Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01974/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2025, proposto da
NI ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano e Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
IL TA S.P.A, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto del Comune di Milano – Unità Contenzioso, somministrazione intrattenimento – ufficio impianti radio elettrici, in data 9 maggio 2025, con il quale non si accoglie l’istanza di accesso del ricorrente sull’assunto che essa “non è stata inoltrata con le modalità previste”, perché – ad avviso dell’ufficio - l’accesso agli atti prevede la compilazione di domanda su un apposito modulo, e/o del silenzio serbato dalla amministrazione sull’istanza del ricorrente – e per l’accertamento: del diritto dell’odierno ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza via p.e.c. in data 8 maggio 2025, e dell’illegittimità del diniego e/o del silenzio serbato su detta istanza dal Comune intimato, con condanna del Comune medesimo a rilasciare copia in carta semplice degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giovanni HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Il sig. NI ZA presentava al Comune di Milano istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per ottenere copia dei documenti relativi ad un’antenna di un impianto di telefonia mobile (stazione radio base o SRB) sito in via Traiano n. 13, nei pressi della propria residenza (cfr. il doc. 2 del ricorrente).
Con atto del 9.5.2025 il Comune rispondeva che l’istanza di accesso non era stata proposta con le modalità previste dallo stesso Comune, non essendo stata utilizzata la modulistica predisposta da quest’ultimo (cfr. il doc. 1 del ricorrente).
Contro tale nota era proposto il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 116 del c.p.a.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, rilevando dapprima che il ricorso non era stato notificato alla controinteressata IL TA SP titolare dell’impianto e che in ogni caso l’Amministrazione aveva reso disponibile il parere favorevole all’installazione della SRB rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente-Arpa Lombardia (cfr. il doc. 3 del resistente).
All’esito dell’udienza camerale del 7.10.2025 il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di IL con ordinanza collegiale n. 3226 del 2025.
Il ricorrente provvedeva all’integrazione ordinata dal Collegio.
Dopo un rinvio dell’udienza del 4.11.2025, all’udienza successiva del 9.12.2025 il Collegio rilevava che la procura alle liti della parte ricorrente era priva dell’autenticazione del difensore.
Era quindi concesso un termine per repliche alla parte ricorrente e l’udienza era rifissata al 29.1.2026.
All’esito di quest’ultima il Tribunale, con ordinanza n. 447 del 2026, disponeva la regolarizzazione della procura alle liti dell’esponente.
Quest’ultimo procedeva nel senso richiesto dall’ordinanza.
Alla successiva udienza camerale del 22.4.2026, presenti i difensori delle parti, la causa era discussa e spedita in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento, seppure con le seguenti precisazioni.
2.1 L’esponente ha chiesto il rilascio di tutti i documenti attinenti ad una SRB collocata nelle vicinanze della propria residenza ed il Comune si è limitato a rilasciare il parere favorevole di Arpa.
Tuttavia, fra i documenti riguardanti una SRB, vanno annoverati anche la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la annessa documentazione tecnica previste dalla legislazione in materia, vale a dire il D.Lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) agli articoli 45 e seguenti.
Tale documentazione non è stata ostesa ed il Comune nelle proprie difese evidenzia che IL si sarebbe opposta al loro rilascio a fronte di una istanza di accesso presentata però non dal sig. ZA ma da altri abitanti della zona (cfr. il doc. 4 del resistente).
L’Amministrazione riferisce altresì di avere avanzato ad IL una specifica segnalazione in merito alla richiesta del ricorrente, senza però ottenere risposta dalla società (cfr. la memoria del resistente del 16.9.2025).
Il comportamento del Comune non appare conforme al modello procedimentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dal regolamento di cui al DPR n. 184 del 2006.
Infatti, dopo avere interpellato la società IL quale controinteressata ai sensi dell’art. 22, lettera c ), della legge n. 241 del 1990, il Comune di Milano è rimasto inerte, limitandosi ad evidenziare al sig. ZA che la propria istanza di accesso non era redatta sul modulo predisposto dall’Amministrazione.
Tale ultima circostanza è irrilevante, essendo sufficiente che la domanda possegga i requisiti sostanziali di cui alla legge n. 241 del 1990, mentre la mancata risposta di IL alla segnalazione del Comune non può impedire la conclusione del procedimento (cfr. l’art. 3, comma 2, del DPR n. 184 del 2006: « Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 »).
2.2 Ne consegue, in accoglimento del presente ricorso, che l’atto impugnato del 9.5.2025 deve essere annullato e che il Comune dovrà determinarsi in via definitiva sulla domanda di accesso del sig. ZA tenendo conto della condotta tenuta dalla controinteressata IL, la quale è stata peraltro citata nel presente giudizio anche se non si è costituita.
Il Comune dovrà adottare la propria determinazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del testo integrale della presente sentenza.
3. Il particolare andamento della controversia induce il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato da porre a carico del Comune soccombente ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115 del 2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB UN, Presidente
Giovanni HI, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni HI | AB UN |
IL SEGRETARIO