Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa SS AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80820 del registro di segreteria, dal sig. XX nato a [...] (omissis) il omissis, (c.f.
omissis), residente in omissis alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Messorio, con studio in Melito di Porto Salvo alla Via Rumbolo n. 28, e Vincenza TI OS, con studio in Melito di Porto Salvo (RC) alla via Sibari n. 16, ed elettivamente domiciliato presso i loro studi;
CONTRO
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, e Direzione Provinciale La Spezia Viale Mazzini n. 63, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;
per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione di privilegio con applicazione della maggiorazione prevista dall’art.
67, comma 3, DPR 1092/1973, con corresponsione di quanto spettante oltre arretrati ed interessi e rivalutazioni di legge e spese legali ai legali antistatari;
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Udite all’udienza odierna le parti, avv. Messorio per il ricorrente ed avv. Flavia Incletolli per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1. Il ricorrente, già dipendente dell'Ente MARINA MILITARE U.G.C.R.A. di ROMA fino alla data del 26.03.2023 è cessato dal servizio il 26/03/2023, per passaggio ad altra amministrazione (mobilità), come riferito nel ricorso in seguito a inidoneità permanente, per patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio; percepisce la Pensione di privilegio, con decorrenza amministrativa 27.03.2023.
Previa diffida in data 3 -2-2025, con l’odierno ricorso chiede la riliquidazione del suddetto trattamento pensionistico a far data dal 27.03.2023 con applicazione del beneficio previsto dall’art. 67 comma 3 DPR 1092/1973, cioè l’aumento dello 0,70%
per ogni anno di servizio utile oltre i cinque anni per i militari che non hanno maturato il diritto alla pensione ordinaria. Cita a sostegno due sentenze di appello, ritenendo che l’interpretazione restrittiva discrimini chi ha prestato un servizio più lungo, e produce effetti regressivi nel tempo, generando un meccanismo di svalutazione progressiva del trattamento previdenziale e riferisce, senza alcuna prova, che alcune sedi periferiche INPS già stanno procedendo al ricalcolo automatico dell’importo liquidato, a dimostrazione dell’esistenza di un orientamento amministrativo volto a sanare tali anomalie.
2. L’INPS si è costituito, evidenziando che il ricorrente ha una anzianità contributiva superiore ad anni 20 e quindi non è destinatario dei benefici previsti dal terzo comma dell’art. 67 D.P.R. 1092/73 che, riconosce il diritto alla maggiorazione dello 0.70% per l’8 ctg. solo se l’interessato non ha raggiunta una anzianità superiore a quella prevista per l’acquisizione del diritto a pensione (20 anni).
In altri termini, la norma prevede la maggiorazione solo se il militare non abbia maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, e abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo.
3. All’odierna udienza, le parti si sono riportate diffusamente alle rispettive conclusioni esposte nelle memorie.
4. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
5. La questione in esame concerne il riconoscimento del diritto di ex militare della Marina Militare, transitato nei ruoli civili – teso ad ottenere le maggiorazioni di cui all’art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973 (aumento della base pensionabile dello 0,70% per ogni anno di servizio),
sul trattamento pensionistico di privilegio di 8^
categoria tabella A, in presenza di una anzianità di servizio di 21 anni, di cui 16 di servizio effettivo.
6. Il quadro normativo prevede all’art. 67, comma 3, DPR 1092/1973 che: “Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54”.
Tale norma attribuisce, difatti, ai soli militari privi dell’anzianità di servizio necessaria al conseguimento della “pensione normale” e, al contempo, titolari di una pensione privilegiata di settima o di ottava categoria nonché di almeno cinque anni di servizio effettivo, un beneficio ai fini della determinazione del coefficiente di moltiplicazione della base pensionabile. In tale contesto, va considerato il disposto di cui all’art.
52, comma 1 del citato DPR 1092/1973 che definisce la “pensione normale”, a tenore del quale:
“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”. Orbene, nel caso di specie, sin dal conferimento della pensione privilegiata, come risulta dagli atti di causa, a decorrere dal 27/3/2023 (cessato dal servizio il 26/03/2023, per passaggio ad altra amministrazione per MOBILITA’) il ricorrente aveva maturato più di 20 anni di servizio, superiori all’anzianità utile indicata dalla disposizione di cui sopra per la pensione militare.
7. Il ricorso pertanto non merita accoglimento. La causa petendi è in particolare il criterio di calcolo da applicare al trattamento di privilegio in conseguenza dell’infermità riconosciuta.
Al riguardo, l’invocato comma 3 dell’art. 67 non potrebbe applicarsi all’interessato, in quanto l’ex militare è privo del presupposto ivi contemplato
(ergo il non aver raggiunto l’anzianità minima necessaria di servizio per il conseguimento della pensione normale, cioè di quindici anni), avendo egli, invece, maturato più di venti anni di servizio già al momento del transito nei ruoli civili, così superando il requisito (meno di 15 anni) che gli avrebbe consentito di beneficiare dell’aumento richiesto, previsto dal ridetto comma terzo del citato articolo 67.
Come di recente affermato anche dalla Sez. I Appello con la sent. 224/2025 (confermativa della Sez. Lazio sent. n. 287/2024): “In proposito la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio ritiene condivisibile, ha affermato che <Non v’è alcuna necessità, in questo caso, di offrire una lettura sistematica ed evolutiva delle norme che hanno segnato il passaggio dal sistema retributivo al sistema per quote, dal momento che, come anche la sentenza della Sez. Giur. App. per la regione Sicilia n. 63/A/23 (richiamata in atti…) ha precisato, il requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato sufficiente per l’accesso alla pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità>”.
8. Tutto ciò considerato, il ricorso è rigettato.
9. Le spese legali seguono la soccombenza sono e sono liquidate come in dispositivo a favore dell’INPS. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell’INPS, liquidate in euro 1.000
(mille/00). Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il giudice
SS AN
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ND VINICOLA CORTE DEI CONTI 20.03.2026 13:30:56 GMT+01:00