Art. 2.
Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia".
Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia".