono destinate a snaturare la qualità dell'istituto degli arresti domiciliari, incidendo in modo apprezzabile sul regime cautelare.
5. In buona sostanza, ai predetti requisiti di "indispensabilità ed assolutezza", va accoppiata la considerazione della specifica e "concreta compatibilità" di tale attività con le esigenze cautelari, e ciò all'effetto:
1) di impedire che l'attività lavorativa, che si chiede di poter svolgere, comporti l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e spostamenti continui, con orari di lavoro difficilmente controllabili e possibilità di contiguità con un numero indeterminato di soggetti (Sez. 1, sent. n. 103 del 01/12/2006, dep. 08/01/2007, Cherchi);
2) oppure, implicando la possibilità per il prevenuto di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata, vanifichi, in fatto ogni possibilità di sottoporre la persona ai controlli necessari a fini cautelari (Sez. 4, sent. n. 45113 del 15/03/2005, dep. 13.12.2006, Haris), nella specie assolutamente necessari - come argomentato dal provvedimento impugnato - considerata la personalità delinquenziale del GO.
6. Le valutazioni del Tribunale, compiute in piena aderenza ai principi di cui sopra, appaiono pertanto incensurabili nella presente sede di legittimità.
7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza in camera di consiglio, il 17 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015